La legittimazione del liquidatore giudiziale a richiedere la risoluzione del concordato preventivo

Luca Jeantet
26 Maggio 2026

Il presente contributo si sofferma sulle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in materia di concordato preventivo, con particolare riferimento alla legittimazione del liquidatore giudiziale a domandarne la risoluzione ai sensi dell’art. 119 c.c.i.i.

Premessa

Il quadro del diritto concorsuale italiano è oggi essenzialmente codificato nel d.lgs. n. 14/2019, come successivamente modificato dai correttivi integrativi (il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” o “c.c.i.i.”).

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è, difatti, espressione della indefettibile esigenza di riorganizzare in un unico corpus normativo la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali, realizzando, da un lato, un’opera di sistematizzazione del diritto italiano e, dall’altro, un intervento di riforma e armonizzazione con i principi europei, come delineati dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dalla Raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, dal Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione e, da ultimo, dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. “Direttiva Insolvency”).

In questo nuovo quadro normativo, orientato alla valorizzazione dei sistemi di prevenzione dell’insolvenza e alla conservazione dei valori aziendali, assume un ruolo fondamentale il concordato preventivo, quale modello di risoluzione della crisi e dell’insolvenza che mira a preservare la continuità dell’impresa.

Il concordato preventivo è, infatti, una procedura concorsuale a carattere volontario di tipo giudiziale, fondata sull’equilibrio tra autonomia del debitore, controllo giudiziale e tutela della continuità aziendale: da un lato, il debitore conserva la gestione dell’impresa ed esercita la propria libertà negoziale nella predisposizione della proposta e del piano, determinandone contenuti e modalità di soddisfacimento dei creditori, dall’altro lato, l’intervento del giudice resta circoscritto alla verifica del rispetto delle regole procedurali, nonché della correttezza e sostenibilità del piano, lasciando ai creditori – mediante la presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell’art. 90 c.c.i.i. e l’espressione del proprio consenso – il compito di determinarne il successo.

Nel contesto del Codice, pertanto, come ha osservato autorevole dottrina (cfr. A. Elia, Il concordato preventivo nel codice della crisi d’impresa: autonomia del debitore, controllo giudiziale e tutela della continuità aziendale, in dirittodellacrisi.it, 2 Dicembre 2025), il concordato preventivo rappresenta uno dei principali veicoli di ristrutturazione negoziale dei debiti.

Se, dunque, la proposta concordataria è connotata da un’ampia autonomia negoziale, in ragione del suo contenuto libero, potendo il debitore prospettare il soddisfacimento dei creditori in qualsiasi forma (cfr. art. 84 c.c.i.i.), essa presenta tuttavia rilevanti differenze rispetto al modello privatistico, in quanto, una volta omologata, vincola tutti i creditori – anche quelli astenuti ovvero coloro che hanno espresso il proprio dissenso – al rispetto della proposta e del piano concordatario. In tale prospettiva, assume particolare rilievo l’istituto della risoluzione per inadempimento di cui all’art. 119 c.c.i.i.

Con l’omologazione, infatti, l’obbligazione originaria del debitore nei confronti dei creditori è sostituita con effetto novativo o comunque modificativo dalle diverse obbligazioni concordatarie. La sentenza di omologazione, una volta passata in giudicato, non può essere modificata se non da una pronuncia uguale e contraria del medesimo organo giudicante, sicché in caso di inadempimento della proposta e del piano di concordato omologati i singoli creditori non potranno esercitare i rimedi di autotutela previsti dal diritto privato. Solo la risoluzione giudiziale provocherà l’effetto della caducazione retroattiva degli effetti del concordato, in particolar modo di quelli legati all’esdebitazione.

Per tali motivi, la risoluzione del concordato ex art. 119 c.c.i.i., in quanto unico rimedio all’inadempimento del debitore, assume un ruolo centrale nell’architettura normativa del concordato preventivo.

La legittimazione del commissario giudiziale a chiedere la risoluzione del concordato

Nell’attuale contesto legislativo, la legittimazione ad agire per la risoluzione del concordato preventivo è attribuita espressamente ai creditori e al commissario giudiziale.

Il primo comma dell’art. 119 c.c.i.i. dispone, infatti, che «ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento».

