La prova per presunzioni, disciplinata dagli artt. 2727–2729 c.c., consente l’accertamento del fatto ignoto attraverso un procedimento inferenziale fondato su fatti noti e massime di esperienza. Essa costituisce uno strumento essenziale di razionalizzazione dell’accertamento giudiziale, specie nei settori caratterizzati da difficoltà di prova diretta e da asimmetrie informative.
Fondamento normativo e funzione sistematica
La prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto; più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 c.c. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto; al riguardo va confermato che la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza (la precisione evoca invece la non equivocità, implica, cioè, l’erroneità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare, mentre la concordanza esprime la convergenza di più indizi.
La prova per presunzioni, disciplinata dagli artt. 2727–2729 c.c., consente l’accertamento del fatto ignoto attraverso un procedimento inferenziale fondato su fatti noti e massime di esperienza. Essa costituisce uno strumento essenziale di razionalizzazione dell’accertamento giudiziale, specie nei settori caratterizzati da difficoltà di prova diretta e da asimmetrie informative.
La distinzione tra prova (diretta) e presunzione semplice si declina peraltro sotto il profilo della forza probante e soprattutto del collegamento tra fatti accertati e fatti rilevanti: diretto nel primo caso e indiretto nel secondo, in cui il giudice muove da “indizi” – i quali, comunque, devono presentare una certa forza probante e precisamente il suddetto alto grado di credibilità razionale – e perviene alla conclusione a seguito di un ragionamento di tipo probabilistico, che tuttavia non prescinde dalle caratteristiche del caso concreto.
La discrezionalità del giudice nell’ammettere le presunzioni non legali è rigorosamente vincolata al rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che assumono rilievo non solo sul piano probatorio, ma anche su quello della motivazione della decisione.
La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri ed esclude quindi che il giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. n. 3703/2012) e consente attraverso la valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto) di poter risalire coerentemente, con prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. per tutte Cass. n. 18927/2012)
Occorre ribadire che il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni è volto a verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare (Cass. civ., sez. un., n. 8053/2014).
In tale verifica, ammissibile in cassazione, non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Sez. un., n. 8053/2014 cit.).
E’ precluso il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione.
Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento – su tali aspetti costituisce un giudizio di fatto che non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, dovendo far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022).
Struttura del ragionamento presuntivo
Secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, il giudice deve articolare il ragionamento presuntivo in due momenti logicamente distinti: a) la valutazione analitica dei singoli indizi; b) la valutazione complessiva e sintetica degli stessi, al fine di verificarne la convergenza univoca verso il fatto ignoto.
Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 c.c. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso; in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto; nella giurisprudenza di legittimità è consolidata la definizione dei suddetti requisiti: la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l’esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza; la precisione evoca la non equivocità, implica, cioè, l’erroneità del ragionamento presuntivo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare; la concordanza esprime la convergenza di più indizi; il che non significa, però, che il ragionamento inferenziale non possa farsi se non quando esso si basi su una pluralità di indizi – con la conseguenza che un solo elemento indiziario renda illegittimo il ragionamento logico deduttivo condotto dal giudicante – ma che il ragionamento presuntivo basato su un solo indizio richiede che quest’ultimo si configuri come grave e preciso (Cass. n. 4784/2023; Cass. n. 9054/2022).
Pertanto, il giudice di merito è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
Quanto al sindacato sulla prova presuntiva, Cass. n. 17457 del 2007, e, successivamente, Cass. n. 19485 del 2017, e, quindi, le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 1785 del 2018 (in termini, in tema di sanzioni Consob, tra le altre, Cass. n. 19856/2024), hanno spiegato che «la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: a) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Pertanto, per la giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioni per verificare se il giudice abbia valorizzato elementi certi ma privi di gravità, concordanza e significatività, per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto da dimostrare, potendosi scrutinare la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze.
Ne consegue che non è consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia "necessitata", ma solo quando non sia neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita dalle premesse del ragionamento decisorio (configurandosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. Sez. U. n. 8053/2014, cit.). È precluso, quindi, il confronto tra la sentenza impugnata e le risultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della decisione. Spetta al giudice di merito non solo valutare l'opportunità di fare ricorso alla prova presuntiva, ma anche l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico: il relativo apprezzamento (che costituisce un giudizio di fatto) non può essere contestato con la semplice prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, essendo invece necessario far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 5279/2020; Cass. n. 1234/2019).
