Attività ludico sportiva scolastica e lesioni all’allievo

La Redazione
21 Maggio 2026

La Cassazione, con ordinanza n. 4945/2026, rigetta il ricorso di una studentessa ferita all’occhio durante una partita di pallavolo a scuola, escludendo la responsabilità del Ministero ex artt. 1218, 2048 e 2050 c.c. L’evento è qualificato come fatto accidentale rientrante nella normale alea del gioco, non prevedibile né evitabile dall’insegnante

La presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c. opera solo per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito dell’allievo, non per i danni che l’allievo cagiona a sé stesso; grava sul danneggiato l’onere di provare il fatto illecito dell’allievo ai sensi dell’art. 2697 c.c. 

Non è illecita la condotta di gioco che si inserisce in una normale azione di gara, funzionale allo svolgimento dell’attività sportiva, non connotata da intento lesivo né da violenza o irruenza incompatibili con il contesto, l’età e la struttura fisica dei partecipanti; le lesioni così derivate rientrano nell’alea normale del gioco. 

L’attività sportiva, specie se inserita nel contesto ludico‑educativo scolastico, non è di regola “attività pericolosa” ex art. 2050 c.c.; la valutazione di pericolosità è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile se logicamente motivata.

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