L’attribuzione di tale diritto al commissario giudiziale rappresenta una novità significativa del Codice, ma non inedita nella storia del diritto concorsuale italiano. Difatti, il combinato disposto degli artt. 137 e 186 della Legge Fallimentare, nella sua formulazione originaria, già legittimava ad agire per la risoluzione del concordato preventivo gli organi della procedura (come tali da intendersi il commissario giudiziale ed il tribunale, all’epoca, anche d’ufficio).

Il legislatore del 2007, con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 si è determinato ad escludere qualsivoglia ingerenza pubblicistica nella risoluzione del concordato, sia con riferimento al commissario giudiziale, sebbene mantenga funzioni di sorveglianza nella fase di esecutiva, che al liquidatore giudiziale, nominato nel caso di cessione dei beni. In particolare, come emerge dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 169/2007, l’intento era quello di valorizzare la componente privatistica dello strumento delineando una disciplina coerente «con tutti i principi sull’importanza dell’inadempimento contrattuale elaborati con riferimento alla norma generale di cui all’articolo 1455 del c.c.».

Da tale momento, la risoluzione risulta, infatti, subordinata al requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento, richiamando i principi di matrice privatistica elaborati dall’art. 1455 c.c. Requisito che, peraltro, deve essere valutato non con riferimento alle singole posizioni creditorie ma nell’insieme, rispetto all’economia complessiva delle obbligazioni concordatarie, come declinate nel piano e nella proposta.

Tale impostazione si esponeva, tuttavia, ad alcune criticità, alterando il bilanciamento di interessi tra l’autonomia gestionale del debitore e le esigenze di controllo a tutela dei creditori, tipico delle procedure concorsuali, in danno di questi ultimi. Basti considerare le difficoltà che il singolo creditore può incontrare nel dimostrare il requisito oggettivo della non scarsa importanza dell’inadempimento, non potendo agevolmente conoscere, e quindi allegare, l’inadempimento del debitore anche nei confronti degli altri creditori: pur essendo individualmente legittimati a chiedere la risoluzione del concordato, essi si trovavano infatti nell’impossibilità di fornire una prova completa del “grave inadempimento”.

Sicché, a distanza di dieci anni, il legislatore è tornato sui propri passi, prendendo atto dei limiti insiti nella soluzione adottata con la riforma del 2007 e operando una scelta di segno opposto.

Con il Codice viene, infatti, re-introdotta la legittimazione attiva del commissario giudiziale a richiedere la risoluzione del concordato. Non si tratta di un mero correttivo tecnico, bensì di una presa di posizione netta: lo strumento della risoluzione del concordato non può essere ricondotto integralmente alla logica dell’autonomia privata, mancando nel quadro normativo di riferimento strumenti di autotutela negoziale. È, dunque, la dimensione pubblicistica della procedura che impone la presenza di un soggetto istituzionalmente deputato alla salvaguardia dell’interesse dei creditori; interessi che, altrimenti, finirebbero per essere compressi oltre misura. Dunque, la nuova previsione, come esplicitato dalla Relazione Illustrativa, «è finalizzata ad evitare che ci siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall’andamento della procedura e preoccupati dei costi per l’avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l’onere di chiederne giudizialmente la risoluzione».

Possibili riflessioni in merito alla legittimazione del liquidatore giudiziale a chiedere la risoluzione del concordato preventivo

Prima di passare all’esame dei diversi orientamenti esistenti in merito alla legittimazione del liquidatore giudiziale a domandare la risoluzione del concordato preventivo omologato, si ritiene opportuno, in via preliminare, soffermarsi sulla figura del liquidatore giudiziale, già disciplinata dall’art. 182 della Legge Fallimentare e normativamente confinata all’ambito del concordato liquidatorio, ma oggi destinata ad assumere un ruolo di ben più ampia centralità nell’impianto processuale.

A tale riguardo, si osserva che se, da un lato, il Codice della crisi si pone in sostanziale continuità con la previgente disciplina (sul punto si veda l’art. 114 c.c.i.i.), dall’altro, assume particolare rilievo l’introduzione dell’art. 114-bis c.c.i.i., che estende espressamente la previsione della nomina del liquidatore giudiziale anche al concordato cd. misto ossia «quando il piano di concordato in continuità prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell’azienda e l’offerente non sia già individuato».

Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del liquidatore giudiziale, non può non rilevarsi come, nel vigore della disciplina antecedente alla riforma della Legge Fallimentare, giurisprudenza e dottrina, ponendo l’accento sulle funzioni in concreto esercitate e sulle attività effettivamente svolte da quest’ultimo, fossero concordi nell’attribuire al liquidatore giudiziale il ruolo di mero mandatario del debitore e dei creditori e a negare qualsivoglia veste di terziarietà rispetto alla procedura, sicché si tendeva ad escludere che il liquidatore giudiziale potesse assumere la veste di organo della procedura, al pari del commissario giudiziale (cfr. A. Donvito, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo, 21 marzo 2018).

Il successivo intervento riformatore ha tuttavia inciso in modo significativo su tale ricostruzione, segnando un progressivo riemergere della dimensione pubblicistica della funzione. Il rinvio alla disciplina del curatore ha infatti indotto parte della dottrina a valorizzare il dato istituzionale dell’investitura giudiziale, fino ad approdare alla qualificazione del liquidatore quale titolare di un pubblico ufficio e, conseguentemente, alla sua collocazione, sul piano funzionale, tra gli organi della procedura.

Con il Codice della crisi la qualificazione del liquidatore giudiziale non è mutata ed anzi si è consolidata quale organo di giustizia, trattandosi di soggetto iscritto all’albo di cui all’art. 356 c.c.i.i. e avente i requisiti prescritti dall’art. 358 c.c.i.i. (cfr. sub art. 114-bis, in Commentario breve alle leggi sulla Crisi d’Impresa ed Insolvenza, Maffei (a cura di), 2026), rimanendo, tuttavia, esclusa la qualifica di pubblico ufficiale, che il codice di rito non gli ha attribuito espressamente.

Pertanto, se il dato letterale dell’art. 119 c.c.i.i.  circoscrive la legittimazione all’azione risolutiva ai soli creditori e al commissario giudiziale, la rinnovata terziarietà del liquidatore giudiziale rispetto alla società impone di verificare se e in quale misura tale legittimazione possa essere estesa anche a quest’ultimo. In tale prospettiva, vengono in rilievo la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 15 dicembre 2016 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 286 del 9 gennaio 2023.

Prime aperture da parte della giurisprudenza di merito

La fattispecie esaminata dal Tribunale di Bergamo, con provvedimento reso in data 15 dicembre 2025, ha ad oggetto un procedimento per la risoluzione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 186 della Legge Fallimentare avviato su domanda del liquidatore giudiziale. In particolare, la sentenza si è soffermata sulla legittimazione attiva del liquidatore giudiziale ad agire per la risoluzione del concordato alla luce dell’eccezione sollevata a riguardo dalla società resistente. Più nel dettaglio, il Tribunale ha dichiarato infondata detta l’eccezione affermando che «il presupposto processuale della risoluzione (l’iniziativa di almeno uno dei creditori concorsuali) è integrato dal ricorso presentato da [la debitrice ndr.], nella persona del liquidatore giudiziale».

La decisione del Tribunale riporta, dunque, in primo piano il ruolo del liquidatore giudiziale quale organo della procedura, evidenziandone il collegamento funzionale con il pubblico ufficio di cui egli è investito per nomina giudiziale.

Ad avviso del giudice bergamasco, infatti, sono due i profili che assumono rilevanza ai fini della decisione. In primo luogo, la circostanza che l’art. 182 della Legge Fallimentare nulla disponga quanto alla legittimazione del liquidatore giudiziale a rappresentare in giudizio la società il cui concordato sia stato omologato, da cui deriverebbe quindi una possibile interpretazione estensiva dei poteri ad esso attribuiti, e, in secondo luogo, l’ampio rinvio che, dopo la riforma organica del 2005-2006, l’art. 182 della Legge Fallimentare fa con riferimento alle norme della liquidazione fallimentare, da cui la necessità di ritenere che la posizione del liquidatore giudiziale sia assimilabile, in parte, a quella del curatore, pur mancando in capo al liquidatore giudiziale l’esercizio delle azioni derivanti dal fallimento (rectius liquidazione giudiziale). In particolare, l’acquisto da parte del liquidatore della disponibilità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore determinerebbe, secondo quanto valutato dal Tribunale, quale conseguenza logico-giuridica il subentro del liquidatore giudiziale nelle cause di contenuto patrimoniale di cui sia parte la debitrice, quantomeno nella forma della legittimazione concorrente, in applicazione del principio di carattere generale espresso nell’art. 43 della Legge Fallimentare (oggi riflesso pedissequamente nell’art. 143 c.c.i.i.).

