Legittimazione attiva alla Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate al ricorso per cassazione
02 Giugno 2026
La Corte ha valorizzato:
L’attività difensiva dell’Agenzia fiscale è infatti sempre e comunque riferibile non al singolo ufficio periferico ma all’Agenzia delle entrate centrale. Di seguito il principio di diritto formulato dalla Corte: «Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato, deve riconoscersi la legittimazione attiva alla Direzione territoriale dell’Agenzia delle entrate – per il ricorso per cassazione, purché patrocinata dall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre e comunque riferibile l’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale persona giuridica di diritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenzia delle entrate centrale». |