Iscrizioni tardive al RUNTS: indicazioni operative dal Ministero
21 Maggio 2026
La comunicazione è rivolta, in particolare agli enti provenienti dall’Anagrafe Unica delle Onlus che, non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione dell’istanza di iscrizione nel RUNTS, hanno perso la qualifica di Onlus e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026. La Nota chiarisce che tali enti sono tenuti a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altri enti con finalità analoghe, previo parere obbligatorio del Ministero. Tuttavia, l’adempimento dell’obbligo devolutivo non costituisce requisito di procedibilità per l’iscrizione al RUNTS e non è oggetto di verifica da parte degli Uffici. Per gli enti privi di personalità giuridica, o che non intendano acquisirla, le istanze tardive sono istruite secondo la procedura ordinaria prevista dal D.M. n. 106/2020. Per gli enti dotati di personalità giuridica, o che intendano acquisirla, si evidenzia invece la possibile incidenza della devoluzione sul patrimonio minimo ai fini dell’iscrizione al RUNTS:
È inoltre precisato, sempre con riferimento alle istanze presentate dopo il 31 marzo 2026, che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi. Infine, la Nota invita gli enti che mantengono l’acronimo “Onlus” nella denominazione a modificarlo, per tutelare l’affidamento dei cittadini, senza conseguenze sull’iscrizione o permanenza nel RUNTS. |