È stato chiarito che la decisione è censurabile in sede di legittimità qualora il giudice si limiti a un’analisi atomistica degli elementi indiziari, ovvero ometta di rendere esplicito il percorso inferenziale seguito.
In particolare, la Suprema Corte ha più volte affermato che anche elementi singolarmente neutri possono acquisire rilevanza presuntiva se considerati nella loro sintesi.
La corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. presuppone un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, «quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla", se risultino» in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza «globale», ovvero "accertandone la pregnanza conclusiva" (Cass. n. 18822/2018); ciò in quanto "la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, cosi da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l'esistenza del fatto da provare" (Cass. n. 5787/2014).
I requisiti di gravità, precisione e concordanza
La precisione attiene alla determinatezza storica del fatto noto; la gravità riguarda il grado di probabilità logica della derivazione del fatto ignoto; la concordanza, richiesta in presenza di una pluralità di indizi, implica la loro convergenza univoca.
La violazione dell’art. 2729 c.c. è configurabile non solo quando il giudice fondi il proprio convincimento su presunzioni prive di tali requisiti, ma anche quando ometta del tutto la verifica della loro sussistenza.
Si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a princìpi di logica in genere oppure a princìpi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro - almeno secondo l’opinione preferibile - che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla «gravità» che l’inferenza presuntiva sia «certa»).
La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.
La concordanza esprime - almeno secondo l’opinione preferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione «non falsa» dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
In altri termini, è stato enunciato anche il principio secondo il quale, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto; quello della concordanza richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; è tenuto quindi ad articolare il procedimento logico nella previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (Cass. n. 22544/2025).
E, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360, n. 3, c.p.c., e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729, c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
E può, pertanto, essere investita ai sensi del citato art. 360, n. 3, c.p.c. dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè, un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi.
La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza»; (iii) è stato anche affermato (ad esempio, da Cass. n. 22311/2021) che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. presuppone la puntuale spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, per come enunciato in sentenza, non sia rispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza, mentre la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concretizza o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dal primo comma dell’art. 2729 c.c. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se ancorata altresì ad altre circostanze fattuali); in tali casi, infatti, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e si sollecita un controllo sulla motivazione finalizzato ad una diversa ricostruzione dei fatti che (piuttosto) pare sussumibile entro il vizio exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È, infine, da porre in rilievo che il giudizio sui requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi non va svolto atomisticamente, considerando ciascun fatto senza correlarlo agli altri, ma occorre una duplice operazione logico-valutativa, consistente nel prendere in esame gli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria (Cass. n. 9054/2022; Cass. n. 9108/2012).
Prova presuntiva e responsabilità sanitaria
In materia di responsabilità sanitaria, la prova presuntiva svolge un ruolo centrale soprattutto nella dimostrazione del nesso causale tra condotta sanitaria ed evento di danno.
Uno dei motivi del frequente ricorso alle presunzioni semplici viene individuato nell’affermazione della risarcibilità di alcune fattispecie di danno, in genere non patrimoniale, che non può essere provato – o può essere provato con grande difficoltà – mediante prova diretta. Ciò anche perché la Corte di cassazione rimane quasi sempre fedele alla tesi secondo cui il danneggiato deve allegare e provare non soltanto il danno evento ma anche il danno conseguenza, non ammettendosi il danno in re ipsa, ma nel contempo facilita la posizione dell’onerato richiedendo soltanto un’allegazione dettagliata e «costruendo» una presunzione semplice per quanto concerne la dimostrazione del secondo (Cass. n. 11269/2018).
Risulta inoltre costante l’affermazione secondo cui non è necessario che i fatti sui quali la presunzione (semplice) si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile, purché l’inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi in base a regole di esperienza, alla luce di un criterio di normalità, basato sull’id quod plerumque accidit (Cass. n. 5374/2017).
