Il focus analizza l’adozione internazionale di maggiorenni, disciplinata dagli artt. 291‑314 c.c. e dalla l. 218/1995, soffermandosi su presupposti, consensi e assensi richiesti, effetti personali e patrimoniali, criteri di giurisdizione del giudice italiano e profili critici per l’adottato straniero.
Premessa
L’adozione di persone maggiorenni, c.d. adozione civile, disciplinata dagli artt. 291-314 c.c., può essere definita come un istituto diretto a creare un vincolo di filiazione giuridica, cioè indipendente dal fatto naturale della procreazione, tra colui che, non avendo una propria discendenza biologica, intende trasferire ad altri il proprio patrimonio, il proprio cognome e le proprie prerogative successorie (c.d. adottante) e un soggetto maggiore degli anni diciotto (c.d. adottato). L’adozione civile crea un vincolo giuridico nell’interesse comune dell’adottante e dell’adottato.
Il nostro ordinamento rende possibile, attraverso l’applicazione degli artt. 38 ss. l. n. 218/1995, che l’adottato non abbia nazionalità italiana: si parlerà, in tali casi, di adozione internazionale di persone maggiorenni.
L’applicabilità della legge italiana
L’art. 38 l. n. 218/1995 prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato di residenza nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell’adozione.
La norma prevede tre criteri di collegamento riferiti ai soli soggetti adottanti. La ratio di tale opzione normativa risiede nella valorizzazione della componente volontaristica dell’adozione e, di conseguenza, non si è ritenuto opportuno gravare gli adottanti della conoscenza di una legge straniera, magari geograficamente e culturalmente lontana rispetto a quella del diritto nazionale.
Si deve notare che la determinazione della legge applicabile deve essere effettuata al momento dell’adozione e, dunque, successivi ed eventuali mutamenti di cittadinanza, residenza o locus della vita matrimoniale diventano irrilevanti.
Alla luce del dato normativo, se gli adottanti – o l’adottante – è cittadino italiano e l’adottando è, invece, uno straniero, i presupposti – ovvero le condizioni necessarie affinché possa avviarsi il procedimento che conduce all’adozione – e la costituzione del rapporto adottivo – cioè a dire gli elementi, di fatto e di diritto, a cui l’ordinamento nazionale individuato dalla norma di conflitto riconduce la possibilità di emettere l’atto di adozione – sono regolati dalla legge italiana.
Di conseguenza, l’adottante, oltre ad essere un soggetto capace giuridicamente, deve:
a) aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e, inoltre, tra l’adottante e l’adottando ci deve essere una differenza d’età minima di diciotto anni (cfr. art. 291 c.c.), pur essendo possibile una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi nel tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris (cfr. Corte cost., n. 5/2024; Cass., sez. I, n. 7667/2020; Trib. Milano 11 gennaio 2021, n. 2 e Trib. Viterbo 25 novembre 2022). Se si combinano l’età minima richiesta all’adottante e la differenza d’età tra i soggetti coinvolti, si osserva che, in linea generale, l’adottante, per poter essere tale, dovrà aver compiuto almeno trentasei anni (diciotto anni dell’adottato a cui si sommano i diciotto anni che devono separare l’adottante e l’adottato);
b) essere privo di discendenti secondo quanto prevede l’art. 291 c.c. Tuttavia, a seguito di una serie di interventi della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., n. 557/1988; Corte cost., n. 252/1996; Corte cost., n. 53/1994; Corte cost., n. 345/1992; Corte cost., n. 82/2001; Corte cost., n. 170/2003 e Corte cost., n. 245/2004) la presenza di discendenti dell’adottante non è automaticamente ostativa all’adozione di persone maggiorenni. In particolare, se i discendenti dell’adottante sono maggiorenni e hanno espresso l’assenso previsto dall’art. 297 c.c.; mentre, se i figli sono minorenni, l’adozione potrà essere disposta solo nel caso in cui essa riguardi il figlio del coniuge che già appartenga al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante e l’adozione risulti conforme al superiore interesse del minore.
L’adottando, invece, il quale, oltre ad essere maggiorenne e giuridicamente capace, dovrà rispettare i divieti contenuti negli artt. 293 – in forza del quale i figli non possono essere adottati dai propri genitori – e 294 c.c., secondo cui l’adottando non può essere figlio adottivo di un’altra persona, salvo il caso in cui gli adottanti siano moglie e marito: i coniugi possono adottare la medesima persona contestualmente o con atti successivi.»
La disciplina dei consensi e degli assensi
L’art. 38, comma 2, l. n. 218/1995 stabilisce che, in ogni caso, deve applicarsi la legge nazionale dell’adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Si tratta dell’unica ipotesi in cui il dato normativo valorizza la legge nazionale del soggetto adottando. Da un punto di vista pratico, la cittadinanza straniera dell’adottando impone uno sforzo conoscitivo della legge nazionale al fine di verificare, in primo luogo, se l’istituto dell’adozione di maggiorenni sia contemplato nello Stato d’origine dell’adottando e, in secondo luogo, in che modo viene disciplinato il regime dei consensi, con particolare riferimento ai soggetti chiamati ad esprimerlo, alle modalità con cui deve essere espresso ed alle conseguenze derivanti dalla mancanza del consenso.
Da un punto di vista strettamente processuale, la legge nazionale dell’adottando – che può essere conosciuta anche per il tramite dell’ausilio offerto dall’Ambasciata italiana presente nello Stato straniero dell’adottando – dovrebbe essere tradotta in lingua italiana e portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria avanti alla quale viene proposta la domanda di adozione di persona maggiorenne in modo tale da rendere edotto il Giudice in merito a quale debba essere la disciplina applicabile in punto di consenso.
Se la disciplina nazionale dell’adottando non contempla l’istituto dell’adozione di maggiorenni, la disciplina dei consensi seguirà quanto previsto dalla legge italiana che richiede il consenso da parte dell’adottante e dell’adottato (cfr. art. 296 c.c.), che dovranno essere capaci di agire e di intendere e volere al momento della prestazione del consenso e sino alla pronuncia della sentenza di adozione.
Il consenso dovrà essere prestato avanti al Presidente del Tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza e che è stato adito al fine di ottenere la pronuncia dell’adozione. L’Autorità Giudiziaria adita non dovrà limitarsi a raccogliere il consenso e a verificare l’assenza di termini e condizioni apposti allo stesso, ma dovrà valutare l’effettività e la validità della volontà delle parti coinvolte.
Se il consenso deve essere prestato da soggetto residente all’estero, il consenso può essere prestato avanti all’Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale oppure si potrà, tramite la richiesta di un visto di ingresso in Italia, consentire all’adottando di recarsi fisicamente in Italia al fine di prestare il proprio consenso avanti all’Autorità Giudiziaria competente.
Secondo la disciplina italiana, l’adozione di persone di maggiore età richiede l’assenso da parte dei genitori e del coniuge dell’adottando, nonché del coniuge e dei figli maggiorenni (cfr. Corte cost. n. 557/1988, e Corte cost. n. 245/2004) dell’adottante (cfr. art. 297 c.c.).
In particolare, l’assenso dei coniugi è richiesto se permane il vincolo matrimoniale al momento della presentazione del ricorso per l’adozione (quindi anche nel caso di separazione di fatto tra i coniugi, anche se, data l’attenuazione del vincolo matrimoniale, il Tribunale adito potrà tenerne conto ai fini di quanto dispone l’art. 297, comma 2, c.c., previo, nel caso di coniuge dell’adottante straniero, la valutazione della normativa nazionale di riferimento che regola lo scioglimento e l’attenuazione del vincolo matrimoniale).
Quanto all’assenso dei genitori dell’adottando, occorre ricordare che la ratio deve essere rinvenuta non tanto nella necessità di salvaguardare i diritti successori dei genitori dell’adottando nei confronti di quest’ultimo dato che l’adottante non diviene erede legittimo dell’adottato, ma nell’opportunità di non turbare i rapporti tra l’adottando e la sua famiglia di sangue o di pregiudicare il diritto dei genitori agli alimenti.
L’assenso dovrà essere prestato personalmente avanti al Presidente del Tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza ovvero attraverso soggetti minuti di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Se l’assenso deve essere prestato da soggetto residente all’estero, il consenso può essere prestato all’Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale oppure mediante una procura speciale rilasciata secondo le norme dello Stato del soggetto che deve prestare l’assenso. Tale procura dovrà poi essere legalizzata presso le Autorità Consolari italiane presenti nello Stato estero. Tuttavia, se lo Stato straniero ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, alla procura speciale dovrà essere apposta la cosiddetta apostille ovvero un’annotazione – che si sostanzia in un timbro o in un sigillo posto sul documento originale – da parte di un’Autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione stessa. Pertanto, una persona proveniente da un paese che ha aderito alla predetta Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato per ottenere l’apposizione dell’apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.
In considerazione della possibilità di prestare l’assenso tramite procura speciale appare meno opportuno attivare le procedure per ottenere un visto di ingresso in Italia per il soggetto chiamato a prestare l’assenso.
Da ultimo occorre ricordare che è possibile prescindere, a determinate condizioni, dagli assensi. Infatti, a norma di quanto dispone l’art. 297, comma 2, c.c., in caso di rifiuto dell’assenso l’adozione può essere ugualmente pronunziata se il rifiuto è ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando e se non si tratti dell’assenso dell’esercente la responsabilità genitoriale o del coniuge convivente dell’adottante o dell’adottato. In tali casi è necessaria apposita istanza dell’adottante e il Tribunale provvederà dopo aver sentito gli interessati, cioè adottante, adottato e soggetti tenuti a prestare l’assenso.
Gli effetti dell’adozione
L’art. 39 l. n. 218/1995 stabilisce che i rapporti personali e patrimoniali fra l’adottato e l’adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell’adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Pertanto, alla luce del dato normativo, vengono impiegati gli stessi criteri di collegamento previsti dall’art. 38 l. n. 218/1995 e, quindi, il focus viene nuovamente posto sulla posizione degli adottanti, con la conseguenza che laddove gli adottandi abbiano cittadinanza italiana ovvero se l’Italia risulti il luogo di residenza o di prevalente localizzazione della vita matrimoniale, gli effetti dell’adozione saranno regolati dal diritto italiano, con esclusione di qualsiasi rilevanza per la legge nazionale dell’adottato.
Sul punto, la più attenta dottrina ha fatto notare che la mancata considerazione della legge nazionale del figlio adottivo sia particolarmente penalizzante, nella misura in cui la parte debole del rapporto – ovvero l’adottato – potrebbe trarre maggiori vantaggi dall’applicazione di altra legge, quale quella del proprio Stato d’origine (FRANCHI, 1219).
Laddove risulti applicabile la legge italiana, si deve ricordare che l’art. 298 c.c. stabilisce, in linea generale, che l’adozione produce effetti dal momento in cui viene emessa la sentenza che la dispone e che l’adozione di persone maggiorenni costituisce un legame di filiazione che si aggiunge al precedente stato familiare posseduto dall’adottato (cfr. art. 300, comma 1, c.c.).
Ulteriore effetto dell’adozione riguarda il cognome dell’adottato. Infatti, in forza dell’art. 299 c.c. l’adottato assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio. In tal modo si rende visibile, all’esterno, l’assunzione della qualità di figlio da parte dell’adottato. Tuttavia, la Corte Costituzionale (cfr. Corte cost., n. 135/2023) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 1, c.c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. Si deve segnalare che l’adottato, essendo cittadino straniero, possiederà dei documenti di identità che dovranno essere allineati alla statuizione sul cognome presente nella sentenza di adozione.
