I mandati fiduciari italiani tra trust e antiriciclaggio UE

La Redazione
21 Maggio 2026

La Corte di giustizia, nelle cause riunite C‑684/24 e C‑685/24, conferma la validità dell’art. 31 direttiva (UE) 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, chiarendo nozione e perimetro degli “istituti giuridici affini ai trust”, la figura del mandato fiduciario italiano e l’accesso, fondato su “legittimo interesse”, alle informazioni sulla titolarità effettiva. 

Contesto e oggetto della decisione

Con sentenza 21 maggio 2026, nelle cause riunite C‑684/24 e C‑685/24, la Prima Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia su più questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato italiano in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (V direttiva). 

Le controversie interne vedevano contrapposte, da un lato, varie società fiduciarie italiane e, dall’altro, Presidenza del Consiglio, Ministeri competenti, Garante privacy, Unioncamere, Camere di commercio e Infocamere, in relazione agli obblighi di comunicazione e accesso ai dati sulla titolarità effettiva relativi ai mandati fiduciari qualificati, nel diritto italiano di recepimento, come “istituti giuridici affini ai trust” ai sensi dell’art. 31 direttiva 2015/849. 

Validità dell’art. 31 direttiva 2015/849 e principio di certezza del diritto

Il Consiglio di Stato dubitava, tra l’altro, della validità dell’art. 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849, ritenendo che il ricorso a concetti indeterminati – in particolare la nozione di “istituti giuridici che hanno un assetto o funzioni affini a quelli dei trust” – potesse violare il principio di certezza del diritto, per carenza di chiarezza, precisione e prevedibilità. 

La Corte respinge tali censure, ribadendo che il principio di certezza del diritto non impedisce al legislatore dell’Unione di utilizzare nozioni astratte, né impone di elencare ex ante tutte le ipotesi applicative, specie in settori tecnicamente complessi e caratterizzati da forte eterogeneità, come quello dei trust e degli istituti affini. 

Viene valorizzata la tecnica normativa prescelta: gli Stati membri devono individuare gli istituti affini ai trust in base al loro assetto o alle loro funzioni, tenendo conto del rischio di utilizzo a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e notificare tali categorie alla Commissione, che le pubblica nella Gazzetta ufficiale per garantire trasparenza e prevedibilità. 

La Corte conclude che dall’esame della quinta questione nella causa C‑685/24 non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’art. 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849. 

Mandati fiduciari italiani come “istituti giuridici affini ai trust”

Sul piano sostanziale, la Corte affronta il tema centrale per l’ordinamento italiano: la riconducibilità dei mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie alla categoria degli “altri tipi di istituti giuridici” di cui all’art. 31, par. 1. 

Dopo un’analisi comparata delle versioni linguistiche della direttiva, la Corte esclude una lettura restrittiva della nozione di “istituti giuridici”, chiarendo che essa non richiede necessariamente una disciplina normativa organica, ma copre “tipi di operazioni giuridiche” caratterizzate da un determinato assetto o funzione. 

Richiamando il ruolo dellacausa fiduciaria”, l’effetto di dissociazione tra soggetto che conferisce i beni e soggetto che li amministra, nonché il “velo” che può occultare l’identità del fiduciante, la Corte riconosce che i mandati fiduciari di diritto italiano possono presentare caratteristiche strutturali e funzionali affini ai trust e, quindi, rientrare nella nozione di “altri tipi di istituti giuridici”.

È irrilevante, a tal fine, che l’intestazione fiduciaria non comporti trasferimento della proprietà dei beni: il trasferimento non è condizione necessaria; è sufficiente che l’operazione realizzi effetti equivalenti in termini di separazione tra titolarità effettiva e titolarità formale e di rischio di uso opaco dello schema. 

La Corte afferma pertanto che l’art. 31, par. 1, non osta a una normativa nazionale che qualifichi i mandati fiduciari delle società fiduciarie italiane come “altri tipi di istituti giuridici” sottoposti agli obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva. 

Accesso ai dati del registro: “legittimo interesse” e diritti fondamentali

La sentenza affronta anche il delicato equilibrio tra trasparenza e tutela dei dati personali dei titolari effettivi, alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta. 

L’art. 31, par. 4, lett. c), prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti affini siano accessibili a “qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse”, con indicazione nominativa, dati identificativi essenziali e natura/entità dell’interesse beneficiario. Tale accesso costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali, ma è giustificata: è prevista dalla legge, non incide sul contenuto essenziale dei diritti, persegue un obiettivo di interesse generale di particolare rilievo (prevenzione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo) ed è proporzionata. 

La Corte chiarisce la nozione di “legittimo interesse”: deve essere letta alla luce delle finalità della direttiva, richiedendo un collegamento concreto con la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo o dei reati presupposto (corruzione, reati fiscali, frode), includendo il ruolo di stampa, ONG e soggetti che intendono operare con l’ente interessato. 

In tale cornice, la disciplina italiana (art. 21, comma 4, lett. d‑bis, d.lgs. 231/2007 e art. 7, co. 2, d.m. 55/2022), che richiede un “interesse giuridico rilevante e differenziato”, diretto, concreto e attuale, e consente l’accesso anche a portatori di interessi diffusi, purché non coincidenti con interessi individuali, è ritenuta compatibile con l’art. 31, par. 4, lett. c). 

Deroghe all’accesso e tutela giurisdizionale effettiva

Infine, la Corte esamina l’art. 31, par. 7‑bis, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta. È legittimo attribuire a un organo amministrativo (in Italia, la Camera di commercio) il potere di decidere sulle deroghe all’accesso ai dati del titolare effettivo in presenza di rischi sproporzionati (frodi, rapimenti, minacce, minori o incapaci), purché tale decisione sia soggetta a pieno controllo giurisdizionale. 

La Corte precisa però che la normativa nazionale deve consentire al titolare effettivo di ottenere misure provvisorie idonee a preservare l’effettività della tutela: osta quindi a una disciplina che, pur prevedendo il ricorso giurisdizionale, escluda la possibilità di sospendere in via cautelare l’ostensione dei dati in caso di diniego della deroga. 

La decisione si pone così come riferimento centrale per l’interpretazione coordinata di disciplina antiriciclaggio, registri dei titolari effettivi, figure fiduciarie italiane e tutela multilivello dei diritti fondamentali.