Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, violazione del pactum fiduciae e impugnazione della delibera assembleareFonte: Trib_Bari_25_maggio_2026.pdf
28 Maggio 2026
In tema di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, nel caso in cui il fiduciante abbia espresso istruzioni di voto favorevole alla deliberazione ma la fiduciaria abbia espresso in assemblea voto contrario, il voto giuridicamente rilevante è quello effettivamente espresso in assemblea dal fiduciario e tale voto, essendo contrario, integra il requisito del mancato consenso richiesto dall’art. 2479-ter c.c. Pertanto, non può ritenersi preclusa l’azione di impugnazione della fiduciaria, essendo irrilevante, verso la società, la difformità tra il voto espresso e le istruzioni del fiduciante, la quale rileva esclusivamente sul piano interno del rapporto fiduciario. Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare nel quale il socio di minoranza (parte 1) aveva convenuto in giudizio la società per chiedere, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della delibera e l’annullamento, nullità o inefficacia della stessa. La convenuta eccepiva, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, fondando l’eccezione sulla circostanza che, sebbene la relativa partecipazione sociale risultasse intestata fiduciariamente ad una società fiduciaria (che aveva espresso voto contrario in assemblea e poi proposto impugnazione), la titolarità sostanziale era riferibile al fiduciante, il quale avrebbe espresso istruzioni di voto favorevole alla delibera impugnata. Il tribunale ricorda che, «in generale, nel caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, il pactum fiduciae opera sul piano dei rapporti interni tra fiduciante e fiduciario, mentre nei rapporti esterni (e dunque nei confronti della società) la qualità di socio e la conseguente titolarità dei diritti amministrativi è riconosciuta in capo all’intestatario formale». Dunque, nella vigenza della regola – pacifica – per cui il socio che abbia votato favorevolmente (e dunque abbia “consentito”) non è legittimato ad impugnare la deliberazione per annullabilità, nel caso in cui il fiduciario abbia espresso voto contrario in violazione delle istruzioni ricevute dal fiduciante – rilevando il vincolo fiduciario esclusivamente sul piano interno – il voto giuridicamente rilevante è quello effettivamente espresso in assemblea dal fiduciario. Come anticipato non può, pertanto, ritenersi preclusa l’azione di impugnazione da parte della fiduciaria. |