Il pignoramento delle quote di società a responsabilità limitata
Roberta Metafora
22 Maggio 2026
Il focus analizza la disciplina del pignoramento delle partecipazioni in società a responsabilità limitata, evidenziando il superamento dei vecchi modelli procedurali e le recenti evoluzioni giurisprudenziali.
Caratteri generali
Nella società a responsabilità limitata, a differenza di quella per azioni, il capitale è diviso in parti in base al numero dei soci e ciascuno diviene titolare di un’unica quota di partecipazione. Questa è determinata in misura proporzionale al conferimento, se l’atto costitutivo non prevede diversamente (art. 2468, comma 2, c.c.).
Secondo l’opinione dominante la quota di s.r.l. esprime una posizione contrattuale «obiettivata», che va considerata come un bene immateriale a cui applicare le norme sui beni mobili non registrati, con un valore patrimoniale oggettivo dato dalla frazione del patrimonio che la quota rappresenta (Cass. civ. 21 ottobre 2009, n. 22361).
A tal proposito è stato osservato autorevolmente che «la riforma del 2003, ammettendo all’art. 2471-bis che la quota possa essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro, ha sciolto definitivamente ogni dubbio sulla natura della quota quale cosa mobile» (Galgano, Le società, Bologna, 2003, 457 ss.).
Da tale premessa se ne ricava che la partecipazione in una s.r.l. può essere espropriata dai creditori personali del socio; ne è conferma l’art. 2471 c.c. che stabilisce che «la partecipazione può formare oggetto di espropriazione».
L’enunciato può sembrare superfluo a fronte della responsabilità patrimoniale generale del debitore (art. 2740 c.c.); forse è volto a chiarire che la quota di s.r.l. si differenzia da altre partecipazioni societarie – quali quelle in una cooperativa e quelle in una società di persone, salvo eccezioni – che non possono essere pignorate.
L’atto costitutivo può prevedere l’intrasferibilità delle partecipazioni (art. 2469 c.c.). Alla luce dell’art. 2915 c.c. (in tema di vincoli di indisponibilità opponibili ai creditori) si sostiene che in tal caso l’espropriazione non sarebbe consentita (Galgano, op. cit., 460; contra Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2015, 563). L’art. 2471 c.c. però non pone limiti ed anzi il terzo comma prevede la possibilità della vendita forzata di una «partecipazione non liberamente trasferibile», presupponendo la sua pignorabilità.
Il pignoramento della quota
Il codice di procedura civile non contiene alcuna disposizione specifica sul procedimento esecutivo; è invece l’art. 2471 c.c. a contenere alcune indicazioni processuali, sebbene molto scarne. Da queste, dunque, occorre partire.
L’art. 2471, comma 1, c.c. stabilisce anzitutto che «il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese».
Prima che nel 2003 la riforma del diritto societario introducesse questa disposizione, si riteneva che la procedura dovesse seguire le forme dell’espropriazione presso terzi, considerate le uniche utilizzabili.
Oggi non pare tuttavia dubbio che si tratti di un pignoramento «diretto» da eseguirsi secondo quanto previsto dall’art. 2471 c.c. (Cass. civ. 18 giugno 2014, n. 13903 relativo al sequestro di quota); Trib. Rimini, 12 maggio 2016; Trib. Parma, 24 maggio 2013; Trib. Udine, 18 febbraio 2013).
Attualmente, dunque è incontroverso che il creditore non debba seguire le forme del pignoramento presso terzi. Ciò in quanto, a parte il fatto che manca testualmente un richiamo all’art. 543 c.p.c., non è necessario l’impiego delle forme dell’esecuzione presso terzi, che ricorrono quando è essenziale l’apporto di un terzo per identificare l’oggetto del pignoramento. L’identificazione della quota risulta dal registro delle imprese e la società in persona del suo amministratore – quale terza pignorata – nulla potrebbe dichiarare che possa integrare il pignoramento. Pure la dichiarazione (exartt. 547 e 550 c.p.c.) circa precedenti sequestri o pignoramenti appare superflua, visto che devono essere iscritti nel registro delle imprese. Quanto agli utili, dovrebbero rientrare nel pignoramento del bene, che exart. 2912 c.c. si estende ai suoi frutti – i quali vanno a comporre la somma da distribuire (art. 509 c.p.c.) – salva la possibilità di effettuare un loro pignoramento autonomo secondo le forme dell’art. 543 c.p.c.
