Concordato semplificato e prosecuzione dell’impresa

20 Maggio 2026

Con la proposta di concordato semplificato è possibile chiedere la prosecuzione dell’attività di impresa?

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale che ha come presupposto il previo tentativo di composizione negoziata della crisi. È una forma di concordato preventivo del tutto slegata dalla procedura ordinaria – semplificato, appunto – diretto alla rapida liquidazione del patrimonio, al quale è possibile accedere solo dopo l’esito negativo della composizione negoziata; ciò al fine di evitare che, ritardando la cessione dei beni, si aggravi ulteriormente la posizione dei creditori.

L’art. 25-sexies c.c.i.i. prevede che quando l’esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata della crisi dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), c.c.i.i. non sono praticabili, l’imprenditore ha sessanta giorni di tempo per presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi. Nello stesso termine l’imprenditore può presentare domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale ex art. 40 c.c.i.i., anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, «il concordato semplificato è stato concepito fin dalla legislazione dell’emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l’esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell’attività». Trattasi, «a tutti gli effetti, di una procedura concorsuale (secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182/2018, Cass. Sez. 1 n. 9087/2018, Cass. Sez. 1 n. 16347/2018, Cass. Sez. 1 n. 12064/2019, Cass. Sez. 1 n. 13850/2019, Cass. Sez. 1 n. 15724/2019, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093/2021)...» (Cass. civ., sez. I, ord., 12 aprile 2023, n. 9730).

Dunque, se nella relazione finale della composizione negoziata l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e le soluzioni previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza non sono praticabili, l’imprenditore può, entro sessanta giorni, presentare una domanda di concordato per cessione dei beni.

Va da sé che le trattative, svolte con correttezza e buona fede, devono esserci effettivamente state: secondo condivisibile giurisprudenza di merito, infatti, l’esperto deve ravvisare «concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l’utilizzo abusivo dell’accesso a tale particolare modalità di concordato ‘forzoso’, peraltro, non ascrivibile al genus del concordato preventivo; che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l’assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nelle fase della composizione negoziata» (Trib. civ. Torino, Sez. VI - Procedure concorsuali, Decr., 4 gennaio 2024). «In sostanza, il requisito della buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative è finalizzato ad evitare condotte abusive, riservando l’accesso al concordato semplificato a quei casi in cui il rispetto della regolarità garantisce che non sia effettivamente praticabile una soluzione diversa da quella liquidatoria» (App.  Venezia, Sez. I civ., decr., 28 marzo 2024).

Orbene, da tali brevi cenni sull’istituto del concordato semplificato si evince chiaramente come esso, essendo diretto alla rapida liquidazione del patrimonio del debitore, a seguito dell’esito negativo della composizione negoziata, sia consustanzialmente incompatibile con la prosecuzione dell’attività d’impresa attesa «l’essenza stessa del meccanismo connaturato all’istituto, che è quella di favorire una cessione traslativa, mirata a liquidare i beni (possibilmente in forma aggregata) per destinarne immediatamente il ricavato al riparto fra i creditori, non al finanziamento di un persistente esercizio dell’attività economica da parte del debitore titolare dell’impresa non risanabile» (Trib. Milano, Sent. n. 277/2025, in Osservatorio Insolvenza, 2026, Morri Rossetti). Altra giurisprudenza di merito ha comunque riconosciuto la possibilità di un proseguimento della continuità aziendale per un arco temporale «limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l’esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. In quest’ottica, quindi, è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell’azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all’ordinaria amministrazione, nell’ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. È invece escluso che la continuità possa costituire l’aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale» (Trib. Reggio Emilia, Sez. Procedure Concorsuali, Decr., 29 luglio 2025). 

In conclusione, la risposta al quesito è certamente negativa. La natura liquidatoria del concordato semplificato esclude che esso possa implicare la prosecuzione dell’attività di impresa. Il fine dell’istituto è infatti quello di liquidare rapidamente il patrimonio, a seguito dell’esito negativo delle trattative svolte nell’ambito della composizione negoziata della crisi, per evitare di aggravare la posizione dei creditori.

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