La società e «super-società» apparente: tra apparenza giuridica e tutela dell’affidamento incolpevole

22 Maggio 2026

Dopo aver delineato brevemente i tratti essenziali della «società apparente» e le differenze rispetto alle altre figure di società di matrice giurisprudenziale (i.e. «società di fatto», «società irregolare» e «società occulta»), l’autrice analizza la trattazione della figura della società apparente nell’elaborazione della giurisprudenza e della dottrina. Da ultimo, l’articolo si concentra sulla figura della c.d. supersocietà apparente e sui presupposti per l’estensione della liquidazione giudiziale, rispettivamente, al socio apparente di società esistente, ovvero al socio apparente di società apparente.

La nozione di «società apparente»: differenze rispetto alla «società di fatto», alla «società irregolare» ed alla «società occulta»

La società apparente si ha nel caso in cui due o più soggetti, fra loro non legati da alcun contratto di società, si comportano in modo da ingenerare nei terzi l’opinione che essi agiscono come soci, e da indurli a fare affidamento sull’esistenza della società e sulla responsabilità solidale degli uni per le obbligazioni assunte dagli altri (così, Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4529; Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9250; Cass. civ., sez. I, 22 marzo 2001 n. 4089; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1993 n. 6438).

La società apparente è figura ben diversa dalla «società di fatto», dalla «società irregolare» e dalla «società occulta», come del resto precisa anche la giurisprudenza di legittimità (così, Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2026, n. 1514; Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2004, n. 11491; Cass. civ., sez. I, 12 settembre 1997, n. 9030. Per un’analisi delle differenze sussistenti tra società irregolare, di fatto, apparente ed occulta, v., tra gli altri, G. Cottino, Le società di persone, Bologna, 2019, 60 ss.; F. Miccio, Il socio di fatto, occulto, apparente e tiranno dopo la riforma del diritto societario e del diritto fallimentare, in La crisi d’impresa, a cura di F. Di Marzio, Padova, 2010, 225 ss.; M. Irrera- O. Cagnasso, La società di fatto tra società di capitali, in Nuovo dir. soc., 2010, 10, 17; D. Restuccia, Brevi note sul fallimento del socio illimitatamente responsabile: questioni superate e problemi ancora aperti, in Dir. fall., 2010, I, 119),

In alcune pronunce si ravvisa la tendenza ad utilizzare l’espressione «società di fatto» quale categoria comprensiva sia della «società di fatto», sia della «società apparente» (così, Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2006, n. 18618, Foro it., Rep. 2007, voce Fallimento, n. 378; e Fallimento, 2007, 294, con nota di V. Zanichelli, Società irregolari: cessazione dell’attività e dichiarazione di fallimento; Società, 2007, 967, con nota di S. Pascali, Fallimento di società di fatto: applicabilità e decorrenza del termine annuale ex art. 10 l. fall.; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4529, in Fallimento, 2008, 911, con nota di A. Barbieri, L’estensione del fallimento del socio occulto o di fatto; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2013, n. 16829, in Giur. it., 2014, 1428, con nota di E. Morino, Affectio societatis e affectio familiaris fra società apparente e società di fatto).

Senonché, la «società di fatto» si configura quando il contratto sociale effettivo (e non meramente apparente) si forma per facta concludentia, anziché per iscritto od oralmente, ovverosia là dove due o più persone si comportano di fatto come soci senza che tra esse sia intervenuto alcun esplicito – scritto o orale che sia – contratto di società (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2023, n. 4385; F. Galgano, Diritto civile e commerciale, 2/1: Le obbligazioni e i contratti. Obbligazioni in generale. Contratti in generale, Padova, 1999, p. 355).

In altri termini, si ha la «società di fatto» quando sussiste un rapporto sociale effettivo (ove il contratto sociale non risulta da un documento scritto, ma da facta concludentia) ancorch’è non apparente. L’accertamento dell’esistenza di una società di fatto deve essere improntato a valutare il complesso di circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di un’attività di impresa e l’affectio societatis. Pertanto, l’esistenza di una società di fatto va provata sia con riferimento ai rapporti interni sia con riferimento ai rapporti esterni ed alla sua esteriorizzazione. L'esistenza del vincolo sociale può desumersi per effetto della mera esteriorizzazione nei rapporti esterni, mentre nei rapporti interni la società di fatto dev'essere provata (anche con prove orali e presunzioni) mediante gli elementi necessari per l'esistenza della società e, cioè, il fondo comune, l'attività comune, la ripartizione degli utili e delle perdite, il vincolo di collaborazione tra i soci.

