La consulenza tecnica in mediazione (CTM)

Lorenzo Balestra
20 Maggio 2026

Si possono utilizzare, nel successivo ed eventuale giudizio di merito, le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti durante la mediazione? In specie, si può utilizzare la consulenza tecnica esperita in quella sede?

In generale, vige il divieto di utilizzare nel successivo eventuale giudizio di merito le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti durante la mediazione.

La riservatezza copre tutto ciò che è emerso durante il procedimento, tuttavia, è possibile produrre i verbali che attestano la mancata partecipazione o l'esito negativo della mediazione e ciò per ovvie ragioni in quanto vi è l’esigenza di fornire prova dell’esito della mediazione, soprattutto nel caso in cui questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto alla consulenza tecnica (che in sede di mediazione prende il nome di CTM), si era ritenuto che le parti potessero utilizzarla ove ne avessero convenuto la producibilità. 

In questo senso, prima della riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), si era espressa una parte della giurisprudenza affermando che la producibilità in giudizio di una consulenza tecnica esperita in sede di mediazione abbisognasse del consenso espresso di tutte le parti costituite in mediazione e ciò sulla base degli obblighi di riservatezza contenuti negli artt. 9 e 10 del d.lgs. 28/2010.

Altra parte della giurisprudenza, al contrario, ne ammetteva la producibilità a prescindere dal consenso delle parti in mediazione argomentando dal fatto che il divieto si riferiva solamente alle «dichiarazione rese o le informazioni acquisite» e tale non sarebbe stata la consulenza tecnica (sul punto vedi Trib. Roma, ord., 17 marzo 2014; tribunale di Verona, ordinanza del 27 marzo 2023 in un caso in cui la parte chiamata in mediazione non vi aveva aderito).

Attualmente, a seguito della riforma Cartabia, la situazione sembra essere stata chiarita; infatti, nel comma 7 dell’art. 8 del d.lgs. 28/2010 è stata inserita la seguente previsione: «Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'art. 116, comma 1, del codice di procedura civile»​.

Pertanto, oggi, la producibilità della consulenza tecnica esperita in sede di mediazione potrà essere prodotta in giudizio solo ove vi sia il consenso delle parti costituite in mediazione e sarà valutata secondo il prudente apprezzamento del giudice, come confermato anche da recente giurisprudenza (Trib. Padova, sent., n. 1143 del 21 luglio 2025 che, a seguito della intervenuta riforma, ha sancito l’inutilizzabilità della perizia redatta nel corso di una procedura di mediazione, atteso che le parti non avevano dato assenso a poterla depositare in giudizio).

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