Costituzione di parte civile nel giudizio abbreviato (post Cartabia)

26 Maggio 2026

La questione affrontata dalla Corte di cassazione è la seguente: dopo la riformulazione dell’art. 79 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 è tempestiva la costituzione di parte civile depositata dopo l’ammissione del giudizio abbreviato, ma prima della dichiarazione di apertura della discussione?

Massima

Nel giudizio abbreviato, anche a seguito della novellazione dell'art. 79 c.p.p. ad opera dell'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, la costituzione di parte civile è tempestiva se interviene in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441, comma 2, c.p.p., a condizione che preceda la dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.p.

Il caso

Il pubblico ministero chiedeva il rinvio a giudizio di Tizia, accusandola di aver commesso, in concorso con altri, il delitto di falso ideologico e materiale in atto pubblico (artt. 110, 479 e 476 c.p.), per avere, in qualità di pubblico ufficiale in servizio presso l’unità operativa tutela edilizia della Polizia Locale del Comune di Napoli, redatto un verbale nel quale attestava falsamente l’inesistenza di lavori edili in corso presso i locali di una società.

In udienza preliminare Tizia chiedeva il rito abbreviato. Dopo l’ammissione del rito, ma prima della discussione, si costituiva parte civile il Comune di Napoli, venuto a conoscenza della pendenza del giudizio penale a seguito delle iniziative risarcitorie dei coimputati di Tizia. All’esito del giudizio Tizia veniva condannata. La Corte di appello confermava la condanna, rideterminando la pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Tizia ricorreva per cassazione, eccependo, fra i vari motivi di ricorso, l’inosservanza dell’art. 79 c.p.p. per la mancata esclusione della parte civile, Comune di Napoli, per effetto della tardività della sua costituzione, intervenuta dopo che gli imputati erano stati ammessi al giudizio abbreviato.

La Suprema Corte rigettava il motivo osservando che il giudice dell’udienza preliminare aveva correttamente ritenuto tempestiva la costituzione di parte civile del Comune in quanto effettuata dopo l’ammissione del giudizio abbreviato, ma prima della dichiarazione di apertura della discussione.

La questione

La questione affrontata dalla Corte di cassazione è la seguente: dopo la riformulazione dell’art. 79 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 è tempestiva la costituzione di parte civile depositata dopo l’ammissione del giudizio abbreviato, ma prima della dichiarazione di apertura della discussione?

Le soluzioni giuridiche

L’art. 441, comma 2, c.p.p. stabilisce che «la costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato».

Da tale previsione si suole ricavare che la costituzione di parte civile può intervenire anche dopo che è stato ammesso il rito contratto (Cass. pen., sez. V, 6 giugno 2008, n. 33356, Rv. 241391; Cass. pen., sez. III, 15 giugno 2010, n. 27274, Rv. 247933).

Ammessa, ex lege, una costituzione in corso di giudizio abbreviato, il problema diviene quello di stabilire quale sia il termine finale per un legittimo esercizio dell’azione di danno.

La giurisprudenza di legittimità formatasi prima della riforma Cartabia è costante nel ritenere tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato ex art. 441, comma secondo, c.p.p., purché antecedente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma primo, c.p.p. (ex multis Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2015, n. 12608, Rv. 262774; Cass. pen., sez. IV,  30 maggio 2018, n. 40923, Rv. 273927)

In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti (Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2018-24 settembre 2018, n. 40923, Rv. 273927).

Per giungere a tale risultato si è preso le mosse dal testo dell'art. 79 c.p.p., dedicato al «termine per la costituzione di parte civile», il quale, prima della riforma Cartabia, stabiliva, al comma primo, che «la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484».

Stante il generico richiamo all’art. 484 c.p.p., il termine decadenziale varia a seconda della fase processuale nella quale ci si trovava.