Come rilevato da un illustre Autore, la tesi secondo cui la società apparente deve essere posta sullo stesso piano della società effettivamente costituita non consente di identificarla, pienamente e semplicemente, con la società di fatto. «Quella apparente è considerata, non è una società di fatto, ed è considerata tale perché sul nulla si è costruito, attraverso un giuoco di iridescenze esterne, da valutarsi caso per caso nella lor rilevanza singola e coordinata, l’immagine di una società». Di qui una netta distinzione: si può esteriorizzare (o tenere nascosto) un rapporto effettivamente sorto; si fa apparire un rapporto che non c’è. E di qui il corollario che la società apparente rileva nei limiti in cui si realizza la tutela delle ragioni e delle attese dei terzi; ma non produce nessuno degli effetti che, nei rapporti tra soci (penso ad es. al rendiconto ed alla distribuzione degli utili), qualsiasi società anche occulta ma reale, sarebbe invece destinata a produrre (così, G. Cottino, Diritto Societario, II ed. 2011, Padova, p. 28).

La «società irregolare» è invece cosa ben diversa, in quanto questa presuppone l’estrinsecazione dell’accordo sociale, mentre manca la formale iscrizione nel registro delle imprese. Ed infatti, l’iscrizione non costituisce un requisito di validità delle società di persone, quale è per l’appunto la società irregolare, per cui qualora essa manchi, se sussiste un atto costitutivo valido, si è in presenza di una società di persone irregolare (le s.n.c. e le s.a.s. non iscritte nel registro delle imprese sono dunque sempre irregolari).

La «società occulta» (o socio occulto di società apparente) è una società il cui contratto sociale è stato stipulato (vuoi per iscritto, vuoi per fatti concludenti), anche se la sua esistenza non viene manifestata all’esterno (circostanza quest’ultima che la differenzia rispetto alla «società apparente»). Secondo un filone giurisprudenziale, che ha reso tale figura di fatto inoperativa, la «società occulta» potrebbe essere tanto una società di fatto palese (nell’ipotesi in cui il contratto sociale esiste per fatti concludenti) quanto una società il cui contratto sia stato stipulato per iscritto, ma ovviamente tenuto segreto dai soci (cfr. A. Bassi, L’apparenza come criterio di imputazione della responsabilità per l’esercizio dell’impresa, in Giur. comm., 2016, I, p. 751 e ss.).

Sino al momento dell’emersione della società occulta, nei rapporti esterni l’impresa si presenta quale impresa individuale di uno dei soci o anche di un terzo, i quali agiscono in nome proprio. Per tale ragione, infatti, la posizione giuridica del partecipante ad una società occulta è assimilata in dottrina a quella di mandatario senza rappresentanza della stessa.

In estrema sintesi, la distinzione tra “società apparente” e “società occulta” può essere sintetizzata sulla base delle nozioni di “esistenza” e “non esistenza”; e di “esteriorizzazione” e “non esteriorizzazione”: la società apparente è, quindi, una società esteriorizzata benché non esistente nei rapporti interni; la società occulta, al contrario, è una società esistente, benché non esteriorizzata (da ultimo, sul coordinamento tra la elaborazione su società occulta e società apparente, si v. Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24633).

In proposito, un recente arresto della Corte di Cassazione (si v. Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2026, n. 1514) ha ribadito che la società occulta è «un fenomeno economico «alternativo» rispetto a quello della società irregolare apparente (Cass. n. 14580/2011; Cass. n. 16829/2013; Cass. n. 11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni «l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società» (Cass. n. 24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass. n. 27541/2019; Cass. n. 4385/2023)».

In dottrina (G. Cottino, Diritto Societario, II ed. 2011, Padova, p. 27) si è osservato che «La società occulta è l’esatto pendant della società apparente, cioè di quella società che non è né pattuita né voluta dai «soci» ma che come tale compare nei rapporti con i terzi. La società non esiste, due o più soggetti si comportano però in modo da ingenerare in coloro con cui trattano, per i comportamenti tenuti e per gli atti giuridici compiuti, il ragionevole convincimento che essa esista».

