Ristrutturazione trasversale: la classe rilevante è quella “in the money”, non necessariamente svantaggiataFonte: Trib_Parma_25_marzo_2026.pdf
20 Maggio 2026
Si riporta un estratto di una recente pronuncia del Tribunale di Parma (25 marzo 2026, sez. II civ., Rel. Vernizzi) che si è pronunciata sulla sussistenza dei requisiti ex art. 112, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 ai fini della ristrutturazione trasversale di un concordato preventivo in continuità aziendale approvato da tre classi di creditori su cinque. In particolare, il Tribunale, accertata la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere da a) a c) del comma 2, stava valutando la sussistenza del requisito previsto dalla lettera d) La lett. d) recita: «[nel concordato in continuità, in presenza di classi dissenzienti, il tribunale omologa altresì se] d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione». Accertata l’approvazione della proposta dalla maggioranza delle classi (tre su cinque), il Tribunale ritiene, peraltro, omologabile la proposta anche in mancanza di tale maggioranza. A tal proposito, in particolare, quanto al requisito n. 2 (approvazione da parte di una sola classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione), il Tribunale svolge le seguenti riflessioni: «In base a quanto chiarito dalla dottrina successivamente al D.Lgs 136/2024 è sufficiente infatti che la classe riguardi creditori “interessati” (c.d. in the money) ossia si tratti di classe di creditori destinati ad essere almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (cioè applicando la regola della priorità assoluta); non è necessario invece che siano per forza creditori svantaggiati, potendo in ipotesi essere anche favoriti dall’applicazione della regola della priorità relativa, che sacrifica gli interessi dei creditori delle classi superiori, in quanto l’art. 11, comma 1, Direttiva UE 2019/1023 stabilisce che il principio volto a limitare la rilevanza ai fini dell’omologa del voto alla sola classe di creditori “svantaggiati”, per poter essere applicato, deve essere espressamente previsto dal legislatore nazionale in sede di suo recepimento, mentre tale espressa previsione non è contenuta nell’art. 112, comma II, lett. d), CCII. In sostanza, come evidenziato in dottrina, la classe che consente l’omologa può essere anche beneficiata, e non maltrattata o svantaggiata, perché quel che si vuole escludere è solo la rilevanza dell’approvazione ad opera della classe che in caso di applicazione della regola della priorità assoluta anche sul valore eccedente quello di liquidazione non riceverebbe alcunché» Ai fini dell’applicabilità dell’art. 120-quater d.lgs. n. 14/2019, il Tribunale nota altresì che, normalmente, solo con riferimento al concordato in continuità diretta si verifica, a seguito dell’omologazione del concordato, un fenomeno di conservazione del valore in capo ai soci identificato con la persistenza di un patrimonio netto positivo e di un capitale sociale superiore ai limiti di legge (avendo tale strumento di ristrutturazione l’obiettivo di generare valore per l’impresa e, indirettamente, per i suoi creditori attraverso l’operatività aziendale, la gestione degli investimenti e disinvestimenti, l’attività finanziaria e le operazioni sul capitale). Nell’ambito di una proposta concordataria, come quella in esame, caratterizzata da un’operazione di ristrutturazione in continuità indiretta, a fronte dell’integrale trasferimento a terzi delle attività di impresa e dei relativi strumenti partecipativi, non risulta che il valore risultante dalla suddetta ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla domanda, con conseguente estraneità della fattispecie in esame dal perimetro applicativo dell’art 120-quater d.lgs. n. 14/2019. |