Nullità della domanda di accesso alla liquidazione giudiziale nel procedimento unitario
27 Maggio 2026
Il procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, inserito nella Sezione II del Capo IV, Titolo III del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la cui rubrica è stata sostituita dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, è un procedimento di tipo sommario, uniforme, che per esigenze di semplificazione viene introdotto con ricorso secondo il modello del rito camerale; e ciò a prescindere dal soggetto che propone la domanda. L’art. 37 c.c.i.i., dettato in generale per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, prevede al secondo comma che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. L’art. 40 c.c.i.i., inserito nella Sezione II sul Procedimento unitario, parla espressamente di ricorso: il secondo comma di tale articolo prevede infatti che il ricorso deve indicare l’ufficio giudiziario, l’oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Dunque, non vi sono dubbi sul fatto che la domanda vada proposta con ricorso e che, secondo l’orientamento dottrinale che in questa sede si fa proprio (Lamanna), la forma del ricorso debba ritenersi prescritta a pena di nullità (così in Memento Pratico, Crisi d’impresa e Fallimento, 2026, Lefebvre Giuffrè). Quid iuris se la domanda viene proposta con atto di citazione? La sua inequivocabile nullità può essere sanata? Orbene, posto che l’art. 156 c.p.c. (Rilevanza delle nullità), comma III, prevede che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, è da ritenersi che la domanda introdotta con atto di citazione invece che con ricorso possa essere sanata purché l’atto abbia raggiunto il suo scopo. Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della suprema Corte allorché, intervenute su altri temi (impugnazione, opposizione a decreto ingiuntivo), hanno dettato il principio generale secondo cui l’atto (nella sentenza che si cita, l’appello) “promosso con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria, ex art. 156 c.p.c., alla condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella cancelleria del giudice.” (Cass. civ., SU, 8 ottobre 2013 n. 22848). Nello stesso senso Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2014, n. 10643, secondo cui se l’atto (nel caso di specie un’opposizione agli atti esecutivi) è stato erroneamente introdotto con citazione, l’atto produce gli effetti del ricorso solo se depositato nel rispetto del termine indicato, non essendo sufficiente la mera notificazione entro la medesima data. Dunque, ciò che conta ai fini della sanatoria è che l’atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato e che, quindi, abbia rispettato tutte le previsioni normative che disciplinano la fase procedimentale in cui esso si inserisce. In conclusione, la domanda di accesso alla liquidazione giudiziale deve essere sempre proposta con ricorso ai sensi degli artt. 37 e 40 c.c.i.i. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità della domanda. L’atto può, però, essere sanato se ha raggiunto lo scopo cui è destinato e se, quindi, sono state rispettate tutte le norme di legge che disciplinano la fase del procedimento in cui esso si inserisce. |