Da distinguere nettamente sono invece le figure del socio occulto e del socio apparente: il primo può rinvenirsi sia in relazione ad una società palese anche non di fatto, sia in una società occulta (perciò necessariamente di fatto). Il socio apparente è invece figura peculiare di creazione giurisprudenziale, che rileva proprio quando il vincolo societario tra il medesimo e altro socio (o una società non di fatto tra più soci) non sussista altro che alle apparenze in fatto create in capo a terzi.

La società apparente nell’elaborazione giurisprudenziale

L’istituto della società apparente è stato creato dalla giurisprudenza per ovviare alle difficoltà probatorie incontrate dagli organi giudicanti nell’accertamento dell’esistenza di un rapporto societario occulto. Il tratto caratterizzante della figura della «società apparente» è dato dall’affidamento che i terzi hanno riposto, in buona fede e alla stregua di un errore scusabile, sull’esistenza della società. Ne deriva che la prova contraria non potrà vertere sull’inesistenza della società, bensì sull’allegazione di indici che consentano di smentire l’apparenza.

Sussiste un orientamento pressoché pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento di due o più persone che, pur non essendo realmente legate da alcun vincolo sociale, operano nel mondo esterno in modo da ingenerare nei terzi il convincimento che esse agiscano come soci - così determinando l’affidamento dei terzi sull’esistenza e responsabilità della società apparente – determina la responsabilità di ciascun socio apparente per le obbligazioni contratte anche da uno solo di essi (così, Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024, n. 11342; Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120).

Aggiungono i giudici, aprendo uno squarcio sul tema della soggettività, che: «la società di fatto, sebbene inesistente nella realtà, può apparire esistente di fronte ai terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in modo da determinare l’insorgere dell’opinione ragionevole che essi agiscano come soci e del conseguente legittimo affidamento circa l’esistenza della società stessa: in tale ipotesi, a tutela della buona fede dei terzi, è sufficiente che il soggetto che abbia trattato col socio apparente provi un comportamento che, secondo l’apprezzamento insindacabile del giudice di merito, sia idoneo a designare la società come titolare del rapporto. In tal caso incombe sulla società apparente la prova che controparte fosse consapevole dell’inesistenza del vincolo sociale e quindi non meritevole di tutela». (si v.: Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9250).

Si tratta del recepimento, nel nostro ordinamento, del principio (di origine germanica) dell’apparenza giuridica e quindi della responsabilità di chi la crea nei confronti dei terzi.

Dunque, nella società apparente l’esistenza del rapporto sociale viene fondato su un carattere che gli artt. 2082 e 2247 cod. civ. neanche richiedono ai fini della configurazione della fattispecie di imprenditore, né individuale, né collettivo: ovverosia l’esteriorizzazione.

Tale assetto si riflette anche sotto il profilo concorsuale, in quanto al fine di assoggettare a liquidazione giudiziale la società apparente ed i suoi soci non occorre che sia provata l’esistenza della società nei rapporti interni tra i soci, bensì è sufficiente la prova della condotta dei soci che sia tale da ingenerare nei terzi di buona fede il convincimento giustificato ed incolpevole che essi agiscano come se fossero soci (Cass. civ., sezione I, 29 aprile 2024, n. 11342 che riprende il principio espresso in tema di fallimento dalla sentenza Cass. civ., sez. I., 9 settembre 1996 n. 8168, secondo cui l’estensione del fallimento, ai sensi dell’art. 147 l. fall., si può avere anche in una situazione anomala, ovvero quando i terzi in buona fede siano stati indotti a ritenere l’esistenza di una compagine sociale in realtà non esistente; in senso analogo, Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2095, in Fallimento, 2001, 1230, con nota di F. Patini, Dichiarazione di fallimento di società apparente; Cass. civ., sez. I, 26 settembre 2003, n. 14338).

In tale ipotesi l’indagine ai fini dell’assoggettabilità al fallimento/liquidazione giudiziale non riguarderà la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto sociale, bensì la capacità delle manifestazioni esterne dei soggetti ad ingenerare nei terzi di buona fede la convinzione che essi agiscano come soci (ex multis, Cass. civ., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9250; Cass. civ., sez. I, 4 marzo 1987, n. 2259).

