Esma: il 1° luglio scade il periodo transitorio di applicazione del Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività

19 Maggio 2026

L’European Securities and Markets Authority (Esma), l’Autorità europea per la Borsa e i mercati finanziari ha pubblicato lo Statement ESMA75-113276571-1679 «Statement on the End of Transitional Periods under MiCA» con il quale ricorda che il periodo transitorio di applicazione del Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCA) scadrà definitivamente il 1° luglio 2026.

Dal 1° luglio 2026 i servizi sulle cripto-attività, nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, potranno essere prestati solo dai soggetti autorizzati ai sensi del citato Regolamento.

L’Esma invita gli operatori non ancora autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a disporre, entro l’1 luglio 2026, dei piani di dismissione onde trasferire i cripto-asset dei clienti verso operatori autorizzati o verso portafogli auto-custoditi, senza che ciò causi danni economici ai clienti.

I prestatori di servizi per le cripto-attività (Casp), invece, dovranno gestire in modo ordinato l'aggiornamento dei rapporti contrattuali con i clienti esistenti prima della predetta data assicurando l'adozione di procedure di onboarding conformi alla normativa applicabile.

L'Esma ricorda che gli operatori extra-Ue non sono autorizzati a prestare servizi MiCA a investitori europei, salvo l’eccezione della sollecitazione inversa, e che tale divieto si estende anche ai rapporti tra imprese.

Il Regolamento, altresì, vieta espressamente ai Casp l’esternalizzazione o la delega di determinati servizi, come per esempio la custodia, a soggetti non autorizzati come Casp, anche se gli stessi fanno parte dello stesso gruppo societario. Le catene operative devono essere pienamente conformi alla normativa e non devono comportare prestazioni indirette di servizi tramite entità non autorizzate.

L’Esma si rivolge anche alle Autorità di vigilanza nazionali, sottolineando l'importanza dei controlli in vista della fine del periodo transitorio.

Infine l’Esma avverte gli investitori circa i rischi connessi all'operatività di soggetti non autorizzati e sulle tutele che possono essere utilizzate e li invita a seguire una serie di accortezze:

  1. verificare, prima di effettuare investimenti o trasferire fondi, che il proprio fornitore sia autorizzato e incluso nel Registro MiCA pubblicato dall'Esma;
  2. identificare con precisione l'entità giuridica che presta il servizio, poichè le tutele MiCA valgono solo per le entità autorizzata nell'Ue e non per altre società, anche se operanti sotto lo stesso marchio;
  3. esaminare attentamente la documentazione contrattuale per comprendere quale soggetto fornisce effettivamente il servizio;
  4. agire tempestivamente trasferendo le cripto-attività a un operatore autorizzato od a un portafoglio auto-custodito, valutando anche la chiusura delle proprie posizioni, tenuto conto che la permanenza presso operatori non autorizzati può comportare una minore tutela giuridica e un maggiore rischio di perdita delle proprie cripto-attività.

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