L’assoggettabilità a revocatoria del pagamento del professionista per la gestione della crisi d’impresa

19 Maggio 2026

È soggetto a esenzione da revocatoria il pagamento a favore del professionista che abbia assistito l’azienda in un momento di instabilità finanziaria dell’impresa?

La regola generale: revocabilità e scientia decoctionis

L’art. 166, c. 2, d.lgs. n. 14/2019 sancisce la revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti nei sei mesi antecedenti l’apertura della liquidazione giudiziale, a condizione che il curatore provi la conoscenza ex ante dello stato di insolvenza da parte del creditore (ex multis, Cass. Civ. n. 1834/2011). Tale conoscenza, la c.d. scientia decoctionis, costituisce l’elemento soggettivo della fattispecie revocatoria e deve essere effettiva, non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica del creditore nel momento dell’atto impugnato e non la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che, nel caso del professionista che assiste un’impresa in crisi, la scientia decoctionis sia facilmente desumibile dalla natura stessa dell’incarico, che lo pone in una posizione privilegiata di conoscenza. La prova può essere ricavata da indizi gravi, precisi e concordanti, come l’evidenza di un indebitamento crescente o di un persistente andamento negativo dell’impresa.

L’esenzione per prestazioni strumentali all’accesso alle procedure ex art. 166, c. 3, lett. g), d.lgs. n. 14/2019

La principale deroga è disciplinata dall’art. 166, c. 3, lett. g), d.lgs. n. 14/2019, che esenta da revocatoria i pagamenti per prestazioni strumentali — intese come funzionali — all’accesso alle procedure di composizione della crisi o dell’insolvenza. L’applicazione di tale deroga, tuttavia, è subordinata a un nesso di strumentalità diretta e concreta tra la prestazione e la procedura, che si concretizza, quale requisito minimo, nel deposito della domanda di accesso (es. concordato preventivo). Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. g), L. Fall. (ora art. 166, comma 3, lett. g, d.lgs. n. 14/2019, appunto) richieda un nesso di tal guisa, essendo necessaria, quantomeno, la presentazione della domanda di concordato quale atto che conferisca coerenza alle prestazioni svolte e ne consenta la valutazione di adeguatezza ed inerenza. In assenza della presentazione della domanda di concordato, infatti, viene meno in radice la configurabilità di tale relazione di strumentalità, non potendo l’esenzione, stante il suo carattere eccezionale, applicarsi ad ogni attività di consulenza ed assistenza all’impresa che sia in qualche modo collegata all’eventuale accesso ad una procedura concorsuale. Inoltre, tale principio opera su un piano diverso rispetto alla prededuzione e prescinde dall’interesse dei creditori, postulando una valutazione ex ante al momento del compimento dell’atto. L’esenzione, infatti, proprio perché ha carattere eccezionale, non può estendersi al di fuori delle ipotesi specificamente contemplate (Cass. Civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4340). Pertanto, qualora il servizio dell’avvocato si sia risolto in una mera consulenza preliminare di fattibilità della soluzione allo stato di crisi, senza alcuna rilevanza esterna, l’eventuale pagamento ricevuto non beneficia dell’esenzione dalla revocatoria (Cass. Civ. Sez. I, 22 febbraio 2026, n. 3931).

Il requisito della liquidità del compenso professionale

L’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 166, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 14/2019 presuppone che il credito del professionista sia liquido ed esigibile. La determinazione del compenso del professionista presenta, sul punto, peculiarità rilevanti ai fini della valutazione della revocabilità del pagamento.

In tema di liquidazione giudiziale dei compensi per prestazioni professionali forensi, la determinazione degli onorari dell’avvocato tra il minimo ed il massimo della tariffa costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, che non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In tal caso, il parere del Consiglio dell’Ordine previsto ai sensi dell’art. 2233, comma 1, c.c. è obbligatorio soltanto in mancanza di un accordo tra le parti e della possibilità di fare ricorso alle tariffe o agli usi. Quando il compenso riguarda attività di difesa in giudizio contemplate nella tariffa professionale, il giudice non è quindi tenuto alla previa acquisizione del parere (Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2022, n. 14678).

Ne consegue che il credito del professionista può dirsi liquido ai fini dell’esenzione revocatoria quando il compenso sia determinabile in base alle tariffe professionali o ad un accordo preventivo, senza necessità di ulteriori valutazioni. Al contrario, qualora l’ammontare sia da determinare sulla scorta di molteplici valutazioni preliminari suscettive di differenti soluzioni, il credito non può considerarsi liquido e il relativo pagamento non beneficia dell’esenzione, anche qualora la procedura sia stata successivamente aperta.

L’esenzione per pagamenti in esecuzione di piani attestati di risanamento ex art. 166, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 14/2019

Un ulteriore esonero riguarda i pagamenti in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 166, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 14/2019; art. 56 d.lgs. n. 14/2019), la cui idoneità a consentire il riequilibrio dell’esposizione debitoria e della situazione finanziaria è valutata ex ante. L’esenzione in esame può comprendere anche il pagamento del compenso al professionista che ha assistito l’impresa, qualora tale prestazione sia configurabile come un’attività esecutiva del piano stesso. La ratio di tale norma è infatti quella di agevolare il ricorso a soluzioni negoziate della crisi, proteggendo gli atti funzionali alla loro implementazione dal rischio revocatorio (Cass. Civ., Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2176).

Ulteriori forme di protezione del pagamento

Oltre alle esenzioni revocatorie, il d.lgs. n. 14/2019 prevede, però, anche altri meccanismi di tutela.

Nello specifico, nel caso di concordato con continuità aziendale, l’art. 100 d.lgs. n. 14/2019 prevede la possibilità di ottenere dal tribunale un’autorizzazione, rilasciata ex ante, al pagamento di crediti pregressi per prestazioni di beni o servizi ritenute essenziali per la prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Il pagamento effettuato in base a tale autorizzazione giudiziale è, quindi, un atto legittimo, compiuto all’interno della procedura e sotto il controllo del tribunale, e come tale non è esposto all’azione revocatoria.

Da ultimo, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi. In tal caso, i pagamenti effettuati nell’ambito di questo percorso possono beneficiare di un regime di tutela rafforzato (art. 22, co. 2 e 3 d.lgs. n. 14/2019).

In particolare, l’art. 24 d.lgs. n. 14/2019 prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative, e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Si tratta di un c.d. safe harbour volto a non paralizzare l’attività dell’impresa durante il percorso di composizione negoziata.

Conclusioni

Il d.lgs. n. 14/2019, pur confermando la ratio di tutela della par condicio creditorum, ha comunque introdotto strumenti volti a non penalizzare le prestazioni professionali effettivamente funzionali al risanamento a condizione che siano inserite in percorsi procedurali o negoziali tracciati e trasparenti. Al di fuori delle ipotesi tipizzate di esenzione o protezione, il pagamento del compenso al professionista resta comunque esposto al rischio revocatorio.

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