OPA concorrenti e contendibilità del controllo societario
Posto che, come anzidetto, nell’alveo degli obiettivi dichiarati della riforma del T.u.f. vi è la competitività del mercato dei capitali, menzione particolare merita il fenomeno dell’OPA concorrente, che rappresenta una figura peculiare che si innesta nel meccanismo delle offerte pubbliche di acquisto, con implicazioni significative sia sul piano della tutela degli azionisti sia su quello della contendibilità del controllo societario.
A seguito dell’intervento del legislatore, tale fattispecie si arricchisce peraltro di un’ulteriore dimensione, attraverso l’introduzione dell’art. 112-bis T.u.f., in quanto la definizione della procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci formalizza uno degli strumenti nella prassi più frequenti diretti ad ostacolare un’OPA percepita come ostile, mediante la individuazione di quello che viene prosaicamente definito un “cavaliere bianco” disponibile alla proposizione di una contro-OPA, a condizioni maggiormente favorevoli anche solo in punto di mere motivazioni e/o programmi futuri.
È noto che un’OPA concorrente (o contro-OPA) si configura allorquando, in pendenza di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio già promossa su titoli di una società target, un diverso soggetto terzo lanci una nuova offerta avente ad oggetto i medesimi titoli.
Evidente come, sotto il profilo tipologico, non integri una categoria autonoma di OPA, bensì una ipotesi che si interseca alle fattispecie regolamentate dall’ordinamento di OPA volontaria, dal momento che non è condizionata dal superamento di soglie rilevanti, ma la sua promozione è rimessa alla scelta discrezionale dell’offerente concorrente intenzionato a contendere il controllo della target, favorendo la massimizzazione del valore per gli azionisti dell’emittente e stimolando la dinamica competitiva tra offerenti anche attraverso possibili rilanci.
Ferme le peculiarità dell’ipotesi di cui al citato art. 112-bis T.u.f. e in attesa delle disposizioni di attuazione con regolamento dell’Autorità di Vigilanza, visto che in caso di OPA volontaria opera la disciplina ex artt. 102 e ss. del T.u.f., l’offerente concorrente sarà tenuto a comunicare alla Consob senza indugio e al mercato la decisione di promuovere l’offerta, presentando il relativo documento di offerta e, ottenuta l’approvazione da parte di Consob, procedere alla pubblicazione del documento secondo le modalità stabilite dal Regolamento emittenti.
Tale pubblicazione dovrà avvenire, a pena di inammissibilità, nel termine di cui al comma 1 dell’art. 44 del Regolamento, cioè fino a 5 giorni (di negoziazione) prima della data di chiusura dell’offerta originaria.
L’offerta concorrente riverbera effetti su vari profili dell’offerta originaria.
In primo luogo, rileva ai fini dell’ampiezza del periodo di adesione delle offerte e della data di pubblicazione dei risultati, che devono essere allineati all’ultima offerta concorrente, fatta salva la facoltà da parte degli offerenti precedenti di comunicare alla Consob, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’offerta concorrente, l’intenzione di mantenere inalterata la scadenza originaria. La conseguenza è che gli offerenti precedenti non possono effettuare rilanci.
In secondo luogo, le offerte concorrenti incidono sulle adesioni relative all’offerta precedente, in quanto le stesse, dopo la pubblicazione di un’offerta concorrente (o di un rilancio), potranno essere revocate.
In particolare, qualora gli oblati abbiano già aderito all’offerta originaria e desiderino aderire all’offerta concorrente, sarà loro facoltà compilare la scheda di revoca dell’adesione dell’offerta originaria, unitamente alla sottoscrizione della scheda di adesione all’offerta concorrente.
Più specificamente, l’adesione ad un'offerta è di per sé irrevocabile, nel senso che la scheda di adesione, una volta sottoscritta e presentata, non può essere né modificata né annullata dall'aderente.
Ciò implica che, con l'adesione all'offerta, fatti salvi i diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla titolarità dei titoli conferiti, questi ultimi divengono indisponibili, non essendo consentito agli aderenti (i) cedere (in tutto o in parte) i titoli conferiti all'offerta, e (ii) effettuare atti di disposizione (ivi incluso costituire vincoli o gravami) aventi ad oggetto i titoli medesimi.
L’adesione può essere revocata solo ed esclusivamente nell’ipotesi di promozione di un’offerta concorrente sugli stessi titoli oggetto dell’offerta alla quale si è aderito.
In terzo luogo, il lancio di un’offerta concorrente determina conseguenze sulle movimentazioni dei titoli degli offerenti che partecipano all’asta in relazione ai titoli oggetto di offerta. Il comma 8 del citato art. 44 del Regolamento dispone infatti che, alla data di comunicazione di offerte concorrenti e fino alla chiusura del relativo periodo di adesione, gli offerenti non possono acquistare, direttamente indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta a prezzi superiori al corrispettivo più elevato delle offerte comunicate.
Infine, il comma 7, seconda parte, dell’art. 44 del Regolamento emittenti pone una norma di chiusura, consentendo che, nei 5 giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell’offerta che ha prevalso, possano essere conferiti ad essa, previa revoca dell’accettazione, i prodotti finanziari apportati alle altre offerte.
In presenza di un concorso di offerte, quindi, diversamente da quanto accade in caso di lancio di un’unica offerta, il procedimento non si conclude con la scadenza del periodo di adesione, bensì all’esito di una seconda fase durante la quale saranno possibili adesioni ulteriori all’offerta risultata prevalente da parte di azionisti che avevano aderito ad altre diverse offerte (risultate perdenti) nel corso della prima fase.
In sostanza, è attribuita agli aderenti alle altre offerte concorrenti risultate “perdenti” la facoltà di ripensamento, allo scopo di apportare all’offerta (risultata infine) prevalente i loro titoli.
In altri termini, la prima fase del procedimento determina, tramite le adesioni e le revoche delle adesioni alle offerte precedenti, quale è l’offerta prevalente; mentre la seconda fase del procedimento, attraverso la riapertura delle adesioni a favore soltanto dell’opa risultata prevalente, è funzionale ad agevolare la contendibilità del controllo e il consolidamento dei (nuovi) assetti proprietari.
In questa ultima fase si verifica, in sostanza, una estensione del periodo di ripensamento, limitata tuttavia sul piano soggettivo.
La proposizione di un’offerta concorrente ovviamente apre le porte alla possibilità di apportare degli elementi migliorativi rispetto ai termini e condizioni dell’offerta inizialmente promossa, che sono consentiti fino al giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del periodo di adesione e devono essere comunicati alla Consob e al mercato con le stesse modalità dei comunicati e del documento di offerta; le modifiche possono incidere sia sul corrispettivo unitario e/o sulla proroga del periodo di adesione.
L’art. 103, comma 4, lett. d), T.u.f., stabilendo, da un lato, che non possono essere posti limiti ai rilanci, dall’altro lato che le offerte concorrenti dovranno essere effettuate entro un limite massimo, evidenzia come il dato temporale rappresenti un fattore qualificante l’offerta concorrente in senso stretto, riferendosi a quell’offerta che ha ad oggetto prodotti finanziari della medesima categoria di quelli dell’offerente originario, pubblicata secondo le modalità previste dalla Consob; infatti un’offerta avente a oggetto la medesima categoria di titoli già oggetto di un’altra offerta, ma pubblicata oltre i termini di cui al Regolamento emittenti non potrà essere qualificata come concorrente (quindi non troverà applicazione la disciplina della revocabilità delle adesioni), qualificandosi piuttosto come nuova offerta.