Giudizio abbreviato, violazione di un divieto probatorio e limiti all'inutilizzabilità delle prove
20 Maggio 2026
In tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., in quanto affette da patologia correlata alla «violazione di un divieto probatorio», non tutte le prove assunte in «violazione dei divieti stabiliti dalla legge» ex art. 191, comma primo, c.p.p., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviato, della violazione dell'art. 63, comma secondo, c.p.p. a fronte di dichiarazioni indizianti rese da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato). |