In altri termini, se l’esteriorizzazione del rapporto sociale è condizione sufficiente e non condizione necessaria per l’assoggettabilità della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili al fallimento (oggi liquidazione giudiziale), ciò significa che la società può essere assoggettata a liquidazione giudiziale anche se non esteriorizzata; ma se esteriorizzata può essere assoggettata a liquidazione giudiziale anche se non esistente. Sarà quindi sufficiente la prova del comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi di buona fede il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agiscano come se fossero soci (ex multis Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2024, n. 11342 secondo cui: «Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento»; in senso conforme, Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2004, n. 11491; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 1996, n. 8168; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1993, n. 6438; Cass. civ., sez. I, 26 luglio 1996, n. 6770, in Fallimento, 1997, 162, con nota di A. Figone, Società di fatto tra familiari).

Il principio dell’apparenza del diritto – su cui si fonda la figura della «società apparente» - trova applicazione quando concorrono due requisiti: una situazione di fatto che non corrisponde alla situazione di diritto; e il convincimento dei terzi, derivante da errore scusabile e, quindi, immune da colpa, che la situazione di fatto rispecchi la realtà giuridica, così da indurli a improntare la propria condotta, facendo affidamento su una situazione giuridica non vera, ma apparente.

Su tali basi, la figura della «società apparente» è configurabile entro i seguenti due limiti: il primo limite è costituito dalla colpa (i.e. errore scusabile) in cui il terzo è incorso di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile. Il secondo limite è dato dal comportamento doloso o colposo del titolare della situazione apparente, che ha generato l’errore del terzo. L’idea di fondo che giustifica l’esistenza della «società apparente», almeno secondo la giurisprudenza, è che le relazioni giuridiche devono essere fondate sulla chiarezza, quantomeno nei confronti dei terzi. Ne deriva che colui che con il suo comportamento ha ingenerato nei terzi giustificate ragioni di affidamento e di garanzia, ne sarà responsabile.

La posizione della dottrina

La figura della «società apparente» ha suscitato un vivace dibattito in dottrina, la quale è sempre stata molto cauta nell’ammettere la rilevanza del principio della apparenza, soprattutto in campo societario (per una panoramica delle diverse posizioni dottrinali, si v. F. Preite, La società apparente, in (a cura di) F. Preite – C.A. Busi, Trattato società di persone, Tomo I, Torino, 2015, pagg. 84 ss.; e S. AMBROSINI, Il fallimento della società apparente, in Fallimento, 1993, p. 685 ss.; G. Marziale, Società di fatto, società apparente ed affidamento dei terzi, in Giur. comm., 1975, II, p. 559; R. Moschella, Contributo alla teoria della apparenza giuridica, Milano, 1973, pp. 209 e 212; F. Denozza, Responsabilità dei soci e rischio d’impresa nelle società personali, Milano, 1973, p. 148 ss.; W. Bigiavi, Società occulta, società palese, società apparente, in Riv. dir. civ., 1957, II, p. 552 ss. Dopo la riforma si v. F. Campobasso, Diritto commerciale, 3, Torino, 2013, p. 414; F. Fimmanò, Super-società di fatto e abuso della personalità giuridica, in ilcaso.it doc. n. 135/2009, p. 15 ss.).

In particolare, la dottrina ha rilevato come il principio dell’apparenza non abbia, nel nostro sistema, carattere generale; perché la costruzione della società apparente proteggerebbe anche i terzi non in buona fede e perché la tutela dell’affidamento consiste prevalentemente se non esclusivamente in rimedi di carattere risarcitorio (si v. V. Franceschelli, In tema di società di fatto e di società apparente, in Giur. comm. 1978, II, p. 149; F. Galgano, Le società di persone, Milano, 1972, p. 339. Si tratta della posizione fatta propria da una parte minoritaria della giurisprudenza che si discosta dall’orientamento largamente maggioritario: Trib. Milano, 19 giugno 1976, in Giur. comm. 1978, II, p. 149; Trib. Milano, 25 giugno 1976, in Giur. it., 1977, I, 2, p. 604).

