La Convenzione Italia-Germania sulla doppia imposizione prevale sulle norme interne
28 Maggio 2026
La Corte di cassazione ha affermato, con ordinanza n. 16134/2026 del 25 maggio 2026, che l'esclusione convenzionale dalla base imponibile disposta dall’ art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della Convenzione tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, prevale sulla disciplina dettata (tra l’altro in termini di credito di imposta) dall’art. 165, comma 8, TUIR Questo il principio di diritto formulato dalla Corte: «L’obbligo incondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entro determinati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’imposta versata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la norma interna (art. 165, comma 8, t.u.i.r.) non può legittimamente limitare l’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lo stesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 169 del d.P.R. n. 917 del 1986 (quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenza del diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole al contribuente), di attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente». Le Convenzioni – come la Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni sui redditi – una volta recepite nel nostro ordinamento interno con legge di ratifica, acquistano, infatti, il valore di fonte primaria, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 117 Cost., la cui efficacia precettiva non po' essere limitata da una norma interna. |