La notifica dell’atto di citazione al socio accomandatario receduto
22 Maggio 2026
Ai sensi dell’art. 2323 c.c., una volta venuto meno il socio accomandatario, l’accomandante deve nominare un amministratore provvisorio e, nel termine di sei mesi, provvedere alla sua sostituzione, altrimenti si verifica un’ipotesi di scioglimento ipso iure della società a cui dovrebbe seguire la messa in liquidazione Nel caso in cui, nonostante il socio accomandatario abbia receduto dalla società, quest’ultima risulti ancora esistente – in quanto mai cancellata dal Registro Imprese – ancorché inattiva, la notifica effettuata nei confronti dell’ex socio accomandatario, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, va considerata nulla in ragione del fatto che egli non riveste più la carica di legale rappresentante. Ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche dev’essere eseguita nella loro sede legale o alla persona fisica che le rappresenta pro tempore; pertanto, se essa avviene presso un soggetto che ha perso tale potere di rappresentanza, essendo oramai un soggetto estraneo alla società, la notifica va necessariamente dichiarata nulla. |