È pacifico che il paziente possa fondare la prova anche su presunzioni semplici, valorizzando elementi quali la vicinanza temporale tra condotta ed evento, l’assenza di cause alternative e l’anomalia del decorso clinico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la consulenza tecnica d’ufficio non esclude il ricorso al ragionamento presuntivo, potendo il giudice integrare il sapere scientifico con l’inferenza logica, purché la motivazione dia conto del percorso seguito.
Invero, la consulenza tecnica officiosa può costituire fonte oggettiva di prova quando costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili esclusivamente con il sussidio di complesse cognizioni tecniche (Cass. n. 9584/1998).
Si deve tenere coerentemente in conto che, come hanno altresì ricordato le Sezioni Unite «l'attività espletata dal consulente si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo, sicché anche quando da mezzo di valutazione della prova si evolve in mezzo di ricerca della prova ed in questa forma acquisisca la natura di fonte oggettiva di prova, la consulenza non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova, perché se nella forma della consulenza c.d. «deducente» essa si esercita propriamente sul compendio probatorio edificato dalle parti con lo scopo di offrine al giudice una lettura mediata dalla scienza del suo autore, nondimeno anche nella forma della consulenza c.d. «percipiente» (come, per i motivi anzidetti, nel caso della responsabilità sanitaria in parola) il sostrato probatorio si rivela sempre indefettibile, vuoi perché è l'attività probatoria delle parti, che si mostra in qualche misura manchevole, che ne giustifica l'espletamento, vuoi perché scopo di essa è colmare proprio quella lacuna ricercando la prova che le parti non sono state in grado di offrire» (Cass. pen., sez. un., n. 3086/2022)
Pertanto, ove in tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di suoi ausiliari allegando la colpa di questi ultimi, il giudice non può essere meccanicamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico scientifici, di regola acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto il giudicante accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 6850/2018).
Ancora, in tema di assolvimento dell’onere della prova nell’ambito del danno non patrimoniale, si può richiamare la complessa fattispecie del danno non patrimoniale per omesso consenso informato nell’ambito della responsabilità da malpractice sanitaria.
In questa sede deve richiamarsi la diversità di conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dall’omissione del consenso informato nell’ambito dell’attività medica.
Tale distinzione è connessa al differente onere della prova da parte del danneggiato che domandi il risarcimento per conseguenze non patrimoniali sofferte.
La giurisprudenza individua due distinte situazioni giuridiche soggettive – e, perciò, di conseguenze pregiudizievoli risarcibili – nell’ipotesi di mancata acquisizione di consenso informato del paziente da parte della struttura sanitaria e/o del medico al trattamento sanitario eseguito.
In particolare, a fronte del mancato (o invalido) consenso informato, potrà discorrersi di pregiudizio alla libertà di autodeterminazione del paziente, ricollegabile agli artt. 2e 13 Cost., senza tuttavia che ciò implichi, sic etsimpliciter, un pregiudizio al bene giuridico salute, presidiato dall’art. 32 Cost., la cui lesione, aprendosi così la strada al risarcimento del danno biologico, è soggetta ad un ulteriore elemento costitutivo (e conseguentemente
di prova) al fine di considerare integrato il nesso di causalità (Corte Cost., 23 dicembre 2008 n. 438).
Sul punto, è particolarmente chiara la giurisprudenza della Corte di Cassazione nell’affermare come non sia necessario, con riferimento al danno conseguenza relativo alla lesione del diritto all’autodeterminazione, fornire la prova del probabile rifiuto all’esecuzione dell’intervento, la quale è, al contrario, necessaria con riferimento al diverso danno alla salute per complicanze non imprevedibili di un intervento correttamente eseguito (Cass. n. 23204/2015).
Sul punto, infatti, si deve nuovamente ribadire come non si tratti di risarcire la semplice lesione della libertà di autodeterminazione, bene giuridico protetto ex artt. 2 e 13 Cost., indipendentemente da una analisi delle conseguenze pregiudizievoli che detta lesione ha procurato, bensì unicamente nel riconoscere come la prova di dette conseguenze possa essere data per presunzioni, poiché, allegato e provato pienamente il fatto, ne deriva, secondo una regola di normalità delle conseguenze (id quod plerumque accidit), che tuttavia ammette prova contraria.