L’esecuzione presso terzi comportava poi il rischio che il rappresentante della società omettesse di rendere la dichiarazione exart. 547 c.p.c., costringendo il creditore a chiedere al giudice dell’esecuzione l’accertamento dell’obbligo del terzo. Invece, la notifica del pignoramento al socio debitore è già di per sé idonea a costituire il vincolo di indisponibilità proprio del pignoramento e a rendere pendente il processo di espropriazione forzata con tutti i corollari che ciò comporta sul piano processuale.
In definitiva, il pignoramento sarà quindi un atto che conterrà, oltre ai dati relativi alle parti, al titolo esecutivo e al precetto, l’ingiunzione exart. 492 c.p.c., l’indicazione specifica della partecipazione, l’ammontare nominale della quota da espropriare, la denominazione e la sede della società.
Lo schema sarà dunque simile a quello del pignoramento immobiliare, sebbene differisca per la presenza di un terzo interessato alla procedura, senza che sia necessario un accertamento dei suoi obblighi.
Discusso è il valore della notifica dell’atto alla società: dottrina e giurisprudenza prevalenti attribuiscono alla notifica effettuata nei confronti della società una mera valenza notiziale.
Per Cass. civ. 16 settembre 2024, n. 24859 «la notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito». Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 c.c. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese; la società è, quindi, coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti «riflessi» del pignoramento.
Considerato, poi, che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità, l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento».
Per alcuni autori sembra invece che, sebbene la società non rivesta il ruolo di debitor debitoris, non essendo chiamata a dichiarare i propri rapporti debitori con il socio esecutato, la notificazione del pignoramento nei suoi confronti vale a renderle opponibile il vincolo, con l’effetto, ad esempio, di «evitare che, nel periodo intercorrente tra la notifica e l’iscrizione nel registro delle imprese, la società distribuisca utili», ai quali si estende il pignoramento exart. 2912 c.c. (così De Carolis, Effetti e forme del pignoramento della partecipazione sociale nelle società di capitali, Torino, 2025, 180 ss.; Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2023, 982). Quindi la notifica del pignoramento alla società, lungi dal configurarsi quale un adempimento volto ad attuare una mera forma di pubblicità-notizia, si pone quale fonte di specifici obblighi per la società stessa e di specifici doveri per il custode della quota pignorata.
A prescindere di come si voglia intendere il ruolo della s.r.l. nel procedimento in discorso, non pare dubbio che possa affermarsi la legittimazione della società a proporre opposizione agli atti esecutiviexart. 617 c.p.c. in qualità, se non di parte, quantomeno di soggetto interessato al corretto svolgimento del procedimento espropriativo.
L'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese
Dopo la notifica il pignoramento deve essere iscritto nel registro delle imprese, affinché sia opponibile ai terzi.
A questo punto occorre definire meglio la funzione assolta dall'iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, che, come si è visto, viene individuata dai più nell’opponibilità erga omnes del vincolo stesso.
Più precisamente, la funzione dell’iscrizione va senza dubbio ricostruita tenendo a mente che l’art. 2470 c.c. la eleva a elemento utile – insieme alla buona fede del soggetto iscrivente – per dirimere il conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione. Ai sensi dell’art. 2470, comma 3, c.c., «se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore».
Chiarito in via preliminare questo aspetto, occorre ora dare conto del dibattito circa la difficile individuazione del criterio per la soluzione del conflitto tra creditore pignorante e acquirente della partecipazione sociale pignorata.
Secondo un primo orientamento, occorrerebbe applicare il principio generale ben condensato dal brocardo latino prior in tempore potior in iure; principio che «rivivrebbe» in assenza di un’apposita norma derogatoria allo stesso e che emergerebbe, secondo alcuni interpreti, dal medesimo art. 2914, n. 4, c.c., laddove si prevede, accanto al criterio del possesso dei beni mobili (non iscritti in pubblici registri) conseguito anteriormente al pignoramento, la salvezza dell’«atto avente data certa» (Bonsignori, Espropriazione della quota di società a responsabilità limitata, Milano, 1961, 84).