Mentre nel giudizio dibattimentale, atteso il combinato disposto degli artt. 484e 492 c.p.p., la costituzione deve avvenire prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, in udienza preliminare la situazione è regolata dal combinato disposto degli art. 420, comma 2 e 421, comma 1, c.p.p., in base ai quali «il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti» e, conclusi tali accertamenti, «dichiara aperta la discussione». Come si vede, nell'udienza preliminare non esiste una fase procedimentale intermedia tra la costituzione delle parti e la dichiarazione di apertura della discussione. Ecco perché la giurisprudenza ritiene che il termine finale stabilito dalla legge a pena di decadenza per la costituzione di parte civile in sede di udienza preliminare vada individuato nel momento in cui il giudice dichiara aperta la discussione ai sensi dell'art. 421, comma primo, c.p.p. (ora comma 2) (Cass. pen., sez. III, 17 aprile 2002, n. 21408, Rv. 221614, che ha ritenuto tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta ad una udienza a cui il giudice aveva rinviato il processo, senza dichiarare l'apertura della discussione, per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione).

Per quanto concerne, poi, il rito abbreviato, per espresso disposto dell'art. 441, comma primo, c.p.p., si applicano le medesime regole previste per l'udienza preliminare (fatta eccezione per quelle, che qui non interessano, di cui agli artt. 422e 423 c.p.p.). Da ciò deriva che anche nell'udienza nella quale si celebra il giudizio abbreviato le parti si costituiscono ex art. 420 c.p.p. e il giudice procede agli accertamenti relativi.

Come per l'udienza preliminare, la celebrazione del rito abbreviato è bifasica: terminata la costituzione delle parti il giudice dichiara aperta la discussione; non vi è una fase intermedia tra la costituzione delle parti e la discussione, salva l'ipotesi di integrazione probatoria di cui all'art. 441, comma quinto, c.p.p.

Venendo alla sentenza in esame, essa ribadisce il principio con riferimento al mutato contesto normativo.

Occorre, infatti, ricordare che il d.lgs. n. 150/2022 ha riscritto il primo comma dell’art. 79 c.p.p., che nella versione attualmente in vigore prevede che la costituzione di parte civile possa avvenire «per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'art. 554-bis, comma secondo».

Stando alla lettera della norma, la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti segna il momento ultimo entro il quale è possibile esercitare l’azione di danno nell’udienza preliminare. Tuttavia, poiché anche dopo la novella alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale segue, senza soluzione di continuità, l’apertura della discussione, quest’ultima continua a segnare il confine esterno dell’azione civile nei processi che transitano dall’udienza preliminare.

Secondo la Corte, la novella non ha inciso sugli argomenti a sostegno della tesi tradizionale, perché la costituzione di parte civile dopo la conoscenza dell’ordinanza che ha disposto il giudizio abbreviato continua ad esse disciplinata autonomamente dall’art. 441, comma secondo, c.p.p., che è rimasto immutato. 

Questa disposizione, secondo la Corte, consente l’esercizio dell’azione civile nel giudizio abbreviato ai soggetti ai quali il reato abbia recato un danno e che, pur legittimati, non siano stati messi in condizione di costituirsi parte civile in udienza preliminare. Questa evenienza ricorre nei confronti delle persone offese che non abbiano ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare (perché, ad esempio, erroneamente non indicate nella richiesta di rinvio a giudizio), nei confronti dei danneggiati, che non sono destinatari dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. (ex plurimis Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2005-8 giugno 2005, n. 21439, Rv. 231986) e nei casi in cui il giudizio abbreviato sia stato ammesso al di fuori della celebrazione dell’udienza preliminare, come nei casi di giudizio immediato.

Va aggiunto che l’interpretazione dell’art. 441, comma 2, c.p.p., quale norma che consente la possibilità di costituirsi parte civile nel giudizio abbreviato in un momento successivo alla ordinanza ammissiva del rito speciale, è stata ritenuta conforme agli artt. 3e 111 Cost., atteso che solo dopo l’ammissione del rito speciale la persona offesa può valutare se far valere le proprie pretese di natura civilistica in sede penale, e considerato che l'imputato con la formulazione della richiesta di rito contratto è consapevole della possibile presenza, nel giudizio penale, anche della parte civile (cfr. Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 2019, n. 3819, Rv. 278591–01).

