Protezione internazionale, nozione di «domanda di asilo» ed effetti sostanziali e processuali

La Redazione
20 Maggio 2026

In un sistema multilivello di tutela del richiedente protezione internazionale deve essere accolta una nozione sostanziale di domanda di asilo destinata ad incidere sul regime sostanziale applicabile e sull’interesse a ricorrere. 

Nella fattispecie un cittadino egiziano ricorreva in cassazione contro il decreto con cui il Tribunale di Roma, esclusa la protezione internazionale, gli aveva riconosciuto quella speciale di cui all’art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, applicando la normativa intervenuta con il decreto Cutro (d.l. n. 20/2023, conv. in l. n. 50/2023).

Il ricorrente contestava la ritenuta applicabilità della disciplina del c.d. decreto Cutro, in quanto la data di presentazione della domanda di asilo coinciderebbe con quella con cui si manifesta la volontà di richiedere asilo ex art. 2 d.lgs. n. 142 del 2015 e non con quella della formale registrazione della domanda da parte delle autorità.

La Cassazione ha evidenziato che, in relazione alla tutela del richiedente protezione internazionale, viene in rilievo un sistema multilivello di tutela alla cui formazione concorrono il diritto unionale – per le categorie ivi introdotte e l’applicazione ricevutane nella giurisprudenza della CGUE – e le affermazioni di principio che, più recentemente, hanno impegnato la giurisprudenza di legittimità.

Tale sistema conferma l’accoglimento di una nozione sostanziale di «domanda di asilo», intesa come manifestazione di volontà che, indipendentemente dalla sua formalizzazione, è idonea a produrre gli effetti tipici previsti dall’ordinamento e, in particolare, a determinare l’ingresso del richiedente nel circuito procedimentale dell’accoglienza.

La Corte afferma poi che, nella fattispecie in esame, in cui si fa questione circa la disciplina normativa applicabile, nel tempo modificata, per le versioni precedente e successiva al d.l. n. 20/2023, il principio secondo cui rileva la manifestazione di volontà, anche non formalizzata, opera all’interno della successione di leggi nel tempo.

La manifestazione di volontà – nella nozione accolta – vale infatti a cristallizzare la domanda e, in base al principio del tempus regit actum, ad individuare la tutela applicabile al caso concreto.

Essa, inoltre, definisce anche l’interesse a ricorrere. L’interesse a ricorrere deve infatti ritenersi regolato dalla disciplina temporalmente più favorevole, la cui applicazione trova fondamento nel principio della domanda, inteso quale espressione effettiva e consapevole della volontà della parte di ottenere tutela.

Nella specie la volontà in tal senso si è formata nel gennaio del 2023 momento nel quale il ricorrente ha manifestato l’intento, serio e formato, di richiedere protezione internazionale nelle forme di quella complementare, venendo inserito in un centro di accoglienza su disposizione della Prefettura.

Tale circostanza integra una «manifestazione di volontà qualificata», idonea a determinare l’ingresso nel circuito dell’accoglienza e a fissare il momento genetico della domanda in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.