Ma, in assenza di prova contraria, non sembra potersi negare che sussistano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a far ritenere che si sia prodotta una conseguenza negativa, a carattere non patrimoniale, nella sfera giuridica di un soggetto che venga sottoposto ad un trattamento medico in assenza di consenso (G. Serra, Onere della prova e danno non patrimoniale: osservazioni sul ruolo della prova presuntiva, in Judicium).
In altri termini, in questo settore, le presunzioni costituiscono uno strumento di riequilibrio dell’evidente asimmetria informativa che caratterizza il rapporto paziente–struttura sanitaria.
Responsabilità civile da circolazione stradale
Nel caso dello scontro tra veicoli, si traggono dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo la consolidata interpretazione di legittimità, le seguenti norme e principi regolatori: a) il criterio d'imputazione della responsabilità previsto dalla disposizione ha funzione meramente sussidiaria (Cass. civ. n. 6483 del 2013; n. 7061 del 2020; n. 13540 del 2023), operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et probata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. n. 9353/2019); b) il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente, di aver adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 18631/2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza (Cass. n. 15822/2015); anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. n. 124/2016); -c) la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. n. 19115/2020); fermo restando, tuttavia, che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. n. 477/2003); d) l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado, quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro (colpa e nesso di causalità) non consenta di stabilire la misura dell'imputabilità di quest'ultimo rispetto a uno o entrambi i conducenti (Cass. n. 15152/2023).
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui la presunzione di pari responsabilità, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., avendo funzione sussidiaria, opera soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. n. 15736/2022; Cass. n. 14947/2022). Affinché tale presunzione possa essere superata, l'attore danneggiato è gravato di un duplice onere probatorio: da un lato, è tenuto a provare che il conducente dell'auto investitrice abbia tenuto una condotta colposa; e, dall'altro, che lui medesimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso, uniformandosi alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza (Cass. n. 4639/2002).
Inoltre, fermo restando che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, per consolidata giurisprudenza (cfr., ad es., Cass. n. 4954/2007), il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni) - può essere utile premettere che, nel caso di sinistro che si assume essere stato cagionato da veicolo non identificato, la vittima, al fine di ottenere la operatività della garanzia del Fondo per le vittime della strada (art. 283 D.Lgs. n. 209/2005), deve provare le modalità del sinistro, l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo antagonista e che tale veicolo è rimasto non identificato. A tale fine, il giudice di merito - anche in considerazione della posizione dell'impresa designata, che, per la mancanza di un assicurato da compulsare, si trova nella materiale impossibilità di accertamenti sia sul presunto veicolo investitore che sul conducente dello stesso; nonché in considerazione dell'eventuale azione di rivalsa del Fondo, il cui onere economico si riversa a carico dell'intera collettività) - può tenere conto, nella formazione del proprio convincimento, delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma tanto può fare solo nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.
Pertanto, nel contenzioso derivante da sinistri stradali, la prova presuntiva è largamente utilizzata per la ricostruzione della dinamica e per l’accertamento del concorso di colpa.
La giurisprudenza consente di fondare il convincimento su elementi quali la posizione dei veicoli dopo l’urto, i danni materiali, le tracce di frenata e le regole della comune esperienza, purché valutati unitariamente.
È stato precisato che tali elementi, se correttamente coordinati, possono integrare una presunzione grave, precisa e concordante, idonea a fondare la decisione anche in assenza di prove dirette.
Prova presuntiva e danno da perdita del rapporto parentale
La prova presuntiva assume rilievo anche in tema di prova del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Occorre ricordare che la prova presuntiva non è «più debole» degli altri mezzi di prova, si considera sufficiente, ad esempio, che il danneggiato abbia allegato il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare nonché le lesioni subite dal proprio congiunto all’esito del fatto/evento lesivo, tali da comportare una sofferenza interiore idonea a determinare un’alterazione del proprio modo di relazionarsi con il mondo esterno, inducendo a scelte di vita diverse.
Il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara (S. Patti, Le presunzioni semplici: rilievi introduttivi, in Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità, a cura di S. Patti- R. Poli, Torino, 2022).
