Tentata estorsione non aggravata: la Consulta «apre» alla particolare tenuità del fatto

21 Maggio 2026

La questione di legittimità costituzionale affrontata dalla Consulta con la sentenza n. 44/2026 riguarda, ancora una volta, una delle eccezioni nominative (previste, cioè, in base al titolo di reato e non quoad poenam) ricomprese nel comma terzo dell’art. 131-bis c.p., come riscritto dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 (cd. riforma Cartabia).

Massima

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, comma terzo, n. 3, c.p. nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato di estorsione non aggravata di cui all’art. 629, comma primo, c.p.

Il caso

Il GIP di Pavia era chiamato a decidere in ordine ad una richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale per il reato di tentata estorsione contestato ad un indagato, per aver minacciato la persona offesa di non restituire il cellulare se non avesse pagato la somma di euro 200; pagamento che non è stato realizzato per l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo il giudice, il fatto sarebbe di particolare tenuità, sia per le modalità della condotta, essendo stata perpetrata la minaccia solamente con messaggi ed avendo carattere meramente patrimoniale, sia per l’esiguità dell’importo richiesto; tuttavia la causa di non punibilità in esame non può trovare applicazione all’estorsione, ancorché non aggravata, con la conseguenza che l’istanza di archiviazione dovrebbe essere rigettata, donde la ritenuta rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Ad avviso del rimettente pavese l’art. 131-bis, comma terzo, n. 3, c.p., in parte qua viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all’affine delitto, assunto a tertium comparationis, di rapina non aggravata ove la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile: a fronte di una sostanziale omogeneità di trattamento – sanzionatorio (reclusione da cinque a dieci anni per entrambi salvo una minima differenza solo per la pena pecuniaria), circostanziale (cfr. artt. 628, comma terzo, e 629, comma secondo, c.p.) e processuale (quanto a durata massima delle indagini nelle ipotesi aggravate ex art. 407, comma secondo, n. 2, c.p.p. e quando a possibilità, per entrambi, di arresto facoltativo in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.) – appare irragionevole l’esclusione della causa di non punibilità, anche in considerazione dei precedenti con cui la Corte costituzionale ha equiparato le due fattispecie proprio sotto il profilo dell’attenuante del fatto di lieve entità, con la conseguenza che mentre entrambe possono essere «di lieve entità», solamente la tentata rapina e non anche la tentata estorsione, può essere dichiarata non punibile ex art. 131-bis c.p.

Anche il Tribunale di Cassino ha sollevato questioni di legittimità nei medesimi termini, facendo riferimento però anche all’art. 27 Cost., oltre che all’art. 3 Cost., dell’art. 131-bis, comma terzo, n. 3, c.p. Il remittente laziale era chiamato, in sede dibattimentale, a giudicare un imputato di tentata estorsione per aver minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine di ottenere compensi per un’attività di consulenza mai prestata; minaccia consistita nella prospettazione di un’azione legale e di una denuncia per fatti non veritieri.

In punto di rilevanza, il giudice a quo ha osservato che la difesa, in sede di discussione, ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto che sarebbe applicabile ai fatti in contestazione, stanti l’offesa particolarmente tenue rispetto ai beni giuridici e le modalità di aggressione portatrici di un altrettanto tenue disvalore; tuttavia, nonostante ricorrano tutti i presupposti previsti dall’art. 131-bis c.p., la previsione ostativa del comma terzo, n. 3, ne esclude l’applicazione all’estorsione anche non aggravata, come nel caso di specie, donde la sollevata questione di costituzionalità, sia sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla rapina (nei medesimi termini rimessi dal GIP di Pavia), sia sotto il profilo della violazione del principio della personalità della responsabilità penale perché l’applicazione di una pena per un fatto dotato di scarsissima offensività e di altrettanto tenue disvalore d’azione, tale da non meritare una risposta sanzionatoria, si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena.

La questione

Le (identiche) questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici a quibus - ritenute fondate dalla Consulta con la sentenza in commento - riguardano una delle eccezioni nominative (previste cioè in base al titolo di reato) ricomprese nel riscritto comma terzo dell’art. 131 c.p. (come inserito dall’art. 1, comma primo, lett. c), d.lgs. n. 150/2022), ai sensi del quale l’offesa non può mai ritenersi di particolare tenuità quando si procede per una serie di reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale:

1) per delitti, puniti con pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive (v. art. 583-quater, comma primo, c.p.);

2) per i delitti previsti dagli artt. 336, 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di p.s. o di p.g. nell’esercizio delle proprie funzioni – ipotesi che è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 172/2025 (cfr. il precedente commento pubblicato il 12 gennaio 2026 di Aldo Natalini, Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: incostituzionale l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) – nonché per i delitti previsti dagli artt. 341-bis e 343 c.p. (su quest’ultima cfr. Corte cost. n. 77/2019, che ha ritenuto non manifestamente irragionevole l’esclusione legislativa nei casi di cui all’art. 337 c.p.)