Sulla scorta di questa impostazione, dunque, tra il creditore pignorante e l’acquirente della quota pignorata prevarrebbe colui che possa vantare un atto di data certa opponibile ai terzi, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe valutarsi quale «indice» idoneo a conferire certezza all’atto iscritto. Attribuendo all’iscrizione nel registro delle imprese il solo valore di indice attraverso il quale conferire certezza alle vicende riferibili alle quote, tra cui anche il pignoramento, si conclude che l’acquirente della partecipazione prevarrebbe, nel conflitto con il creditore pignorante, in due casi: «quando abbia provveduto alla iscrizione nel registro delle imprese prima del creditore pignorante, ovvero quando possa provare di avere acquistato con atto avente data certa anteriore alla registrazione del gravame, ma quest’ultima ipotesi non comporta […] che il creditore possa a sua volta, facendo applicazione dell’art. 2193 c.c., vincere l’opposizione, provando la conoscenza del pignoramento da parte del terzo» (Furgiuele, Iscrizione nel registro delle imprese e conflitti tra titolari di diritti incompatibili sulle quote di società a responsabilità limitata, in Corr. giur., 2015, 377).
E’ stato però obiettato a questa impostazione che, privilegiando la regola del titolo di data certa anteriore, si finisce per svilire oltre misura la rilevanza dell'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese e la sua valenza pubblicitaria, contraddicendosi così la volontà del legislatore che nel 2003 ha voluto innovare la disciplina proprio mediante l’introduzione di siffatta formalità nel contesto delle modalità di attuazione della sanzione esecutiva. Si aggiunga, inoltre, che questa tesi finisce comunque per attribuire all’iscrizione un ruolo chiave, se si pensa che essa diverrebbe praticamente indice privilegiato (se non unico) a disposizione del creditore pignorante per conferire certezza all’atto nei confronti dei terzi, a meno di non ritenere sufficiente a tal fine la sola relata di notifica del pignoramento redatta dall’ufficiale giudiziario.
Un'altra ipotesi (Scano, sub art. 2471, in Codice civile commentato, (a cura di) Alpa e Mariconda, Milano, 2009, 2143) predilige l’applicazione analogica del criterio dettato per il conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione sociale dall’art. 2470, comma 3, c.c., a mente del quale «se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore». Tuttavia, a prescindere dalla circostanza che l’art. 2470 c.c. parla di contratto e non di trasferimento, occorre osservare che se la soluzione che attribuisce la prevalenza al soggetto che per primo iscrive in buona fede può assumere un proprio e ragionevole significato nel contesto del conflitto tra più acquirenti volontari della medesima partecipazione, la stessa non sembra conciliarsi per nulla con la situazione del creditore pignorante, il cui stato soggettivo di buona o mala fede non viene mai preso in considerazione dalle norme che regolano gli effetti conservativi del pignoramento; peraltro, l’aporia interpretativa diviene ancora più grave se si considera la situazione degli eventuali creditori intervenuti nell’esecuzione: come si dovrebbe accertare il loro stato soggettivo di buona o mala fede?
Sembra allora prevalere la tesi che si giova proprio dell’introduzione della formalità dell’iscrizione nel registro delle imprese del pignoramento, al fine di applicare il criterio di cui all’art. 2914, n. 1, c.c., ove si sancisce l’inefficacia nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti delle «alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento». È naturalmente pregiudiziale a siffatta interpretazione la qualificazione della quota in termini di bene iscritto in un pubblico registro, sì da consentire un'applicazione estensiva dell'art. 2914, n. 1, c.c. (che discorre di beni «immobili» e «mobili iscritti in pubblici registri», le cui alienazioni siano state «trascritte») con la conseguenza di considerare la sola iscrizione nel registro delle imprese quale indice di risoluzione del conflitto tra creditore pignorante ed aventi causa del debitore esecutato. Questa opzione interpretativa comporta che il creditore pignorante può prevalere nel conflitto con gli aventi causa dal debitore esecutato solo qualora riesca ad iscrivere il pignoramento prima di un eventuale acquisto a titolo derivativo della quota, che astrattamente potrebbe a sua volta risultare prevalente, rispetto al vincolo esecutivo, se iscritto anteriormente allo stesso, ancorché successivo alla notifica del pignoramento (così Chiarloni, Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue ora tramite iscrizione nel registro delle imprese, in Giur. it., 1995, IV, 160; si vedano, sempre in tal senso, Briolini, L’espropriazione della partecipazione sociale, in S.r.l. Commentario dedicato a G.B. Portale, a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, 397 ss.).
