Inammissibile il ricorso per cassazione inviato a mezzo PEC dal pubblico ministero

20 Maggio 2026

Con quali forme deve essere depositato il ricorso per cassazione dal pubblico ministero? Può essere inviato a mezzo PEC dalla segreteria del Procuratore generale alla cancelleria della Corte di appello?

Massima

In tema di impugnazione, è inammissibile il ricorso per cassazione inviato dal pubblico ministero a mezzo PEC alla cancelleria della Corte di appello, anche se l’originale dell’atto è stato successivamente depositato in forma cartacea.

Il caso

La Corte d'appello di Milano assolveva l'imputata, che era stata condannata dal Tribunale per il reato di lesioni personali gravi commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo altresì la responsabilità amministrativa della società per la quale prestava attività il lavoratore.

Avverso tale provvedimento, il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Procuratore generale inoltrava alla cancelleria della Corte d'appello il ricorso via PEC; successivamente, depositava il medesimo ricorso alla stessa cancelleria in forma cartacea.

La questione

Con quali forme deve essere depositato il ricorso per cassazione dal pubblico ministero? Può essere inviato a mezzo PEC dalla segreteria del Procuratore generale alla cancelleria della Corte di appello?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Secondo il collegio di legittimità, il Procuratore generale aveva la possibilità di presentare il ricorso per Cassazione con modalità telematica mediante deposito nel portale del processo ovvero in forma cartacea, perché l’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 27 dicembre 2024, n. 206, con specifico riguardo al ricorso per Cassazione, stabilisce che, solo a partire dal 1 gennaio 2027, il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111-bis c.p.p., mentre fino a tale data, in alternativa, è consentito il deposito in forma cartacea.

L’art. 1, comma 9, dello stesso decreto ministeriale, invece, consente ai soli difensori - ma non al pubblico ministero - il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Una volta scelto uno dei due regimi (deposito telematico o cartaceo), il Procuratore generale non ha più la possibilità di cambiare strada, optando per l'altra, essendo ormai preclusa la possibilità di proporre impugnazione.

Nel caso di specie, il ricorso è stato inoltrato dalla segreteria del Procuratore generale alla cancelleria della Corte d'appello, giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, via PEC. Alla mail certificata ha fatto seguito il deposito del ricorso in cancelleria in forma cartacea.

E’ stata adoperata, pertanto, una modalità non consentita dalla legge, in quanto l’utilizzo della posta certificata, come è stato precisato, è riservato solo ai difensori.

Una volta presentato il ricorso via PEC, comunque, il Procuratore generale non avrebbe potuto presentarlo in un secondo momento anche in forma cartacea, come è invece avvenuto, tanto essendogli ormai precluso a seguito della scelta dell'altra modalità di presentazione.

Secondo la Corte, «diversamente opinando, si introdurrebbe una indebita commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea, oltre ad una sovrapposizione del domicilio fisico (la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) a quello digitale, in tal modo determinando «una sorta di "ibridazione" chiaramente non consentita».

Dall'inosservanza delle modalità previste dall'art. 582, comma 1-bis, c.p.p. discende l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p.

Osservazioni

1. L’art. 582 c.p.p. stabilisce che «l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato».

La stessa norma riconosce solo alle parti private la facoltà di presentare l'impugnazione, oltre che con le modalità telematiche, anche personalmente, pure a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice.

L'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale n. 206 del 2024 (che ha modificato l’art. 3, comma 5, del d.m. n. 217 del 2023), regolando i tempi della transizione al processo telematico, con specifico riferimento al ricorso per Cassazione e solo fino al 31 dicembre 2026, consente anche l'impiego della forma cartacea in alternativa a quella telematica. A partire dal 1 gennaio 2027, invece, il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente con le modalità telematiche.

L'art. 1, comma 9, del decreto ministeriale appena citato, nei casi in cui è ancora consentito il deposito in forma cartacea, permette, ma ai soli difensori, il deposito dell'atto mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022. Tale possibilità non è stata estesa anche al pubblico ministero.

Secondo la sentenza impugnata, da tali norme deriva che il Procuratore generale potrebbe presentare il ricorso per Cassazione «in modalità telematica, tramite l'inserimento nel Portale Deposito atti Penali (PDP)»​, ovvero, in alternativa, in forma cartacea, ma non può farlo per mezzo dell'invio di una PEC alla cancelleria della Corte d'appello, perché questa modalità è stata testualmente riservata ai soli difensori.

Nel caso di specie, secondo la sentenza impugnata, avendo adoperato una modalità non consentita dalla legge – cioè, l'invio di una PEC - era precluso al pubblico ministero il successivo deposito del ricorso in forza in forma cartacea, con la conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.

