Revoca di casa familiare e assegno per figlio maggiorenne

La Redazione
21 Maggio 2026

L’assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. è misura funzionale esclusivamente alla tutela dell’interesse dei figli e non strumento di mantenimento o garanzia abitativa del coniuge; in presenza di figli maggiorenni, la sua permanenza va valutata caso per caso, con intensità decrescente al crescere dell’età e dell’autonomia, evitando ingiustificate compressioni del diritto di proprietà. L’assegno per il figlio maggiorenne deve perseguire finalità di responsabilizzazione e autonomizzazione, non potendo tradursi in un mero sostegno deresponsabilizzante.

Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, con sentenza n. 3755/2026 del 6 maggio 2026, ha accolto il ricorso proposto dall’ex marito volto alla modifica delle condizioni di divorzio, revocando sia l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge, sia l’assegno destinato al mantenimento indiretto del figlio ormai maggiorenne.

In origine, in sede di separazione e poi di divorzio, le parti avevano convenuto l’assegnazione della casa coniugale alla madre per un periodo determinato, con obbligo per il padre di reperire successivamente altra abitazione. La resistente sosteneva il carattere intangibile di tali pattuizioni, ritenendole insuscettibili di modifica da parte del giudice. Il Collegio ha però chiarito che solo gli accordi patrimoniali “atipici” restano soggetti alla disciplina negoziale ordinaria, mentre le clausole che incidono sugli assetti tipici della crisi familiare (in particolare, casa familiare e mantenimento) rientrano pienamente nei poteri di controllo e revisione del giudice, alla luce delle sopravvenienze.

Richiamando l’art. 337-sexies c.c. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il Tribunale ha ribadito che l’assegnazione della casa familiare non è strumento di mantenimento né di tutela del diritto all’abitazione dei genitori, ma esclusivo presidio dell’interesse della prole a conservare l’habitat domestico, con intensità variabile in relazione all’età e alle concrete condizioni del figlio. Nel caso di specie, il figlio venticinquenne, studente universitario con percorso rallentato, collaboratore nell’attività familiare e già destinatario di un diverso immobile acquistato dal padre in suo favore, non presenta più un bisogno oggettivo di stabilità abitativa tale da giustificare la compressione del diritto di proprietà del genitore. Di qui la revoca dell’assegnazione.

Quanto al mantenimento, il Collegio, valorizzando l’art. 337-septies c.c., ha sottolineato che l’assegno in favore del maggiorenne assume una funzione non solo assistenziale ma anche educativa, dovendo essere orientato al percorso di responsabilizzazione e autonomizzazione del giovane. Nel caso concreto, le ingenti somme erogate direttamente al figlio dal padre – in larga parte destinate a spese voluttuarie – e la mancata partecipazione del figlio alle spese dell’abitazione materna rendevano l’assegno in favore della madre privo di giustificazione, oltre che deresponsabilizzante per il maggiorenne. Il Tribunale ha pertanto revocato l’assegno, dando atto che il padre provvede direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del figlio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.