Questa tesi è stata accolta anche dalla Cassazione secondo cui «sebbene l’alienazione della partecipazione della s.r.l. non si “trascriva” nei pubblici registri, ma si “iscriva” nel registro delle imprese – così come d’altronde anche il pignoramento – e sebbene non vi sia dubbio che la pubblicità commerciale, quanto agli effetti traslativi, non sia equiparabile alla pubblicità immobiliare, non sussistono ostacoli significativi all’applicazione dell’art. 2914, n. 1 c.c. al fine di dirimere il conflitto tra l’acquirente della partecipazione sociale ed il creditore pignorante» (Cass. civ. 18 agosto 2017, n. 20170).
Quanto alle modalità di iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, la legge non specifica a carico di chi sia l’iscrizione, da effettuarsi ora in via telematica.
In analogia con quanto disposto per la trascrizione del pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) se in teoria si profila una legittimazione concorrente del creditore e dell’ufficiale giudiziario, di fatto dovrà provvedervi il primo, essendo in pratica inverosimile che la effettui l’ufficiale giudiziario.
Peraltro, dal modulo S6 della circolare n. 3615/c dell’8 febbraio 2008 emanata dal Ministero dello sviluppo economico da usare non solo per il trasferimento delle quote, ma anche per il loro pignoramento, si ricava che è il creditore il soggetto obbligato a presentare la domanda al registro delle imprese. Del resto exart. 2189 c.c. le iscrizioni in questo registro sono eseguite «su domanda sottoscritta dall’interessato».
Infine, il pignoramento dovrà essereiscritto a ruolo. Quanto all’individuazione del tribunale competente, la natura immateriale della quota rende inapplicabile il criterio del giudice del luogo in cui la cosa si trova (art. 26 c.p.c.). Visto che il pignoramento va iscritto nel registro delle imprese, può allora essere utile richiamare l’art. 2470 c.c. laddove prevede che l’atto di trasferimento delle partecipazioni va depositato presso l’ufficio «nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale»; pertanto per l’espropriazione deve ritenersi competente il tribunale del luogo in cui si trova questa sede, anche perché è il luogo in cui si esercitano i diritti del socio (così Trib. Cuneo, 16 novembre 2016; Gasperini, L’espropriazione delle partecipazioni di società, in Le espropriazioni presso terzi, a cura di Auletta, Bologna, 2011, 494).
Il pignoramento di quote di s.r.l. intestate a società fiduciaria
Sul tema è intervenuta la Cassazione con la già citata sentenza n. 24859/2024.
Quando una quota sociale è intestata a una società fiduciaria, detta intestazione si risolve nella stipula di un pactum fiduciae secondo lo schema della fiducia c.d. «germanistica», che a differenza dell’altra forma di fiducia, c.d. «romanistica», realizza una scissione tra titolarità «formale» del bene (che viene trasferita al fiduciario, in uno con la legittimazione all’esercizio dei diritti connessi al bene/situazione giuridica «affidata») e titolarità «sostanziale» dello stesso (che resta in capo al fiduciante); pertanto, per effetto del mandato senza rappresentanza che si instaura fra la società fiduciaria ed il fiduciante, la prima acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali (Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2022, n. 13143).
Il pactum fiduciae, riconducibile al mandato senza rappresentanza, regola esclusivamente i rapporti interni, ma non assume rilievo nei confronti dei terzi, né ai fini degli adempimenti nel Registro delle imprese, proprio in ragione della natura dell’attività esercitata dalla società fiduciaria.
La fiduciaria non ha il potere di disporre autonomamente delle partecipazioni societarie, essendo tenuta ad attenersi, di volta in volta, alle istruzioni impartite dal fiduciante, nel rispetto delle obbligazioni discendenti dal pactum fiduciae.
Per la Cassazione, dall’inquadramento del rapporto fiduciario nella categoria della fiducia germanistica discende, come principale conseguenza, che la quota, siccome «rimasta» sostanzialmente nel patrimonio del socio-debitore (pur essendo «formalmente» intestata alla società fiduciaria), può essere aggredita con l’azione esecutiva da parte del creditore del fiduciante.
A tal fine il creditore può avvalersi del meccanismo di cui all’art. 2741 c.c.: detta tipologia di azione espropriativa, infatti, ha «la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 c.c., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 c.p.c.» (Cass. n. 24589/2024, cit., § 9).
Dall’art. 513 c.p.c., infatti si desume che il pignoramento è da qualificare presso il debitore tutte le volte in cui non sia necessario accertare l’esistenza o meno di diritti espropriabili presso il terzo, ma vi siano beni del debitore in possesso di un terzo. «Ebbene, nel caso di beni immateriali, quali le partecipazioni di s.r.l., è del tutto evidente che la disponibilità per il debitore, rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, non viene neppure intermediata in alcun modo dal terzo, sicché non vi è necessità alcuna della dichiarazione di quest’ultimo».
All’adozione della forma di pignoramento di cui all’art. 2471 c.c. si potrebbe obiettare che essa sarebbe preclusa dal fatto che, nel caso di intestazione fiduciaria, nel registro delle imprese emergono
unicamente i dati dell’intestatario formale, mentre non si fa menzione dell’identità del fiduciante; per la Cassazione, però, l’allegazione del creditore pignorante secondo cui il fiduciante si identifica con il debitore esecutato è sufficiente a far desumere l’appartenenza delle partecipazioni in capo al debitore esecutato.
Inoltre, tenuto conto che laddove il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, la fiduciaria ha l’obbligo, derivante dal rapporto interno, di informare tempestivamente il reale proprietario in adempimento del mandato, rispondendo altrimenti dell’infedeltà al pactum fiduciae, se ne ricava che il terzo fiduciante può, tramite l’opposizione exart. 619 c.p.c., dimostrare di essere il reale titolare della quota e così impedire la vendita del bene sottoposto ad esecuzione.
Qualora, invece, il titolare effettivo della quota coincida con quello indicato dal creditore pignorante, egli non può proporre, per il solo fatto della intestazione formale alla fiduciaria, né opposizione all’esecuzione exart. 615 c.p.c., non avendo interesse a far valere la titolarità formale delle quote in capo ad altri, né tanto meno l’opposizione exart. 619 c.p.c., perché non riveste la qualità di terzo.
La Cassazione precisa poi che la notifica del pignoramento deve essere eseguita non solo nei confronti del debitore-socio-fiduciante e della società da lui partecipata (sin qui rientriamo nello schema procedimentale disegnato dalla norma che disciplina l’attuazione del pignoramento sulla quota di s.r.l.), ma anche nei confronti della società fiduciaria (titolare «formale» del bene-quota).
L’applicazione alla fattispecie del pignoramento diretto di cui all’art. 2741 c.c. per così dire aumentato comporta ad avviso della Corte «due vantaggi molto rilevanti: quello della semplificazione della procedura, alleggerita dalla necessità della collaborazione dell’organo amministrativo della società, e quello della certezza del criterio di risoluzione di eventuali conflitti tra creditore pignorante e acquirenti della quota, ravvisabile nella priorità temporale dell’iscrizione exart. 2914, n. 1, c.c.».
Dunque, dall’arresto della Cassazione si evincono due finalità: 1) la necessità di coinvolgere la società fiduciaria nell’espropriazione forzata; 2) evitare che eventuali atti dispositivi della fiduciaria possano essere compiuti in pregiudizio al creditore procedente.
Ora, se così è, sembra doversi desumere che la previsione di obbligo di notifica nei confronti della fiduciaria introdotto praeter legem dalla Cassazione determini il sorgere in capo alla società fiduciaria della qualità di parte del processo esecutivo.
In ogni caso, anche a voler escludere tale possibilità e a voler configurare la società fiduciaria quale soggetto terzo interessato, deve in ogni caso ammettersi in capo ad essa la legittimazione a proporre opposizione agli atti esecutivi.
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Sommario
L'iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese
Il pignoramento di quote di s.r.l. intestate a società fiduciaria