2. La sentenza illustrata si caratterizza per una interpretazione rigorosa delle norme relative al deposito degli atti di impugnazione e segue un indirizzo giurisprudenziale già espresso dalla Suprema Corte che esclude la possibilità per il pubblico ministero di presentare una impugnazione a mezzo PEC (cfr. Cass. pen., sez. III, 176 dicembre 2024, n. 2815, secondo cui «le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione mediante posta elettronica certificata sono state introdotte, per le sole parti private, durante il periodo dell'emergenza sanitaria; dette modalità, successivamente prorogate e mai espressamente estese anche al pubblico ministero … Al pubblico ministero, dunque, non è stata mai estesa la facoltà di depositare l'atto di impugnazione a mezzo PEC e la giurisprudenza ha rimarcato come l'asimmetria delle disposizioni normative in questione emesse nella fase emergenziale era sostanzialmente dipesa dall'impossibilità, per gli uffici della procura, di sottoscrivere digitalmente l'atto di impugnazione»).

La pronuncia, peraltro, suscita alcune perplessità.

Nella fattispecie in esame, in primo luogo, il pubblico ministero, inviando la PEC alla cancelleria della Corte di appello, aveva precisato: «Seguirà la trasmissione in formato cartaceo dell'originale, delle copie e degli allegati»​.

Questa formula, per il riferimento all'originale, poteva anche condurre a ritenere che l’effettivo deposito dell’impugnazione fosse avvenuto solo in forma cartacea, mentre la PEC costituisse soltanto una mera anticipazione dell'intenzione di proporre l'impugnazione da parte del soggetto pubblico. Accedendo ad una simile ricostruzione, peraltro, sarebbe stato necessario verificare la tempestività del deposito cartaceo.

Nella sentenza impugnata, tale prospettiva non è stata ritenuta corretta, tanto che la Corte di cassazione ha precisato che «deve ritenersi che sia comunque inammissibile l'impugnazione presentata con deposito cartaceo, anche se avvenuta nei termini, qualora la stessa sia stata preceduta da analogo atto di impugnazione veicolato con modalità telematiche, effettive o erroneamente ritenute tali, come appunto si è verificato nel caso di specie»​.

La Corte di cassazione, poi, ha sostenuto che «il pubblico ministero può presentare l'atto di impugnazione … in modalità telematica, tramite l'inserimento nel Portale Deposito atti Penali (PDP)». Tale portale, in verità, che trova fondamento nell’art. 13-bis del decreto ministeriale n. 44 del 2011, è riservato ai soggetti abilitati esterni e non a quelli interni come, nella specie, la Procura generale. Per questi ultimi, l’art. 15 del medesimo decreto ministeriale prevede il deposito nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico. La stessa norma, peraltro, stabilisce che, «se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico» (art. 15, comma 2, d.m. n. 44 del 2011).

Deve considerarsi, inoltre, che l’art. 3, comma 7, del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 206 del 2024, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, il deposito di atti da parte dei soggetti abilitati esterni, ma anche di quelli interni come il pubblico ministero, può avere luogo con modalità telematiche, ma «previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal capo dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del ministero della giustizia e pubblicato sul suo portale dei servizi telematici»​. Non risulta che tale provvedimento sia intervenuto quanto alla Procura genale presso la Corte di appello. Ne deriva che, mentre il difensore avrebbe la possibilità di ricorrere al deposito a mezzo PEC in alternativa alla consegna in formato cartaceo dell’atto alla cancelleria della Corte di appello, il pubblico ministero, di fatto, sarebbe tenuto necessariamente ad adoperare quest'ultima modalità, non potendo impiegare il mezzo telematico.

Secondo la Corte Edu, infine, si rende necessaria una certa flessibilità da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, del 23 maggio 2024, come richiamata da Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2024, n. 47737, Zhang, Rv. 287383 - 01). Tale flessibilità andrebbe riconosciuta anche nel caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero.

3. L'art. 111-bis c.p.p. non fornisce una definizione di «modalità telematiche»: non individua, cioè, quale sia il mezzo attraverso il quale avviene la trasmissione e il deposito del documento informatico. Sul punto soccorre l'art. 13-bis, inserito dal decreto ministeriale n. 217 del 2023, nel corpo del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24».

Il suddetto art. 13-bis, infatti, contenente la disciplina della trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale, ha statuito al comma 1, «Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli artt. 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'art. 34» ed al comma 2 «Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti».

Sempre al decreto ministeriale n. 217 del 2023, infine, si deve la definizione del portale dei servizi telematici. L'art. 2 di tale decreto, infatti, tra le modifiche apportate al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, prevede espressamente che, dopo l'art. 7, sia inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). -1. II portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.

2. II portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. II portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.».

Il portale dei servizi telematici, dunque, è riservato «ai soggetti abilitati esterni».

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