Aggravamento della misura cautelare e interesse dell’indagato al riesame

La Redazione
15 Maggio 2026

In caso di aggravamento della misura cautelare disposto nelle more del giudizio di riesame, sussiste l’interesse dell’indagato alla decisione del gravame con cui si contesti l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

In caso di aggravamento della misura cautelare disposto nelle more del giudizio di riesame, sussiste l’interesse dell’indagato alla decisione del gravame con cui si contesti l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari.

La soluzione si colloca appieno entro la concezione utilitaristica affermata dalle Sezioni Unite a proposito della nozione di interesse ad impugnare (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 6624, Marinaj, Rv. 251693-01 - secondo la quale la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata da un lato nella finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione, dall'altro in quella positiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto di doglianza purchè logicamente coerente con il sistema normativo - ribadita in seguito da Cass. pen., sez. I, 25 novembre 2016, n. 8763, Rv. 269199-01; Cass. pen., sez. V, 6 ottobre 2021, n. 2747, Rv. 282542-01; Cass. pen., sez. IV, 30 giugno 2025, n. 26834, non mass.). Invero, la misura cautelare, ancorchè aggravata, è destinata ad essere caducata – ai sensi dell’art. 185 c.p.p. – per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica, vuoi per mancanza di gravi indizi, vuoi per mancanza delle esigenze.

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