Perdita del rapporto parentale, nesso causale e tabelle romane

La Redazione
27 Maggio 2026

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 504/2026, rigetta l’impugnazione della struttura sanitaria e dell’esercente la professione medica in una causa di responsabilità per decesso della paziente e danno da perdita del rapporto parentale. Confermata la responsabilità del medico e della struttura, nonché la liquidazione del danno secondo le tabelle del Tribunale di Roma. 

Nel giudizio di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, pur avendo natura extracontrattuale e soggiacendo al termine quinquennale di prescrizione, l’eccezione di prescrizione, ove non sollevata nel giudizio di primo grado, non può essere proposta per la prima volta in sede di gravame e deve essere dichiarata inammissibile. 

In assenza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può fondare il proprio convincimento su prove atipiche, incluse le risultanze del procedimento penale (atti delle indagini e perizie), purché idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie; il contraddittorio è garantito dalla formale produzione nel giudizio civile

In ambito civilistico, il nesso causale tra condotta sanitaria ed evento dannoso va accertato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza, ossia del “più probabile che non”, diversa dallo standard penale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”; è sufficiente che, alla luce delle risultanze peritali e cliniche, risulti altamente probabile che una corretta gestione diagnostico-terapeutica avrebbe evitato l’evento letale. 

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