Una prima dottrina (cfr. in generale oltre a R. Moschella, Contributo alla teoria della apparenza giuridica, cit., pp. 209 e 212; M. Bessone-M. Di Paolo, Apparenza, in Enc. giur., II, Roma, 1988, p. 1 ss.; V. Pietrobon, Affidamento, in Enc. giur., I, Roma, 1988, p. 1 ss.; R. Sacco, Apparenza, in Dig. civ., I, Torino, 1987, p. 353 ss.; ID., Affidamento, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 661; A. Falzea, Apparenza, in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 682 ss.) critica la figura della «società apparente» sotto due profili: il vincolo sociale e la tutela dei diritti dei terzi.

Sotto il profilo del vincolo sociale questa dottrina nega che nel nostro ordinamento trovi spazio il principio dell’apparenza giuridica, con conseguente negazione della società apparente, in quanto per l’esistenza di una società, nel nostro ordinamento, sarebbe imprescindibile l’esistenza di un contratto sociale. L’apparenza potrebbe, se mai, rilevare sotto il profilo probatorio dell’esistenza del vincolo sociale, ma non potrebbe essere un fatto costitutivo dello stesso.

Con riguardo al profilo della tutela dei diritti dei terzi, questa dottrina mette in evidenza la difficoltà logica di ammettere l’esistenza della società apparente nei rapporti esterni e contemporaneamente negarne l’esistenza nei rapporti interni. Questa dicotomia comporta, in ultima analisi, una violazione dei principi base della teoria dell’apparenza, i.e. la tutela dell’affidamento, in quanto vengono tutelati indistintamente sia i creditori della società apparente sia quelli particolari dei soci apparenti (così, R. Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, III, Milano, 1974, p. 2115 ss.; V. Calusi, Ancora in tema di società apparente e di responsabilità solidale dei presunti soci nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali, in For pad. 1960, I, 566, F. De Marco, Società apparente e responsabilità verso i terzi, in Giur. compl. Cass. civ. 1954, I, p. 184).

Come accennato, secondo questa prospettazione, la tutela dei terzi che hanno contrattato con la società apparente si configura su un piano risarcitorio; ovvero, secondo alcuni Autori ipotizzando una responsabilità illimitata e solidale dei soci uti singoli per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (cfr. T. Ascarelli, Manifestazione ai terzi e contratto di società commerciale, Foro it., 1938, pag. 104; G. Fauceglia, Un tentativo di specificazione del principio dell’apparenza in tema di socio di una società di fatto, in Giur. merito 1985, p. 91 ss.; M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 528).

Altra dottrina, pur non condividendo la teoria dell’apparenza come principio del nostro ordinamento, riconosce una responsabilità uti socii delle persone che hanno agito sulla base del principio di diritto societario secondo cui il socio risponde come socio reale e non come socio apparente (così, M. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 75 ss.).

Altra dottrina ancora giustifica, invece, la figura della società apparente affermando che per l’esistenza di un contratto sociale, è sufficiente che uno o più persone agiscano verso l’esterno in modo da ingenerare nei terzi il ragionevole convincimento che tra gli stessi vi sia un vincolo sociale, a prescindere dai loro accordi interni e dalla loro consapevolezza del fenomeno (così, G. Marziale, Società di fatto, società apparente e affidamento dei terzi, in Giur. comm., 1975, p. 603 e ss.).

Contrario alla predetta impostazione è un illustre Autore secondo cui tale teoria svaluta del tutto la rilevanza della volontà dei soggetti quale elemento della fattispecie contrattuale. Tale Autore esclude la figura della società apparente e ritiene che si debba parlare piuttosto di società di fatto, fondando la propria tesi sul principio secondo il quale quando due o più soggetti pongono in essere volontariamente atti che verso l’esterno sono riconoscibili come sociali, se non risulta l’esclusione di uno scopo di lucro, viene comunque ad esistenza un rapporto sociale (così F. Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2005, p. 75).