Con l’espressione danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ci si intende riferire in particolare a quella definitiva compromissione del rapporto familiare, dall’alterazione della quotidianità, dallo sconvolgimento delle abitudini di vita, dal venir meno di un appoggio materiale e psicologico.
Ora, ciò posto, particolarmente problematica è apparsa la prova da fornire in giudizio da parte del danneggiato attore circa il rapporto personale che lo legava al soggetto deceduto a causa dell’altrui fatto illecito.
La Corte di Cassazione, è intervenuta a chiarire, in primo luogo, che «nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre d'unapraesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite», nonché, in secondo luogo, che «la semplice lontananza, tuttavia, non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza d'una madre alla morte del figlio (…) a nulla rilevando nè che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 3667/2018).
Se è pur vero che, nel caso del danno da perdita del rapporto parentale, viene a sfumare la differenza tra presunzioni e massime di comune esperienza (il c.d. fatto notorio), ciò non implica alcuna violazione delle regole probatorie del giudizio civile, posto che nessuno può seriamente dubitare della considerazione da cui muove la giurisprudenza della Cassazione in ordine alla regolarità causale circa la sofferenza che deriva ad un familiare dalla perdita di un congiunto (G. Serra, Onere della prova e danno non patrimoniale: osservazioni sul ruolo della prova presuntiva, cit.).
In molte decisioni si afferma che la prova del danno non patrimoniale da uccisione o da lesione dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni, e si precisa che esse servono a facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (Cass. n. 10527/2011).
Pertanto, vengono indicate due diverse funzioni: rendere agevole (non eliminare) l’onere della prova in capo al soggetto che ne è gravato; spostare l’onere, sotto forma di prova contraria, sulla controparte.
Presunzioni e simulazione negoziale
Si è precisato che l'erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - soltanto quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo, atteso che, in tale situazione, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto della simulazione e il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., senza che assuma rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (Cass. n. 4220/2025).
Dimostra quanto detto il fatto che l'erede subentra viceversa nella stessa posizione del de cuius allorché agisca per ottenere l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni, ma non proponga azione di riduzione, ma solo domanda di scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, atteso che soltanto con l'azione di riduzione egli agisce a tutela di un diritto personale riconosciutogli dalla legge in relazione al quale solo è terzo rispetto all'azione di simulazione (Cass. n. 7134/2001); tant'è che detta azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi (Cass. n. 4698/1999).
Peraltro, ove l'azione di simulazione, proposta in relazione ad una compravendita, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto.
A tal riguardo, non rileva il fatto che l'avvenuto pagamento del prezzo sia attestato nell'atto pubblico di compravendita, potendo applicarsi alla specie, proprio in ragione della qualifica di terzo della legittimaria, il principio, affermato dalla Corte in relazione all'azione di simulazione proposta dai creditori di una delle parti, secondo cui, in presenza di elementi presuntivi circa il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto, e tale onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (Cass. n. 18347/2024).
Pertanto, la simulazione può essere provata anche esclusivamente per presunzioni, purché il giudice espliciti il ragionamento seguito e individui le regole di esperienza poste a base dell’inferenza.
Prova presuntiva e inadempimento contrattuale
Nel giudizio di inadempimento contrattuale, le presunzioni consentono di accertare non solo la mancata esecuzione, ma anche l’imputabilità dell’inadempimento.
La giurisprudenza di legittimità ammette che l’inadempimento possa essere desunto dal comportamento complessivo del debitore, da ritardi reiterati o da modalità esecutive difformi dal programma negoziale.
È stato altresì chiarito che la censura in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa ricostruzione fattuale, ove il giudice di merito abbia correttamente applicato il ragionamento presuntivo.
Conclusioni
La teoria e la disciplina delle prove riguardano i mezzi mediante i quali si dimostrano i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio (o dell’eccezione).
Poiché la verità di un fatto si dimostra procedendo dal noto all’ignoto per via di induzione, si deve mettere in evidenza il rapporto tra un fatto noto e un fatto ignoto.
Se il rapporto tra i due fatti è immediato e diretto ricorre la prova: es. la quietanza prova il pagamento.
Se, invece, il rapporto tra i due fatti è indiretto, affinché il fatto ignoto possa considerarsi provato, occorre fare ricorso al ragionamento presuntivo (S. Patti, Le presunzioni semplici: rilievi introduttivi, in Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità, cit.).