Ritiene a Corte che non sia corretto sostenere che vi sarebbe una disparità di trattamento per il fatto che la parte civile può costituirsi nel giudizio abbreviato in un momento successivo all’ammissione del giudizio stesso mentre in fase dibattimentale la costituzione di parte civile può avvenire solo fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti e ciò perché trattasi di fasi processuali completamente differenti tra loro e quindi suscettibili di diversi trattamenti. Del resto, la regolamentazione normativa è ragionevole sol che si pensi che mentre nel giudizio ordinario le parti (sia l'imputato che la persona offesa che volesse far valere in quella sede le proprie pretese di natura civilistica) sono anticipatamente informate della celebrazione del giudizio stesso e quindi possono adeguatamente valutare se costituirsi o meno nel giudizio, il giudizio abbreviato può essere richiesto ed ammesso nel momento in cui il pieno contraddittorio anche con la persona offesa innanzi al giudice non si è ancora costituito (si pensi al caso di richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata a seguito di notificazione di decreto di giudizio immediato), con la conseguenza che sarebbe semmai incostituzionale il profilo opposto, cioè quello di non consentire alla persona offesa di costituirsi parte civile dopo l'ammissione dell'imputato al rito abbreviato e quindi di far valere un proprio legittimo diritto in giudizio. D’altro canto, è conforme a logica che sia riconosciuto il diritto alla persona offesa di valutare liberamente se esercitare le proprie pretese di natura civilistica in sede penale nonché di valutare, a sua volta, se sulla base degli elementi sui quali il giudice sarà chiamato a decidere vi siano possibilità di successo della propria azione e quindi se «entrare» attraverso la propria costituzione nel giudizio abbreviato, così accettandolo ex art. 441, comma 2, c.p.p., oppure «uscirne» ex art. 441, comma quarto, c.p.p., qualora la sua costituzione in giudizio sia già avvenuta. Dal punto di vista dell'imputato nessun pregiudizio deriva dall'assetto normativo in essere in quanto lo stesso è chiamato - per sua libera scelta - a difendersi sul contenuto degli atti (sia nell'ottica penalistica che eventualmente in quella civilistica) e nel momento in cui ha formulato richiesta di ammissione al rito ben sapeva che ciò avrebbe potuto comportare la possibilità di trovarsi in un giudizio nel quale poteva essere presente anche la parte civile.

Osservazioni

La modifica all’art. 79 c.p.p. operata dalla riforma Cartabia limita il momento processuale riservato alla costituzione della parte civile all’interno dell’udienza preliminare prevedendo che la stessa debba intervenire «prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti».

Detto termine è perentorio, essendo previsto, dal capoverso della norma, a pena di decadenza.

Già nella Relazione della Commissione Lattanzi si osservava che «nei procedimenti con udienza preliminare, questa rappresenterà il termine ultimo per la costituzione di parte civile dei legittimati, in modo da consentire a tutte le parti un più effettivo esercizio del diritto alla prova».

La novella avvalla normativamente l’orientamento tradizionale che ravvisava nella dichiarazione di apertura della discussione, che segue alla verifica della regolare costituzione delle parti, lo sbarramento per l’azione civile nell’udienza preliminare.

Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento la costituzione di parte civile era intervenuta dopo la costituzione delle parti e l’ammissione del rito abbreviato, ma prima della dichiarazione di apertura della discussione, perché, trattandosi di danneggiato, egli non aveva avuto una tempestiva e formale conoscenza dell’udienza; ecco perché la sentenza tira in ballo l’art. 441, comma secondo, c.p.p., il cui tenore letterale, rimasto indenne dalla riforma Cartabia, non lascia dubbi sul fatto che la costituzione di parte civile possa intervenire dopo la dichiarazione di ammissione del rito contratto, ma solo se l’interessato ha avuto conoscenza della relativa ordinanza in un momento successivo, come può avvenire nel caso di danneggiato da reato, ma anche nei casi di richiesta di rito speciale formulata prima e fuori dell’udienza preliminare o nel giudizio immediato, nonché nei casi di persona offesa non ritualmente avvisata.

Occorre chiedersi, a questo punto, che cosa accada, invece, quando sia la persona offesa, regolarmente avvisata dell’udienza (altrimenti si ricadrebbe nell’ipotesi disciplinata dall’art. 441, comma secondo, c.p.p.), a costituirsi parte civile dopo l’ammissione del rito. Dal tenore letterale e dalla ratio dell’art. 79 c.p.p. appare evidente che dovrà essere estromessa perché la sua costituzione è tardiva, essendosi ormai conclusa la fase dedicata alla verifica della regolare costituzione delle parti, e non aprendo, l’ammissione del giudizio speciale, una nuova fase di verifica della regolare costituzione del rapporto processuale.

