Impugnazione ammissibile se il giudice dichiara l’inammissibilità ma decide il merito

La Redazione
22 Maggio 2026

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito.

La vicenda esaminata origina da un ricorso per cassazione con il quale il ricorrente lamentava che la Corte d'appello, dopo aver dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, aveva ritenuto lo stesso comunque infondato nel merito, violando il principio secondo cui, una volta dichiarata l’inammissibilità di una domanda, il giudice si è spogliato della potestas decidendi e dunque non deve procedere a valutare il merito.

La Corte di cassazione rileva che la tecnica utilizzata dalla Corte d’appello è oggettivamente equivoca: da un lato essa dichiara inammissibile, perché nuova, la questione ex art. 345 c.p.c.; dall’altro lato, decide diffusamente sul merito, rigettando la censura come infondata, come confermato dal dispositivo che parla di rigetto.

Questa prassi, adottata con una certa frequenza nelle Corti d’appello, ha indotto la giurisprudenza, per esigenze di economia processuale, a distinguere tra: decisioni in cui l’inammissibilità costituisce il vero fondamento della decisione - e le valutazioni di merito restano meri obiter - dai casi in cui la decisione debba intendersi invece come di sostanziale rigetto nel merito.

Secondo la Cassazione, quando il giudice di appello, dopo aver rilevato che l'appello è inammissibile, abbia cionondimeno esaminato i motivi stessi nel merito ritenendone l'infondatezza, egli in realtà non si è spogliato della propria potestas iudicandi, ma ha inteso rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa che peraltro è una ragione ulteriore della decisione.

In tale situazione non si può cassare la sentenza d’appello solo perché erroneamente ha qualificato come inammissibile un’impugnazione che è stata comunque esaminata e rigettata nel merito, perché ciò condurrebbe - illogicamente - ad un inutile rinvio allo stesso giudice per rivalutare la fondatezza dell'impugnazione che ha già valutato, in palese contrasto col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. tra le altre, Cass. civ., sez. VI-II, 11 marzo 2022, n. 7995; Cass. civ., sez. VI, 18 dicembre 2017, n. 30354).

Nel caso di specie, la Corte d’appello, ancorché abbia erroneamente affermato che sotto un primo profilo il primo motivo di appello era inammissibile per novità della questione posta ex art. 345 c.p.c. ha poi svolto una ampia motivazione di merito circa l’infondatezza della medesima censura. Ne deriva che le considerazioni di merito non sono ad abundantiam, ma costituiscono effettivo fondamento della decisione; correttamente, dunque, il ricorrente ha impugnato anche la valutazione di merito.

La Corte afferma il seguente principio di diritto: «Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali» (Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2022, n. 28364, Rv. 665733 – 01, Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2025, n. 7176, Rv. 674594, Cass. civ., sez. VI-II, ord.,11 marzo 2022, n. 7995, Rv. 664430).

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