Compenso del Curatore e confisca dell’attivo fallimentare: il pagamento spetta all’Erario

La Redazione
20 Maggio 2026

La Corte di cassazione si è occupata di stabilire se, in caso di confisca penale dell’attivo fallimentare che abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura, sia consentita, ai fini del pagamento del compenso del Curatore già liquidato, l’applicazione dell’art. 146, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

Il Curatore che, dopo la liquidazione del relativo compenso, vede l’attivo della procedura azzerarsi per effetto di un sopravvenuto provvedimento di esecuzione della confisca penale (e successiva acquisizione della somma Fondo Unico Giustizia), ha diritto al pagamento del compenso per la parte ancora non materialmente conseguita. L’onere del pagamento è a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 174/2006, che ha esteso il relativo beneficio anche ai compensi dei curatori che abbiano prestato la propria attività nell'ambito di procedure cd. incapienti.  

Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sentenza n. 15052/2026, pubblicata il 19 maggio 2026.

La peculiare vicenda che ha portato alla pronuncia origina da un provvedimento di sequestro penale disposto a carico di una s.r.l. poi dichiarata fallita. Dopo il deposito del rendiconto, il Tribunale liquidava con decreto il compenso del Curatore sulla base dell’attivo realizzato e del passivo accertato. Nel frattempo, il sequestro evolveva in confisca penale, con successiva acquisizione delle somme al FUG. Non avendo il Curatore ricevuto il pagamento di tutto il compenso liquidato dal Tribunale, e falliti i tentativi messi in atto in sede penale per ottenere la revoca della confisca e lo svincolo delle somme, costui chiedeva al Tribunale fallimentare di essere autorizzato al pagamento del compenso a carico dell’Erario ai sensi art 146 d.P.R. n. 115/2002, previa la integrazione del titolo che desse atto della incapienza della procedura stessa. Il Tribunale fallimentare, tuttavia, aveva respinto l’istanza ritenendo, tra l'altro, che la sopravvenuta mancanza di attivo impedisse al Curatore di recuperare, al pari dei creditori ammessi al passivo, il credito al compenso maturato e non pagato per l’attività svolta, in ragione dell’assoluta prevalenza delle esigenze recuperatorie dello Stato rispetto a quelle dei creditori.

La Corte ha ricordato che le ragioni creditorie del Curatore, sorte in dipendenza dell’attività svolta, non possono essere assimilate (come ritenuto dal Tribunale) a quelle dei creditori concorsuali e il suo diritto al compenso non può essere sacrificato, come quello dei creditori, dal mancato conseguimento dell’attivo.

La Corte ha formulato, pertanto, il seguente principio di diritto:

«Il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell’ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato dal tribunale fallimentare, l’onere del pagamento ancora dovuto è a carico dell’Erario, ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, così come inciso dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 174/2006, spettando al giudice concorsuale adito dare atto della incapienza della procedura per quanto rilevante e necessario in relazione all’attuazione del titolo al compenso».

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