In tal senso si precisa che la presunzione (semplice) è la supposizione della verità di un fatto come conseguenza indiretta e probabile di un altro fatto.
La prova presuntiva rappresenta un cardine dell’accertamento civile moderno, imponendo al giudice un elevato standard motivazionale e costituendo un presidio di effettività della tutela giurisdizionale.
La sua corretta utilizzazione consente di coniugare flessibilità probatoria e rigore logico, assicurando decisioni razionali, controllabili e conformi al principio del giusto processo.
La Corte di cassazione spiega la differenza tra presunzione semplice o hominis e presunzione legale: la prima – sono parole della Corte – «si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto, mentre, quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale» (Cass. n. 13291/1999).
Con parole più semplici, la dottrina individua la distinzione nella circostanza che le prime sono «lasciate alla prudenza del giudice» (art. 2729 c.c.) mentre le seconde sono previste dalla legge (S. Patti, Prove, in Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja, Branca, Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2015, 632 ss.).
Ma dalla massima sopra riportata si evince altresì il passaggio – di cui quindi la giurisprudenza ha piena consapevolezza – dalla presunzione semplice, costruita caso per caso secondo quanto prescritto dall’art. 2729 c.c., alla presunzione legale o, più precisamente (alla luce della mancanza di un dato testuale normativo), alla c.d. presunzione giurisprudenziale, cioè – come si vedrà – ad una presunzione equiparabile alla presunzione iuris tantum, non prevista dalla legge bensì espressione del diritto vivente, quale conseguenza dell’affermata «consistenza di normazione positiva».
Inoltre, rispetto a quanto sovente sostenuto in giurisprudenza, conviene precisare che (anche) nella presunzione legale il fatto noto, stabilito dalla legge, deve essere provato.
La differenza, per quanto concerne il fatto noto, consiste piuttosto nella sua individuazione, essendo esso fissato dal legislatore nelle presunzioni legali, mentre viene indicato di volta in volta dal giudice nelle presunzioni semplici.
Esatta, infine, la regola di fonte giurisprudenziale, invero non sempre rispettata, secondo cui occorre in primo luogo una valutazione analitica degli elementi indiziari disponibili, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale e almeno potenziale di efficacia probatoria. Dopo questa selezione, si richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che non potrebbe considerarsi raggiunta valutando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. n. 3643/2019).
La distinzione tra prova (diretta) e presunzione semplice si declina peraltro sotto il profilo della forza probante e soprattutto del collegamento tra fatti accertati e fatti rilevanti: diretto nel primo caso e indiretto nel secondo, in cui il giudice muove da «indizi»” – i quali, comunque, devono presentare una certa forza probante e precisamente il suddetto alto grado di credibilità razionale – e perviene alla conclusione a seguito di un ragionamento di tipo probabilistico, che tuttavia non prescinde dalle caratteristiche del caso concreto.
Per quanto riguarda la forza probante conviene rilevare che anche nel caso della prova diretta – come è noto – in molti settori dell’esperienza, ed in particolare per quanto concerne la prova del nesso causale, si considera sufficiente una ragionevole probabilità, per cui il fatto dotato di forza probante tende ad avvicinarsi agli indizi, per definizione non dotati di sufficiente forza probante. In altri termini, il giudice perviene alla conclusione in entrambe le ipotesi sulla base di un ragionamento probabilistico (F. Piraino, Il nesso di causalità materiale nella responsabilità contrattuale e la ripartizione dell’onere della prova, in Giur. it., 2019, 709 ss.).
Tuttavia, la differenza tra le due fattispecie consiste soprattutto nel rapporto diretto che sussiste nel caso della prova tra il fatto che costituisce il mezzo di prova e il fatto da provare, mentre il fatto denominato indizio solo indirettamente supporta il ragionamento probabilistico nella costruzione della presunzione.
La presunzione semplice in base all’art. 2729 c.c., consente al giudice, che muove dai dati forniti dall’esperienza relativa ad un accadimento della vita (e quindi spesso alla luce di leggi statistiche), di ritenere vero un fatto in mancanza di elementi di segno contrario.
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