In forza di tali argomentazioni, il Tribunale ha rilevato che la legittimazione alla presentazione del ricorso diretto ad ottenere la risoluzione del concordato preventivo debba essere estesa anche «al liquidatore giudiziale che, nell’interesse della massa dei creditori, è nelle condizioni di valutare se la società debitrice sia inadempiente rispetto alla proposta omologata». Del resto, il Tribunale ha altresì osservato che «la valutazione dell’interesse concreto a far valere l’inadempimento di non scarsa importanza, quale presupposto della risoluzione del concordato, non può che competere al titolare del credito del cui soddisfacimento di tratta, titolare del credito che nel caso di specie va considerato essere la massa dei creditori concorsuali, nella persona del suo mandatario, il liquidatore giudiziale».

I principi in materia di legittimazione attiva sanciti dalla giurisprudenza di legittimità

In senso opposto al provvedimento bergamasco si è espressa la Corte di Cassazione nella nota pronuncia n. 286 del 9 gennaio 2023.

Tuttavia, da una più attenta analisi della parte motiva dell’ordinanza si può osservare come l’approdo cui giunge la Suprema Corte si fondi su presupposti interpretativi e sistematici che non appaiono pienamente coerenti con l’attuale quadro normativo di riferimento. Tale circostanza impone una rilettura critica di tali argomentazioni.

Più nel dettaglio, ai fini della decisione, la Corte ha valorizzato la novella dell’art. 137 della Legge Fallimentare, con la quale il legislatore ha escluso il commissario giudiziale dal novero dei soggetti legittimati a proporre la risoluzione del concordato, enfatizzando così la natura marcatamente privatistica della fase esecutiva del concordato preventivo.

Su tale presupposto, i giudici della S. Corte hanno quindi affermato che al liquidatore giudiziale non compete «il potere di proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato (legittimazione di cui, per effetto della modifica della L.Fall., art. 137, comma 1, neppure è titolato il commissario), né configurandosi a suo carico alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità del piano concordatario».

Ebbene, non può non notarsi in questa sede come, con il Codice della crisi, il legislatore sia tornato sui propri passi, reintroducendo la legittimazione attiva del commissario giudiziale quale forma di garanzia per i creditori, con l’obiettivo di rafforzarne la tutela e valorizzare la componente pubblicistica dello strumento in parola. D’altronde, la pronuncia in esame non nega, ed anzi espressamente riconosce, che il liquidatore giudiziale «esercita i poteri relativi alla gestione ed alla liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore ma per conto e nell’interesse della massa dei creditori di cui è rappresentante». Sicché, alla luce dell’evoluzione del quadro normativo, non può aprioristicamente escludersi un futuro approdo interpretativo favorevole in tal senso.

Conclusioni

L’analisi svolta consente di ritenere che la legittimazione del liquidatore giudiziale a promuovere l’azione di risoluzione del concordato preventivo si collochi al crocevia tra le esigenze di tutela della massa dei creditori, il ruolo istituzionale di cui è investito il liquidatore giudiziale, il rispetto dell’autonomia riservata al debitore nella predisposizione della proposta e la coerenza sistematica con la funzione pubblicistica degli strumenti concorsuali.

Se, da un lato, infatti, la ricostruzione del Tribunale di Bergamo, che riconosce tale legittimazione in capo al liquidatore giudiziale, appare funzionalmente coerente, anche alla luce del vigente quadro normativo, con il ruolo di garanzia attribuito al liquidatore, dall’altro lato essa solleva interrogativi non marginali sul piano della tipicità dei poteri processuali e della tassatività delle legittimazioni previste prima dall’art. 186 della Legge Fallimentare e oggi dall’art. 119 c.c.i.i., dovendosi necessariamente notare come con la riforma operata dal Codice della crisi d’impresa il legislatore non abbia voluto estendere al liquidatore giudiziale l’azione risolutiva in materia di concordato. L’assenza di una espressa previsione normativa imporrebbe, pertanto, un’interpretazione letterale benché la ratio della riforma sia dichiaratamente volta ad assicurare una maggiore tutela ai creditori, i cui diritti sono rappresentati nella fase esecutiva del concordato non solo dal commissario giudiziale ma anche dalla figura del liquidatore giudiziale.

In tale prospettiva, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sembrerebbe offrire argomenti idonei a sostenere una lettura evolutiva della disciplina, che non escluda in via assoluta il riconoscimento di spazi di iniziativa in capo al liquidatore giudiziale.

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