Violenza sessuale su minori e prova dichiarativa

22 Maggio 2026

In tema di violenza sessuale su minori, la testimonianza della persona offesa infraquattordicenne può costituire da sola tre affermazioni di responsabilità penale dell’imputato?

La Corte d’Appello di Roma conferma la pronuncia emessa nei confronti di Tizio dal Tribunale di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su tre minorenni, allieve dell’imputato, loro maestro di musica.

Secondo la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, Tizio, approfittando della circostanza di trovarsi all’interno delle abitazioni delle vittime, minori di dieci anni, per impartire loro lezioni di chitarra, con abuso di prestazione d’opera, costringeva le allieve a subire atti sessuali.

Le dichiarazioni delle bambine sono state ritenute dettagliate e convergenti e confermate da quelle dei genitori, sia quanto alle modalità della rivelazione che con riferimento alle circostanze narrate dalle bambine sulle modalità di svolgimento delle lezioni.

Il ricorrente (Tizio) lamenta la mancanza nel processo di una perizia psicologica sulle tre minori, volta ad accertare la genuinità delle loro dichiarazioni.

Sul punto, si rileva che la Corte di Cassazione ha precisato che, in tema di violenza sessuale nei confronti di minori, non è indispensabile espletare perizia in ordine alla capacità di rendere esame testimoniale, laddove non emergano elementi patologici che possano far dubitare di detta capacità.

La Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che l’accertamento delle capacità a testimoniare, volto ad appurare se il minore sia in grado di percepire la realtà e riferire su fatti di cui è a conoscenza, ha contenuto diverso dalla valutazione di attendibilità che riguarda, invece, la veridicità del narrato, compito, questo, esclusivo del giudice che procede all’analisi della condotta del dichiarante, che valuta la linearità del suo racconto e l’esistenza di riscontri esterni.

In tema di violenza sessuale su minori, la testimonianza della persona offesa infraquattordicenne può, quindi, fondare da sola l’affermazione di responsabilità dell’imputato, purchè il giudice dia conto, con motivazione logica e non manifestamente illogica, della sua attendibilità intrinseca e estrinseca.

Non è necessaria una perizia psicologica sulla capacità a testimoniare in assenza di indicatori patologici, né le marginali discrasie del narrato incidono sulla credibilità, quando il nucleo essenziale dei fatti risulti coerente e riscontrato.

Alla presenza di tali premesse, è inammissibile il ricorso che solleciti una rivalutazione del merito sotto il profilo del “ragionevole dubbio”.

Del resto, è noto come il giudicante, nel prediligere una tesi scientifica rispetto a un’altra diversa, sia tenuto al solo obbligo di offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della decisione adottata, pronunciando, se rispettato tale onere motivazionale, un giudizio di merito insindacabile.

In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purchè, anche qui, la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell’opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti.

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