Cessazione della materia del contendere: breve storia di un istituto giurisprudenziale

27 Maggio 2026

La cessazione della materia del contendere, come noto, è una figura di creazione giurisprudenziale che viene utilizzata, nell’ordinamento processuale civile, quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse delle parti alla sua prosecuzione e, pertanto, il giudice deve mettere un “punto” al procedimento.

Premessa

Diversamente dalla giurisdizione amministrativa e tributaria, dove la cessata materia del contendere è «codificata» dalla normativa processuale di quelle giurisdizioni, nell’ordinamento processuale civile la cessazione della materia del contendere «aleggia» tra gli istituti processuali vigenti senza avere ancora una sua collocazione precisa all’interno del codice di procedura civile e ciò impone alla giurisprudenza di intervenire continuamente per delimitarne il perimetro applicativo.

La cessazione della materia del contendere: le origini

La cessazione della materia del contendere è entrata, per la prima volta, nella legislazione, con la legge n. 1034/1971, che l'ha prevista nel processo amministrativo quando «entro il termine per la fissazione dell'udienza, l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente» (art. 23, comma 7) e che, comunque, non è stata ritenuta esaustiva di tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, tanto è vero che la giurisprudenza amministrativa è assolutamente costante nel ritenere che la norma non ha fatto venire meno l'istituto dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a cui è fatta da sempre conseguire la cessazione della materia del contendere, stante la persistente sua autonomia concettuale nel giudizio amministrativo (vedasi, tra le tante: Cons. St., sez. IV 30 aprile 1998 n. 709; Cons. St., sez. IV, 9 febbraio 1982 n. 64; T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 20 novembre 1996 n. 1031; T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 1 agosto 1996 n. 614). Il d.lgs. n. 546/1992, in tema di nuovo contenzioso tributario, ha, poi, espressamente previsto la cessazione della materia del contendere quale causa di estinzione del processo affiancandola ai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge (art. 46, comma 1) e contrapponendola alle ipotesi di estinzione per rinuncia al ricorso (art. 44) e a quella per inattività delle parti (art. 45).

Nell’ordinamento processuale civile, invece, nessuna norma disciplina la cessazione della materia del contendere che, invece, resta una figura «codificata» dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. La cessata materia del contendere ha compiuto i primi passi nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza fin da Cass. civ. 19 gennaio 1954, n. 92 e poi nel prosieguo adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi (ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione) sicché è da dire che la stessa è divenuta diritto vivente, mentre è da ritenere che non abbia avuto successo il tentativo operato da Cass. civ. 15 giugno 1996, n. 5516 di espungerla dal sistema per non essere un istituto dell'ordinamento processuale civile, non essendo prevista nè esplicitamente nè implicitamente da alcuna disposizione codicistica o da una qualche legge speciale, sulla base anche del rilievo che il codice di rito prevede altre formule terminative del processo che nel loro complesso assolvono a funzioni tra le quali può ben ricomprendersi il soddisfacimento degli interessi che la prassi giudiziaria sottende alla richiesta ed all'adozione di un provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere.

La cessazione della materia del contendere nella giurisprudenza

La «cessazione della materia del contendere» è, come detto, una formula corrente nella prassi giurisprudenziale ma non può dirsi che costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata. Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Ma, una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice dei procedura civile. Cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza. In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale provvederà ad emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. In definitiva la cessazione della materia del contendere si ha con la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto forma oggetto della controversia (Cass. civ. , sez. II, 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 1995, n. 3265).

Secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza di cessazione della materia del contendere ha natura dichiarativa  e viene, in sostanza, dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La Cassazione civile, con l’importante decisione a Cass. civ., sez. un., del 28 settembre 2000, n. 1048, ha infatti affermato che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa. In caso di contrasto delle parti sulla regolamentazione delle spese di lite il giudice procederà alla liquidazione delle stessa sulla base del principio della «soccombenza virtuale».

In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni quali: - l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. civ. 29 aprile 1974 n. 1218; Cass. civ. 9 luglio 1997 n. 6226); - il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. civ. 29 aprile 1974 n. 1216; Cass. civ. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. civ. 12 dicembre 1975 n. 4151); - la successione di leggi (Cass. civ. 8 luglio 1960 n. 1813); - lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. civ. 14 novembre 1977 n. 4923); - la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale (Cass. civ. 12 maggio 1981 n. 1442; Cass. 3 febbraio 1990 n. 740; Cass. civ. 4 aprile 1997 n. 2944) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ. 28 gennaio 1980 n. 661; Cass. civ. 18 agosto 1992 n. 9592; Cass. 19 giugno 1996 n. 5664) oppure dell'interdicendo nel processo di interdizione (vedasi Cass. 22 febbraio 1989 n. 1001), ovvero del soggetto ingiunto in materia di sanzione amministrativa ( tra le tante, Cass. civ. 21 febbraio 1991 n. 1873; Cass. civ. 29 maggio 1993 n. 6048; Cass. civ. 5 aprile 1996 n. 3196); - la morte del magistrato incolpato in sede di procedimento disciplinare (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 1993 n. 2674) o il suo collocamento a riposo (Cass. civ., sez. un., 26 maggio 1995 n. 5805); - la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. civ. 27 febbraio 1998 n. 2197; Cass. civ. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. civ. 6 giugno 1998 n. 5594).

Tutte le situazioni anzidette, che hanno portato ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, hanno come elemento comune il fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio (diversamente, infatti, la domanda sarebbe inammissibile), sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia. È, inoltre, da ricordare che, nella prassi giudiziaria, a tale pronuncia si ricorre anche: - quando, per difetto dei requisiti, non può procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, pur emergendo dagli atti il venire meno dell'interesse della parte ad una pronuncia di merito; - in sede di giudizio di cassazione (Cass. civ. 14 febbraio 1991 n. 1538; Cass. civ. 11 settembre 1996 n. 8219), anche d'ufficio, «quando sia stata ritualmente acquisita al processo, ovvero risulti concordemente ammessa dalle parti dalla quale emerga l'avvenuta cessazione di ogni contrasto fra le stesse» (Cass. civ. 1 dicembre 1992 n. 12826; Cass. civ. 7 maggio 1993 n. 5286; Cass. 16 settembre 1995 n. 9781; Cass. civ. 15 maggio 1998 n. 4919); - viene prodotto in giudizio un accordo transattivo intercorso tra le parti del giudizio che “mette fine” alla res litigiosa; - viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che attribuiva un determinato diritto da azionare eventualmente in un giudizio; - viene prodotto in giudizio il provvedimento di autotutela dell’amministrazione convenuta che annulla l’avviso di addebito o l’ordinanza-ingiunzione impugnata.

Conclusioni

La cessata materia del contendere resta, ancora, una figura ignorata dal codice di rito. I principi enunciati dalla giurisprudenza devono ritenersi granitici anche se la peculiarità di talune fattispecie impone alla Suprema Corte di «sottolinearli» sempre di più. La «natura» di questa formula terminativa del giudizio (se di rito o di merito) e le conseguenze in tema di giudicato e di liquidazione delle spese sono, ancora, più attuali che mai. 

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