3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli art. 314, comma primo, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, comma primo, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis – ipotesi che è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. n. 5/2026 nella parte in cui prevedeva che l’offesa non potesse essere dichiarata di particolare tenuità quando si procedeva per il delitto di incendio boschivo colposo (art. 423-bis, comma secondo, c.p.) – 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma primo, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma primo, n. 1, e comma 2, 583, comma 2, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, comma primo, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, comma terzo, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 19, comma quinto, della legge n. 194/1978, in tema di interruzione della gravidanza, dall’art. 73 d.p.r. n. 309/1990 in tema di stupefacenti, salvo che per i delitti di lieve entità di cui al comma quinto, e dagli artt. 184 e 185 del d.lgs. n. 58/1998, in tema di reati finanziari;

4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge n. 633/1941, salvo che per i delitti di cui all’art. 171 della medesima legge in tema di diritto d’autore.

Questo catalogo di reati «ostativi» – progressivamente ampliatosi negli anni – è espressione di una disciplina di sfavore incidente su norme sostanziali, come tale applicabile irretroattivamente ai soli fatti commessi successivamente all’entrata in vigore delle leggi che hanno introdotto le suddette eccettuazioni normative (Cass. pen., sez. VI, n. 23623/2024).

Le soluzioni giuridiche

La Corte costituzionale con la sentenza in commento, riuniti i giudizi, ha ritenuto le sollevate questioni di legittimità non solo ammissibili ma anche fondate.

In motivazione ha preso le mosse dai due precedenti accoglimenti relativi alle eccezioni nominative contenute nell’art. 131-bis, comma terzo, n. 3, c.p. che sono state «espunte»:

- relativamente ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. (Corte cost. n. 172/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, comma terzo, c.p. nella parte in cui, nell’escludere che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità, si riferiva agli artt. 336 e 337 c.p.: cfr. il precedente commento pubblicato il 12 gennaio 2026 di Aldo Natalini, Resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: incostituzionale l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto);

- relativamente al delitto di cui all’art. 423-bis, comma secondo, c.p. (Corte cost. n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 131-bis, comma terzo, c.p. nella parte in cui prevedeva che l’offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuità quando si procedeva per il delitto di incendio boschivo colposo).

Secondo il giudice delle leggi, la comparazione tra il delitto di estorsione e quello di rapina posta da entrambi i remittenti evidenzia la manifesta irragionevolezza dell’esclusione nominativa.

Detti reati, presentano infatti significativi elementi di omogeneità, che lo stesso legislatore riconosce, quanto ad offensività astratta, parificando i trattamento sanzionatorio (pari in entrambe le fattispecie alla reclusione da cinque a dieci anni); inoltre entrambi rientrano nella  categoria dei «delitti contro il patrimonio» previsti nel Titolo XIII del Libro II del codice penale, hanno natura plurioffensiva perché tutelano sia il patrimonio sia la libertà di autodeterminazione della persona, ed hanno un identico sistema di circostanze aggravanti speciali (art. 628, comma terzo, e 629, comma secondo, c.p.).

A livello processuale, poi, l’art. 380, comma secondo, lett. f), c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza di reato sia per la rapina che per l’estorsione, anche nella forma non aggravata, mentre l’art. 407, comma secondo, n. 2, c.p.p. fissa in due anni la durata massima delle indagini preliminari per rapina ed estorsione, ma solamente nell’ipotesi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti previste dagli artt. 628, comma terzo, e 629, comma secondo, c.p.

A livello penitenziario, sia la rapina che l’estorsione, ancora una volta nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, comma terzo, e 629, comma terzo, c.p., appartengono alla cd. seconda fascia (art. 4-bis, comma 1-ter, legge n. 354/1975) per i quali è ammessa la concessione di detti benefici, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha già compiuto considerazioni unitarie delle due fattispecie delittuose, introducendo per entrambe l’attenuante del fatto di lieve entità (Corte cost. n. 86/2024 e Corte. cost. n. 120/2023): se è vero – spiega la Consulta nella sentenza annotata – che detta circostanza è cosa diversa dalla causa di non punibilità dell’art. 131-bis c.p. (così Corte cost. n. 207/2017), resta il fatto che per effetto delle due surrichiamate pronunce i due titoli di reato dell’estorsione e della rapina sono stati equiparati avuto riguardo sia al comune elevato minimo edittale di pena detentiva sia alla pari latitudine dello schema legale (Corte cost. n. 86/2024).

In conclusione la Corte ritiene che pur sussistendo distinzioni sul piano della tipizzazione – in particolare quanto al diverso grado di coazione esercitato sulla vittima, ritenuta più intensa nella rapina, o all’oggetto materiale della condotta – tali differenze non giustificano una difforme disciplina in punto di applicabilità della causa di non punibilità. Risulta, anzi, manifestamente irragionevole consentire la non punibilità per particolare tenuità del fatto nella tentata rapina non aggravata e precluderla, invece, nella tentata estorsione non aggravata.

Impedire al giudice di valutare in concreto la particolare tenuità dell’offesa nel caso di tentata estorsione semplice determina, pertanto, una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

La pronuncia, per queste ragioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nei termini suindicati in massima, assorbendo le ulteriori censure riferite all’art. 27 della Costituzione (che, sul punto, sono state dichiarate inammissibili):

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