Infine, si segnala la posizione di una dottrina (cfr. F. Galgano, Diritto Civile e commerciale, 2/1: Le obbligazioni e i contratti, Obbligazioni in generale. Contratti in generale, Padova, 1993, p. 356) che riconduce la società apparente ad una società simulata regolata dai principi della simulazione nei contratti. Secondo questa posizione, la tutela dei terzi che sono entrati in contatto con la società simulata sarebbe soddisfatta dagli artt. 1415 e 1416 cod. civ.: la simulazione del contratto di società di persone è inopponibile ai creditori sociali che abbiano fatto affidamento sulla situazione apparente. I creditori personali dei soci possono far valere la simulazione e nel conflitto tra creditori chirografari della società, i creditori particolari del socio apparente sono preferiti, se il loro credito è anteriore alla costituzione della società apparente, nella ripartizione dell’attivo del fallimento personale del socio non debitore.

La supersocietà apparente e la liquidazione giudiziale in estensione ex artt. 256 e ss. c.c.i.i.

La giurisprudenza ha da tempo ammesso la figura della c.d. supersocietà apparente ai fini dell’applicazione dell’istituto della liquidazione giudiziale in estensione ai sensi e per gli effetti degli artt. 256 e ss. c.c.i.i. (nonché, nel vigore della legge fallimentare, ai sensi dell’art. 147 l. fall.), mentre il legislatore non ha, ad oggi, recepito tale figura.

Al riguardo, né la precedente riforma del 2006 dell’art. 147 l. fall., né quella del c.c.i.i. sono intervenute sul tema del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della società apparente e su quello della procedura concorsuale dichiarata per ripercussione dei soci apparenti della stessa, in applicazione, oggi, dell’art. 256 c.c.i.i.

Nel vigore del previgente art. 147 l. fall., un indirizzo giurisprudenziale consolidato, sia di merito (Trib. Bergamo 5 dicembre 2018, n. 223, in Fall., 2019, 5, 643; App. Bologna 26 settembre 2003, in Fall., 2003, 900) che di legittimità (tra le tante, si v. Cass. 13 settembre 2021, n. 24633; Cass. 6 febbraio 2015, n. 2243; Cass. 20 gennaio 2006, n. 1127; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4529; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2095; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4529), aveva ritenuto che anche un vincolo sociale inesistente nei rapporti interni, ma apparente verso i terzi, potesse fondare l’estensione della procedura concorsuale, rispettivamente, al socio apparente di società esistente, ovvero al socio apparente di società apparente.

In altri termini, la giurisprudenza ampiamente consolidata è dell’avviso che possa configurarsi anche una supersocietà di fatto apparente. Tale figura ricorrerà allorquando ricorrano i seguenti elementi, che, congiuntamente, risultano idonei, in concreto, ad ingenerare nei terzi l’affidamento di relazionarsi con un unitario centro imprenditoriale, quali: la parziale sovrapposizione degli oggetti sociali delle società di capitali; il concreto svolgimento di analoga ed effettiva attività d’impresa, anche mediante gli stessi strumenti industriali ed aziendali e nei medesimi luoghi; le plurime garanzie fideiussorie prestate dalle persone fisiche; la commistione delle passività attraverso le operazioni di accollo e i rapporti obbligatori fra le stesse società di capitali, gli intrecci personali e di parentela nelle partecipazioni societarie e nei ruoli gestori delle società.

La supersocietà apparente si riferisce, quindi, a fattispecie in cui non possa ritenersi che un effettivo vincolo sociale sia stato contratto, seppure se ne sia creata l’apparenza. Ad esempio, in presenza di una “impresa familiare” individuale, la collaborazione dei familiari potrebbe essere tale da finire per apparire connotata più da una vera e propria compartecipazione all’attività comune alle sue decisioni e ai suoi risultati, che da ragioni fondate sul rapporto di solidarietà familiare, o come si dice talvolta più da affectio societatis che affectio familiaris (si v. in proposito Cass. civ., se. I, 28 ottobre 2019, n. 27541), con la conseguente esigenza di tutelare l’affidamento ingenerato nei terzi circa l’effettiva esistenza della società (si v. Cass. sez. un., 6 febbraio 2015, n. 2243, affermando in particolare che «per poter considerare esistente una società di fatto anche in sede fallimentare, non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma è sufficiente la dimostrazione di un comportamento, da parte dei soci, tale da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato ed incolpevole che quelli agissero come soci, atteso che, nonostante l’inesistenza dell’ente, per il principio dell’apparenza del diritto, il quale tutela la buona fede dei terzi, coloro che si comportano esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse»).

