Concorso di persone nel reato e configurabilità della responsabilità del compartecipe
20 Maggio 2026
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 c.p. è configurabile esclusivamente allorché l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto - nelle sue forme del dolo indeterminato, alternativo o eventuale - e, pertanto, solo quando esso non sia stato rappresentato come possibile sviluppo ulteriore o alternativo della condotta criminosa concordata: circostanza che, come nel caso in esame, deve ritenersi insussistente allorché tale evoluzione rientrava nell’area della prevedibilità e dell’accettazione del rischio (Cass. pen., sez. II, 30 maggio 2019, n. 29641, Rv. 276734 - 01, Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 2025, n. 3854, non mass.).(Fattispecie relativa ad una rapina impropria di cui l'imputato, addetto alla distribuzione di somme di denaro ai singoli partecipanti per le finte giocate nell’ambito del gioco delle «tre carte», è stato ritenuto colpevole ex art. 110 c.p., rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dall’impedire alle persone offese di reagire all’immediato spossessamento del denaro, conseguito mediante inganno, tipico della concordata truffa, alla violenza sulle persone). |