Se non rimangono beni nella comunione dei coniugi da dividere come si effettuano i rimborsi ex art 192 c.c. e 195 c.c.?
25 Maggio 2026
La divisione dei beni originariamente facenti parte della comunione legale, poi scioltasi, deve essere preceduta dalla corretta determinazione del patrimonio comune da dividere: a tal fine, il c.c. prevede che detta operazione avvenga attraverso i rimborsi e le restituzioni (art. 192 c.c.) ed il prelevamento dei beni personali (art. 195 c.c.). L’art. 192 c.c. consente, attraverso un conteggio di dare («rimborsi») ed avere («restituzioni»), il ripristino dell’esatto patrimonio comune tenuto conto di quella che è stata l’attività gestionale dei coniugi: può, quindi, accadere che sia la comunione a dover essere rimborsata (ove il coniuge abbia utilizzato risorse della comunione per far fronte ad esigenze personali) ovvero che sia il coniuge ad aver diritto alla restituzione (ove abbia utilizzato risorse personali per far fronte ad esigenze della comunione). L’ultimo comma dell’art. 192 c.c. spiega, poi, come le suddette attività debbano essere attuate e così che «il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili»; a sua volta il citato comma 4, prevede che il rimborso o la restituzione – se da attuarsi prima dello scioglimento della comunione – debba essere autorizzata dal giudice. Inoltre, posto che:
se ne deve concludere che ove, come indicato nel quesito, nulla fosse più compreso nella comunione, il coniuge che all’esito dei conteggi dovesse risultare creditore potrà agire verso l’altro coniuge per il recuperare quanto dovutogli, visto che non ha la possibilità di soddisfarsi con il prelevamento di beni comuni. L’art. 195 c.c. consente il prelevamento dei beni mobili personali: a differenza del caso precedente, la corretta individuazione del patrimonio comune si attua “stralciando” i beni che non sono mai entrati nella comunione in quanto di proprietà esclusiva di uno dei coniugi (non a caso è pacifico: che tale meccanismo debba operare non solo per i beni mobili, ma per qualunque bene che non sia comune; che si applichi a prescindere dalla divisione, dato che il bene personale può essere prelevato in qualsiasi momento). Quindi, a differenza dalla situazione precedente, non c’è nessun debito o credito da regolare, ma vi è – più semplicemente – l’affermazione del diritto di rivendica del bene personale da parte del legittimo proprietario. Ove, come indicato nel quesito, nulla fosse più compreso nella comunione, il diritto al prelevamento da parte del coniuge non può evidentemente operare mancandone il presupposto. |