Intelligenza artificiale e riduzione del personale: i limiti del licenziamento per automazione tecnologica posti dalla giurisprudenza cinese
26 Maggio 2026
L’impiego sempre più pervasivo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) nei processi produttivi e organizzativi pone questioni inedite sul piano giuslavorista, in particolare con riguardo alla possibilità che l’automazione delle mansioni e la sostituzione dell’attività umana mediante strumenti algoritmici possano integrare un motivo di licenziamento. In tale contesto, si colloca uno dei primi casi ad aver affrontato espressamente tale problematica in Cina, deciso dalla Hangzhou Intermediate People’s Court, corte cinese di secondo grado, nel caso Some Net Technology Co. v. Zhou. La controversia ha posto la Corte dinanzi al quesito se l’adozione di sistemi di IA finalizzati all’ottimizzazione dei costi e alla riduzione del personale possa integrare il mutamento rilevante delle “condizioni oggettive” previsto dall’art. 40, comma 3, della Legge sui contratti di lavoro della Repubblica Popolare Cinese, disposizione che consente, al ricorrere di determinati presupposti, il recesso unilaterale del datore di lavoro. Nel caso di specie, il lavoratore era stato assunto nel novembre 2022 dalla società convenuta, operante nel settore tecnologico con sede ad Hangzhou, in qualità di supervisore del controllo qualità (Q&A quality-assurance supervisor) nell’ambito di un progetto relativo a modelli linguistici di grandi dimensioni (“Large Language Models” – LLM), ossia una categoria di modelli di deep learning addestrati su immense quantità di dati in grado di comprendere e generare il linguaggio umano. Nello specifico, le mansioni del lavoratore consistevano nell’associazione delle richieste formulate dagli utenti ai modelli sviluppati dalla società, nella verifica della correttezza delle risposte generate dai LLM e nella verifica dei contenuti, operando, pertanto, una supervisione umana diretta sui sistemi di IA. Nel gennaio 2025, la società riteneva che i sistemi di IA fossero in grado di assorbire integralmente le funzioni di controllo sino ad allora svolte dal lavoratore. Veniva pertanto proposta al lavoratore una riallocazione a mansioni operazionali a carattere generico. A seguito del mancato accordo tra le parti in ordine alla modifica delle mansioni, la società ha perseguito unilateralmente alla risoluzione del rapporto, giustificata dalla riduzione del fabbisogno di personale. La questione giuridica sottoposta all’attenzione della Corte concerneva, dunque, la possibilità di ricondurre l’adozione volontaria di sistemi di IA finalizzati alla riduzione dei costi aziendali nell’ambito dell’eccezione prevista dall’art. 40, comma 3, della Legge cinese sui contratti di lavoro ossia nei casi in cui l’impresa può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro. La normativa cinese in materia di lavoro subordinato, entrata in vigore nel gennaio 2008, consente infatti al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal contratto, previo preavviso di trenta giorni ovvero corresponsione di una mensilità sostitutiva, nelle tre ipotesi tassativamente previste dall’art. 40. In particolare, il comma 3 trova applicazione qualora “Le condizioni oggettive su cui si basava la stipula del contratto sono notevolmente cambiate, rendendo impossibile l’adempimento del contratto di lavoro originario e, a seguito di consultazioni tra il datore di lavoro e il lavoratore, non è stato raggiunto alcun accordo in merito alla modifica dei termini del contratto di lavoro.”. La Corte adotta un’interpretazione restrittiva dell’eccezione prevista dall’art. 40, comma 3, escludendo che l’adozione volontaria di sistemi di IA finalizzati all’ottimizzazione dei costi possa integrare, di per sé, un mutamento rilevante delle “condizioni oggettive”. Per la Corte, tale nozione si riferisce generalmente a eventi eccezionali e strutturali, quali fusioni societarie, trasferimenti della sede aziendale o situazioni tali da rendere oggettivamente impossibile l’esecuzione del contratto di lavoro. È necessario rammentare che la pronuncia segnalata si inserisce nel più ampio quadro di innovazione tecnologica promossa dalla Cina, che pone in termini necessariamente aperti la questione circa tale orientamento giurisprudenziale, e la sua possibile evoluzione in parallelo con il mutamento e perfezionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. |