Una proposta di legge per la modifica della disciplina sul sovraindebitamento

La Redazione
28 Maggio 2026

La proposta A.C. 2885 mira a colmare lacune di tutela, uniformare disomogeneità territoriali e risolvere criticità procedurali riscontrate nell’esperienza applicativa del Codice. Particolarmente significativa è la modifica che consentirebbe l’accesso al piano del consumatore anche ad ex imprenditori e professionisti.

Si trova attualmente al vaglio della Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati una proposta di legge indicata «Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di tutela del debitore meritevole» (A.C. 2885).

Si tratta di un unico articolo che, se approvato, introdurrebbe diverse nuove norme all’interno del Codice della crisi, con particolare riferimento alla disciplina sul sovraindebitamento.

L’esigenza di modificare la disciplina sul sovraindebitamento nasce – si legge nel preambolo alla proposta – dall’esperienza applicativa del Codice, che ha evidenziato persistenti lacune di tutela, disomogeneità territoriali e criticità procedurali che hanno riducono l’effettività degli strumenti di nuova introduzione.

Le modifiche e integrazioni al Codice hanno dunque l’obiettivo di rafforzare la funzione protettiva e riequilibratrice delle procedure di sovraindebitamento assicurando, sempre nel rispetto dei diritti dei creditori, maggiore uniformità applicativa, certezza dei tempi, e trasparenza e tutela del debitore meritevole.

In particolare, queste sono le principali novità portate dalla proposta di legge:

  • (nuovo art. 54-bis) Introduzione di un meccanismo di sospensione “di diritto” (per non più di 180 giorni) delle azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore, nonché delle procedure di esecuzione forzata pendenti, dal momento della presentazione della domanda di accesso a una delle procedure di sovraindebitamento (momento nel quale il debitore rimane, attualmente, esposto ad azioni individuali dei creditori i cui effetti possono essere irreversibili).
  • (nuovo art. 67-bis) Chiarimenti, ai fini dell’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in relazione alla nozione di “consumatore”: vi rientra anche la persona fisica che abbia cessato in via definitiva un’attività d’impresa o una professione, da almeno sei mesi prima del deposito della domanda, purché il debitore tragga la propria sussistenza prevalente da redditi da lavoro subordinato, parasubordinato o assimilati. Il piano può comprendere anche debiti di origine mista, purché riferibili a obbligazioni sorte anteriormente alla cessazione dell’attività o della professione e non ricorrano le condizioni soggettive ostative all’articolo 69
  • (nuovo art. 69-bis) Introduzione, a scopo di uniformare le prassi, di «Linee guida per l’uniformità dei criteri di accesso» alle procedure di sovraindebitamento, redatte dal Ministro della giustizia.
  • (nuovo art. 69-ter) Introduzione, sempre per garantire uniformità, di «Livelli essenziali di servizio degli organismi di composizione della crisi» con decreto del Ministro della giustizia. Il riferimento è in particolare a tempi massimi di presa in carico delle domande da parte degli OCC, termini di svolgimento delle attività istruttorie obblighi annuali di pubblicazione dei carichi di lavoro e degli indicatori di qualità della prestazione.
  • (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 269) Razionalizzazione della documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e introduzione di un termine di centoventi giorni per la redazione della relazione particolareggiata da parte dell’OCC, decorrente dalla comunicazione di completezza della documentazione.
  • (nuovo comma 1-bis dell’articolo 283) Chiarimenti circa la nozione di incapienza ai fini dell’accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente: è da valutare con riferimento al reddito netto effettivamente disponibile, determinato al netto di pignoramenti, cessioni del quinto della retribuzione, deleghe di pagamento e ogni altra trattenuta obbligatoria prevista dalla legge o da contratto.

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