Fusione per incorporazione: la Corte valuta la legittimità della compensazione di crediti e debiti verso il fallito

La Redazione
26 Maggio 2026

Secondo la S.C., la fusione si configura come un “atto tra vivi”, come tale riconducibile, in presenza degli altri presupposti, all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2, l. fall.

Alla Corte veniva rappresentata la seguente vicenda. Una società si trovava al tempo stesso debitrice verso la Banca A e creditrice verso la Banca B (presso la quale aveva acceso un conto corrente avente saldo attivo di circa € 500.000,00). A seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale la società era stata in precedenza ammessa, ne veniva dichiarato il fallimento. Anni dopo la presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, ma prima della dichiarazione di fallimento, la Banca B (debitrice verso la società) si fondeva per incorporazione nella Banca A (creditrice). Pochi mesi prima del fallimento la Banca A operava una compensazione, a norma dell’art. 56 l. fall., del credito della società verso la Banca B con il proprio maggior credito.

La questione cui si è dedicata la Corte con l’ordinanza n. 15804 del 22 maggio 2026 sta proprio nel verificare la legittimità della compensazione, posto il dettato dell’art. 56, comma 2, l. fall. che limita la possibilità dei creditori di compensare con i propri debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso escludendo l’efficacia (verso la massa) della compensazione tutte le volte in cui «il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento» (ovvero, in caso di consecuzione tra procedure concorsuali, dal momento della domanda di ammissione al concordato preventivo).

La Corte di cassazione ha ricostruito la fusione come un atto che, pur determinando l’estinzione di (almeno) uno dei soggetti che vi partecipano (l’incorporata) e la successione (mortis causa) dell’altro (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta un atto tra vivi (le società che vi partecipano), ed è, come tale, senz’altro riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2, l. fall.

Viene formulato, pertanto, il seguente principio di diritto:

«La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, un atto stipulato tra soggetti, in quel momento, ancora esistenti sul piano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, come tale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2, l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione, già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effetto di atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altra società partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest’ultimo».

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