Un importante effetto dell’adozione civile riguarda i diritti patrimoniali: l’adottato, oltre ai diritti successori, avrà diritto agli alimenti e al mantenimento fino all’indipendenza economica. Inoltre, l’adottato, ai sensi dell’art. 1023 c.c., deve essere considerato come soggetto che rientra nella famiglia dell’adottante ai fini dei diritti reali di uso e di abitazione. L’aspetto patrimoniale è completato anche dal profilo successorio. L’art. 304 c.c. stabilisce che l’adottato acquista il diritto di successione nel patrimonio dell’adottante e l’eventuale successione è regolata secondo i principi generali sanciti dal codice civile posto che il figlio adottivo è equiparato al figlio, così come stabilisce l’art. 567, comma 1, c.c. Tuttavia, l’art. 304, comma 1, stabilisce che l’adottante – e di conseguenza anche i di lui parenti – non acquisisce alcun diritto successorio nel caso di decesso dell’adottato. Naturalmente, nulla vieta che l’adottato, mediante disposizione testamentaria, istituisca erede l’adottante, nel rispetto delle quote di legittima.
La giurisdizione del giudice italiano
Ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l’art. 40, comma 1, lett. a), l. n. 218/1995, la giurisdizione del Giudice italiano sussiste nel caso in cui almeno uno degli adottanti risulta essere cittadino italiano. Pertanto, se l’adottando è cittadino straniero, la procedura di adozione risulta di competenza dell’Autorità Giudiziaria italiana e si applicheranno le norme di cui agli artt. 312 ss. c.c. che delineano un procedimento di volontaria giurisdizione, da incardinare avanti al Tribunale Ordinario nella cui circoscrizione ha la residenza l’adottante, che si celebra in camera di consiglio e che si articola in tre fasi: istruttoria, decisoria ed esecutiva (pubblicazione della sentenza e annotazione).
Una particolare attenzione va posta alla fase istruttoria regolata dall’art. 312 c.c.
In particolare, il Tribunale dovrà verificare, non solo la sussistenza delle condizioni di legge, ma anche la convenienza dell’adozione per l’adottato, sia con riferimento ai vantaggi economici sia con riguardo alle conseguenze dell’adozione sullo stato familiare dell’adottato. Le informazioni necessarie a formulare tale giudizio potranno essere assunte senza particolari formalità di procedura (cfr. art. 313, comma 1, c.c.), tanto che le informazioni necessarie per decidere sull’adozione potranno essere assunte, senza particolari vincoli o formalità, mediante organi di pubblica sicurezza, servizi locali, o autorità comunali, udite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza della situazione di fatto dell’adottante, dell’adottando e della loro famiglia. La valutazione della convenienza dell’adozione, essendo coinvolto un cittadino straniero, dovrà tendere anche a verificare se l’adozione appaia preordinata ad eludere la normativa fiscale oppure quella sull’immigrazione o a realizzare motivi, comuni ad entrambe le parti, contrari all’ordine pubblico o al buon costume.
Da ultimo, occorre ricordare che l’adottato, cittadino straniero e che non si trovi già sul territorio nazionale, ha titolo per richiedere la Carta di Soggiorno per familiare di un cittadino UE che ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (come, a titolo esemplificativo, gravidanza, maternità, gravi malattie e attività di studio). Decorsi cinque anni, l’adottando, se ha mantenuto la residenza legale e la permanenza ininterrotta sul territorio italiano, potrà avviare l’iter procedimentale per ottenere la cittadinanza italiana (cfr. art. 9, comma 1, lett. b), l. n. 91/1992).»
Riferimenti
Collura, L'adozione dei maggiorenni, in AA.VV., Trattato di diritto di famiglia, a cura di Zatti, Milano, 2012;
Dogliotti, L'adozione di maggiorenni, Torino, 1999;
Dogliotti, Affidamento e adozione, in AA.VV, Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1990;
Procida Mirabelli Di Lauro, Dell'adozione di persone maggiori di età, in AA.VV., Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1995;
Bonomi, La disciplina dell’adozione internazionale dopo la riforma del diritto internazionale privato, in Riv. dir. civ., 1996;
Cafari Panico, voce Adozione, IV) Diritto internazionale privato e processuale, in Enc. giur., vol. XI agg., Roma, 2003;
Franchi, sub art. 38 l. n. 218/1995, in AA.VV., Legge 31 maggio 1995 n. 218: riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario, a cura di Bariatti, Padova, 1996.
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