Misure protettive emesse dalla Corte d’appello nel giudizio di rinvio
27 Maggio 2026
L’art. 55, comma 6, c.c.i.i. – che, com’è noto, attribuisce alla Corte d’Appello la competenza ad emettere i provvedimenti di cui all’art. 54 commi 1 e 2 con espresso riferimento ai giudizi di reclamo previsti dagli artt. 57 comma 5 e 50 c.c.i.i. – può ritenersi applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche alla peculiare fattispecie avente ad oggetto una richiesta ex art. 54 c.c.i.i. avanzata dalla curatela della liquidazione giudiziale, nelle more del giudizio di rinvio pendente innanzi alla Corte d’Appello a seguito di cassazione della sentenza con cui era stata revocata la pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale, attesa l’eadem ratio legis che giustifica l’interpretazione estensiva del disposto dell’art. 55, comma 6, c.c.i.i., in coerenza con la disciplina generale del procedimento cautelare uniforme e al fine di scongiurare vuoti di tutela per i creditori nella fase che intercorre tra la revoca della liquidazione giudiziale ed il passaggio in giudicato della relativa sentenza. |