Attività ludico sportiva scolastica e lesioni all’allievo
21 Maggio 2026
La presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. opera solo per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito dell’allievo, non per i danni che l’allievo cagiona a sé stesso; grava sul danneggiato l’onere di provare il fatto illecito dell’allievo ai sensi dell’art. 2697 c.c. Non è illecita la condotta di gioco che si inserisce in una normale azione di gara, funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva, non connotata da intento lesivo né da violenza o irruenza incompatibili con il contesto, l’età e la struttura fisica dei partecipanti; le lesioni così derivate rientrano nell’alea normale del gioco. L’attività sportiva, specie se inserita nel contesto ludico‑educativo scolastico, non è di regola “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c.; la valutazione di pericolosità è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se logicamente motivata. |