Amministrazione disgiuntiva e revoca per giusta causa: questione rimessa in pubblica udienza

La Redazione
22 Maggio 2026

La Corte dovrà stabilire se possa essere valutata, o meno, come “giusta causa” di revoca, ai sensi dell’art. 2259, comma 3, c.c., la condotta del socio amministratore che si opponga, ex art. 2257, comma 2, c.c., ad un’operazione asseritamente gestoria.

Con ordinanza interlocutoria del 21 maggio 2026, n. 15479, la Corte di cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza di una causa ove – in relazione ad una società in nome collettivo composta da due soli soci, entrambi amministratori, ciascuno disgiuntamente dall’altro, con quote di partecipazione ad essa così ripartite: 51,66% e 48,34% – si imponeva di individuare le possibili modalità di coordinamento tra due previsioni del codice civile:

  • art. 2257, commi 2 e 3, c.c.: «2. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. 3. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione»;
  • art. 2259, comma 3, c.c.: «La revoca [dell’amministratore] per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio».

In particolare, occorrerà stabilire se possa essere valutata, o meno, come “giusta causa” di revoca, ai sensi dell’art. 2259, comma 3, c.c., la condotta del socio amministratore (con quota maggioritaria) che si opponga, ex art. 2257, comma 2, c.c., ad un’operazione asseritamente gestoria (nel caso di specie, l’opposizione a una richiesta di pagamento del canone per l’affitto del complesso aziendale della società).

La Corte di cassazione ha disposto la trattazione in pubblica udienza, trattandosi di questione su cui non si rinvengono specifici precedenti di legittimità ed attesone il chiaro e rilevante valore nomofilattico, potendo ripresentarsi anche in altri analoghi giudizi.

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