La soluzione non era obbligata prima della riforma Cartabia, potendo la costituzione di parte civile intervenire per l’udienza preliminare, ma anche successivamente fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti nel dibattimento. La precedente formulazione dell’art. 79 c.p.p. consentiva, quindi, di ammettere anche costituzioni successive all’ammissione del rito, e la giurisprudenza aveva coerentemente individuando nell’apertura della discussione il confine esterno dell’azione di danno.

Nel nuovo assetto normativo, tale soluzione non sembra più percorribile, avendo il legislatore individuato nella verifica della regolare costituzione delle parti il momento deputato all’esercizio dell’azione di danno.

Ora, se consideriamo che nell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata fino al momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive (cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 20214, Rv. 259076), può aprirsi uno spazio – che va dalla dichiarazione di apertura della discussione fino alle conclusioni della difesa – durante il quale la persona offesa è decaduta dalla possibilità di costituirsi parte civile, ma il rito può ancora essere chiesto ed ammesso.

Dunque, fuori dai casi di legittima ignoranza dell’udienza preliminare (danneggiato e offeso non ritualmente avvisato), la costituzione di parte civile deve avvenire prima della dichiarazione di apertura della discussione (che non preclude un successivo sbocco processuale alternativo). Superata la verifica della regolare costituzione delle parti non è più possibile per la persona offesa costituirsi parte civile, neppure valorizzando il fatto che l’imputato ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato.

Non può addivenirsi ad una diversa soluzione facendo leva sul disposto dell'art. 441, comma secondo, c.p.p. Come detto, tale disciplina assume uno specifico significato nel momento in cui la persona offesa, venuta a conoscenza dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato e del decreto di fissazione della relativa udienza ai sensi dell'art. 458, comma secondo, c.p.p., decide di costituirsi parte civile alla predetta udienza (ovviamente nella fase della costituzione delle parti) così accettando il rito stesso ed i suoi effetti anche in ordine alle questioni di natura civilistica. Quando, invece, la richiesta di giudizio abbreviato viene formulata nel corso dell'udienza preliminare prima delle conclusioni delle parti è evidente che la conseguente ordinanza di ammissione al rito è stata pronunciata in un momento in cui la fase di costituzione delle parti in udienza si è già conclusa e la «conoscenza» della stessa è in re ipsa essendo le parti presenti all'atto della sua pronuncia. Appare, infatti, illogico oltre che distonico con il regolare funzionamento dell'udienza, ipotizzare che un soggetto non presente alla fase di costituzione delle parti in udienza possa comparire in un momento successivo alla pronuncia dell'ordinanza, mentre l'udienza è in corso, e costituirsi parte civile.

Tale soluzione trova confronto nel dettato di cui al comma 4 dell'art. 441 c.p.p., secondo il quale «se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 3». Ciò non può che fare riferimento proprio all'ipotesi dell'udienza preliminare, cioè all'ipotesi in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta «per l'udienza preliminare» (cioè prima di essa) o al momento della costituzione delle parti nell'udienza preliminare, entrambi momenti in cui la costituenda parte civile non era ancora a conoscenza del fatto che si sarebbe proceduto con le forme del rito abbreviato, rito che ha il potere di non accettare ex art. 441, comma quarto, c.p.p. In sostanza, l'art. 441, comma secondo, c.p.p. appare ragionevolmente applicabile nelle sole ipotesi in cui l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato sia stata emessa fuori udienza e quindi prima che la parte civile si sia costituita ex art. 79, comma primo, c.p.p., mentre per quanto riguarda l'udienza preliminare la costituzione di parte civile deve avvenire nella fase di cui all'art. 420 c.p.p., salva la possibilità per la stessa, qualora venga emessa in udienza l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, di «uscire» dal procedimento ex art. 441, comma 4, c.p.p.

In definitiva, il principio di diritto elaborato dalla sentenza in esame sembra condizionato dalle peculiarità del caso di specie (danneggiato venuto casualmente a conoscenza della pendenza del giudizio abbreviato) e non può essere generalizzato ai casi di persone offese ritualmente avvisate dell’udienza preliminare.

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