È indubbio che alla creazione di tale figura di società e supersocietà consegua l’effetto, non solo di negare al socio apparente la possibilità di eccepire ai terzi l’inesistenza della società, ma altresì quello di consentire di dichiarare fallita l’apparente società o supersocietà e produrre conseguentemente il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in estensione dei soci apparenti. Del resto, lo scopo di tale figura è proprio quello di coinvolgere nella liquidazione giudiziale soggetti nei cui confronti non si riesca a trovare la prova dell’esistenza di un vero e proprio vincolo sociale, di cui però risultino alcuni indizi (partecipazione a riunioni; intervento in trattative; fideiussioni; apporti di risorse; …). Inoltre, si consentirà un’ammissione al concorso di tutti i creditori della (apparente) società, senza distinguere fra quelli di buona fede o di mala fede (che, cioè, avessero compreso l’inesistenza di un rapporto sociale). Con un eccesso di tutela, forse, a beneficio dei secondi, che mai hanno riposto affidamento sulla garanzia offerta da un qualche patrimonio “sociale” o da quello personale di soggetti - gli altri apparenti soci - diversi da quello che aveva individualmente assunto il debito (successivamente imputato alla società) nei loro confronti.

Proprio in ragione di ciò, la dottrina ha fortemente criticato la figura in questione, evidenziando come il principio dell’apparenza non consente di recuperare, come realtà giuridica effettiva, la situazione di fatto che ha generato l’apparenza e che il risultato cui arriva la giurisprudenza contraddice lo stesso punto di partenza del ragionamento, perché il fallimento, per la sua caratteristica di universalità, non consente di distinguere tra terzi in buona fede e terzi in mala fede (così, A. Nigro, Il fallimento del socio illimitatamente responsabile, Milano, 1974; M. Fabiani, Diritto fallimentare, Bologna, 2011, 528, secondo cui la dichiarazione di fallimento di un soggetto inesistente, quale è la c.d. « società apparente », è un non senso, e la protezione dei creditori va ricercata altrove sul piano della responsabilità extra-contrattuale).

In effetti, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della società o supersocietà apparente e dei rispettivi soci giova, indistintamente, a tutti i creditori, sia a quelli che non sono stati minimamente indotti in errore sulla asserita natura sociale dell’impresa, sia addirittura a quelli che erano perfettamente consapevoli dell’inesistenza del rapporto sociale.

A differenza della fattispecie di società di fatto occulta, la cui fallibilità ex lege è volta a reprimere il tentativo dei soci occulti di sottrarsi fraudolentemente al fallimento personale, nel caso di società apparente non sussiste alcuna società e, dunque, nessuna frode alla disciplina concorsuale. A ben vedere, la casistica giurisprudenziale che riconosce la figura della società o supersocietà apparente si riferisce a fattispecie in cui risultavano carenti, o comunque di difficoltosa dimostrazione, i presupposti dell’esistenza di una società di fatto.

Conclusioni

La figura della «società apparente» e della «supersocietà apparente» è stata creata dalla giurisprudenza per ovviare alle difficoltà probatorie incontrate dagli organi giudicanti nell’accertamento dell’esistenza di un rapporto societario occulto

L’applicazione di tale figura, in particolare nel contesto della liquidazione giudiziale in estensione, può dar luogo ad alcune criticità. Si pensi, per esempio, ai numerosi punti interrogativi che sorgono in relazione all’individuazione di uno stato di insolvenza specificamente riferito ad una società inesistente (ancorch’è apparente); piuttosto che alle difficoltà di enucleazione di uno stato passivo della società apparente distinto rispetto a quello dei soci; e ancora, ai numerosi interrogativi circa la possibilità di applicare il comma 2 dell’art. 256 c.c.i.i. alla società apparente: da un lato, infatti, non pare possibile dimostrare la cessazione di una società che, di fatto, non esiste; dall’altro lato, se è vero che la tipologia di società in questione si fonda su una situazione di « apparenza », allora si dovrebbe, in ogni caso, dare rilievo alla eventuale cessazione dell’apparenza circa l’esistenza di un’impresa o di un socio.

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