Processi in absentia e decisione quadro 2008/909: la parola della CGUE

La Redazione
27 Maggio 2026

Con sentenza del 21 maggio 2026, causa C‑447/24, la CGUE interviene sull’interpretazione dell’art. 9, par. 1, lett. i), decisione quadro 2008/909/GAI, relativa al riconoscimento ed esecuzione di sentenze penali che irrogano pene detentive in altro Stato membro, quando la condanna è stata pronunciata all’esito di un processo cui l’interessato non è comparso personalmente

Il caso riguarda un cittadino tedesco, condannato in Polonia per associazione a delinquere, che aveva partecipato solo ad alcune udienze di primo grado e non era comparso in appello, nel quale era tuttavia rappresentato da un difensore. La Polonia ha chiesto alla Germania di farsi carico dell’esecuzione della pena ai sensi della decisione quadro 2008/909, ma il giudice tedesco si è trovato vincolato da una disciplina interna (art. 84b IRG) che configura la condanna in contumacia come motivo obbligatorio di rifiuto, salvo tassative deroghe. 

La Corte affronta quattro profili centrali:

  • in primo luogo, stabilisce che la condizione della “conoscenza del processo fissato” è soddisfatta quando la citazione a comparire è notificata non direttamente all’imputato, ma al consulente giuridico da lui incaricato di difenderlo e designato quale domiciliatario per le notifiche nello Stato di emissione: tale notificazione è equiparata, sul piano funzionale, a una notifica personale;
  • in secondo luogo, la Corte precisa che, ai fini dell’art. 9, par. 1, lett. i), punto ii), l’interessato deve essere informato, “a tempo debito”, della data e del luogo dell’udienza, ma non è richiesto che tale informazione preceda il conferimento del mandato al difensore. È sufficiente che l’avviso sia tale da consentire, fino alla celebrazione dell’udienza, l’effettivo esercizio del diritto a comparire. La Corte armonizza così il testo multilingue della decisione quadro con la direttiva (UE) 2016/343 sul diritto a presenziare al processo;
  • terzo, la Corte qualifica come incompatibile con l’art. 9, par. 1, lett. i), una normativa nazionale che trasformi il motivo di rifiuto facoltativo in motivo obbligatorio, privando l’autorità di esecuzione di qualsiasi margine di valutazione in concreto del rispetto dei diritti della difesa. Pur ribadendo l’assenza di effetto diretto delle decisioni quadro, la CGUE impone un’interpretazione conforme del diritto interno, per quanto possibile non contra legem, che restituisca all’autorità giudiziaria un effettivo potere valutativo caso per caso;
  • infine, la Corte riconosce che, quando nessuna delle condizioni tipizzate ai punti i)–iii) dell’art. 9, par. 1, lett. i), è soddisfatta, l’autorità di esecuzione può tener conto del fatto che l’interessato ha chiesto egli stesso che la pena sia eseguita nello Stato di cui è cittadino e dove si trova il centro dei suoi interessi. Tale condotta può concorrere a escludere una violazione dei diritti di difesa e a giustificare, nonostante la contumacia, il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza.