Circostanze attenuanti generiche: presupposti e motivazione del riconoscimento
25 Maggio 2026
Massima L’applicazione dell’istituto di cui all’art. 62-bis c.p. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione «attenuante», che si affianchino a quelli tipizzati dall’ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall’esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere, potendo essere di natura oggettiva o soggettiva, ovvero riferibili alla condotta e/o alla personalità dell’autore nelle sue diverse manifestazioni, senza porsi in stretta correlazione al «fatto» inteso nella sua dimensione storica e al grado dell’offesa all’interesse protetto che ne sia scaturito. Il caso La Corte d’assise d’appello, a seguito di annullamento con rinvio, ha riconosciuto in favore di uno dei due imputati di omicidio volontario le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, così rideterminando in ventotto anni di reclusione la pena irrogata e confermando la pena dell’ergastolo per il concorrente nel medesimo reato. Avverso la sentenza hanno proposto nuovo ricorso per cassazione i due imputati e il Procuratore generale presso la Corte d’appello, il quale ha lamentato la violazione di legge e la contradditorietà della motivazione, nella parte in cui sono state riconosciute in favore di uno degli imputati le circostanze attenuanti generiche per effetto della condotta tenuta durante il periodo di carcerazione preventiva, senza quindi alcun collegamento con il fatto-reato. L’imputato ha del pari impugnato per cassazione la sentenza, dolendosi del bilanciamento delle circostanze generiche con esito di equivalenza e della determinazione della pena in ventotto anni di reclusione, in violazione dell’art. 23 c.p. Infine, anche il secondo imputato ha proposto ricorso per cassazione in relazione all’omesso riconoscimento in proprio favore delle circostanze attenuanti generiche. La questione La questione in esame è la seguente: è possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta susseguente al reato tenuta durante il periodo di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere? Le soluzioni giuridiche La quinta Sezione della Corte di cassazione è intervenuta, con la sentenza in commento, sul tema del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia con riferimento ai presupposti dell’istituto sia riguardo l’onere motivazionale che grava sul giudice penale. Riguardo al primo profilo, la Corte ha infatti disatteso le doglianze del Procuratore generale, secondo cui i giudici di merito avrebbero errato nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche a fronte del comportamento tenuto dall’imputato all’interno della casa circondariale, ritenuto indicativo di un processo evolutivo della sua personalità tale da ridurre la capacità a delinquere. Secondo il ricorrente non sarebbe infatti possibile valorizzare condotte estranee al disposto dell’art. 133 c.p., sul presupposto che il comportamento tenuto in carcere non potrebbe essere considerato «comportamento susseguente al reato». Sotto il secondo profilo, è stato inoltre stigmatizzato lo «sganciamento delle condotta in questione rispetto al fatto-reato», non potendosi apprezzare alcuna rivisitazione critica in ordine al delitto commesso dal mero dato della frequenza di programmi carcerari e dell’iscrizione all’Università durante la detenzione preventiva, in assenza peraltro di alcuna forma di rivisitazione critica in ordine alla condotta di omicidio. Ebbene, i giudici di legittimità hanno preliminarmente sconfessato le doglianze del ricorrente in ordine alla rilevanza del comportamento tenuto dall’imputato durante il periodo di detenzione in carcere. La Corte ha preso le mosse dalla natura atipica delle circostanze attenuanti generiche, la cui ratio vinee individuata nella necessità di valorizzare quegli indicatori meritevoli di considerazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio che il legislatore non è in grado di tipizzare, in quanto legati alle peculiarità del caso concreto. È stato altresì osservato che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso l’ambito applicativo dell’istituto, sganciandolo dagli elementi costitutivi del fatto e assegnandogli una funzione di temperamento del rigore punitivo, attraverso criteri di giustizia, anche sostanziale, volti a calibrare la risposta sanzionatoria rispetto alle reali esigenze punitive. Si tratta di un giudizio di fatto e discrezionale, nell’operare il quale il giudice è chiamato a prendere in considerazione, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quelli che ritenga rilevanti e prevalenti nel riconoscere (o negare) il beneficio in questione. Nel rigettare, in parte qua, il ricorso, la Corte osserva quindi che tale valutazione non deve essere vincolata alle caratteristiche del fatto-reato, né è necessario che sussista un legame inscindibile con esso. È infatti possibile per il giudice individuare elementi diversi che giustifichino la riduzione di pena, di natura oggettiva o soggettiva e quindi riferibili alternativamente o cumulativamente alla condotta ovvero alla personalità dell’autore del fatto. Viene in tal senso richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale (C. cost. 7 giugno 2011, n. 183) che, pronunciandosi in ordine alla previsione dell’art. 62-bis c.p. che precludeva la valutazione del comportamento successivo alla commissione del reato in caso di imputato recidivo, ha ribadito che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sganciato da un apprezzamento esclusivo del fatto di reato. È infatti possibile valorizzare elementi indicativi di una positiva evoluzione della personalità del reo a seguito della commissione del reato, a fronte di comportamenti che lascino apprezzare un processo di risocializzazione in corso o completato, mediante una seria rivisitazione critica delle proprie condotte. Esclusa dunque una violazione dell’art. 62-bis c.p. in relazione alla valorizzazione della condotta susseguente al fatto, tenuta in carcere dall’imputato, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza impugnata, condividendo le doglianze del Procuratore generale in ordine ai vizi della motivazione, ritenuta carente e contraddittoria. Viene infatti evidenziato che, a fronte di un severo giudizio in ordine all’intensità del dolo, alle modalità brutali della condotta, alla capacità a delinquere – in termini di concreta pericolosità – e al comportamento processuale privo di alcuna forma di ravvedimento, i giudici di merito avrebbero dovuto motivare adeguatamente la decisione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, in assenza di iniziative oggettivamente o soggettivamente riparatorie, la motivazione risulta carente in ordine alla valenza degli elementi posti a fondamento del beneficio (frequenza di corsi in carcere, iscrizione all’Università e inizio di un percorso di recupero nei rapporti con compagna e figlio) quali indici di una significativa introspezione a fronte del grave delitto commesso e delle valutazioni negative espresse con la medesima sentenza, oltre che delle violazioni disciplinari commesse e del rifiuto di esprimere riflessioni sull’omicidio. Tra gli indicatori rilevanti nell’operare tale valutazione e nel motivarne l’esito, la Corte indica altresì – precisando che non costituisce una condizione necessaria – l’omessa adesione ad un percorso di giustizia riparativa. La sentenza impugnata è stata dunque annullata a fronte di tali lacune nella motivazione, cui si aggiunge la violazione di legge oggetto del ricorso dell’imputato (laddove le restanti doglianze sono rimaste assorbite o sono state dichiarate inammissibili) in relazione alla pena irrogata di ventotto anni di reclusione invece che ventiquattro, per effetto del bilanciamento con esito di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con le contestate e riconosciute circostanze aggravanti. La Corte ha infatti ribadito che il limite massimo di pena per il delitto di omicidio, stante l’indicazione del solo limite minimo da parte della norma incriminatrice, va individuato in ventiquattro anni, ai sensi dell’art. 23 c.p., sicché la pena irrogata, superiore a tale soglia, va considerata illegale (in tal senso Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2022, n. 877, Sacchettino). Osservazioni Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha evidenziato la natura atipica delle circostanze attenuanti generiche e la ratio dell’istituto, volto a consentire al giudice di valorizzare elementi non tipizzati che giustifichino una riduzione della pena irroganda. Nella motivazione si fa espresso riferimento a criteri di giustizia sostanziale, volti a calibrare la risposta sanzionatoria a fronte di cornici edittali soggette a frequenti innalzamenti e del sempre più frequente ricorso a circostanze ad effetto speciale che elevano in misura rilevante la pena. Come evidenziato dalla Corte di cassazione, le circostanze attenuanti generiche costituiscono uno strumento a disposizione del giudice per garantire una risposta sanzionatoria equilibrata e proporzionata all’effettivo disvalore della fattispecie concreta, secondo un prudente apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità. A fronte di tale discrezionalità grava tuttavia sul giudice un preciso onere motivazionale che non può ritenersi soddisfatto a fronte di motivazioni apparenti o apodittiche, prive di un’adeguata ricostruzione degli elementi posti a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In relazione a tale profilo, la sentenza in commento ribadisce la possibilità di valorizzare elementi slegati dal fatto di reato e che possono afferire alla personalità del reo così come al comportamento tenuto – finanche nel periodo di carcerazione preventiva – successivo al delitto. Occorre tuttavia che tali elementi siano individuati e che si dia atto delle ragioni per cui giustifichino una riduzione di pena, specie a fronte di considerazioni di segno opposto in ordine alla gravità del fatto, alla rimproverabilità del reo e al comportamento processuale tenuto. Tra gli elementi in questione figura, pur con la precisazione che non costituisce un requisito indefettibile, l’accesso a programmi di giustizia riparativa, confermandone dunque la rilevanza anche ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio. |