Brevi appunti sulla tutela dei lavoratori nella Composizione negoziata
Riccardo Girotto
29 Maggio 2026
Il contributo indaga la portata della tutela della popolazione aziendale nella Composizione negoziata della crisi, interrogandosi sulla compatibilità tra la disciplina dello strumento negoziale previsto dal Codice della crisi e i tempi e le forme resi obbligatori dai presidi giuslavoristici.
Introduzione
La composizione negoziata della crisi si dichiara spontaneamente estranea alle procedure concorsuali, stante la propria funzione di farmaco atto semmai a prevenire il dissesto.
Si tratta di uno strumento che offre una soluzione alla crisi vestendosi da cura preventiva, praticabile tramite accordi con i creditori, rispetto a situazioni croniche che solo un imposto automatic stay consente di superare.
Ancora, la vigilanza di soggetti terzi rispetto all’impresa in crisi risulta dichiaratamente attenuata, fungendo più da assistenza, tramite professionista esperto, che da commissariamento gestorio. La CNC, quindi, non dispone alcuno spossessamento, nemmeno marginale, del plesso aziendale (in questo senso cfr. l’art. 21, comma 1, c.c.i.i.).
Al cospetto di queste condizioni, riassunte solo per semplificazione introduttiva, ci si interroga circa la reale portata della tutela della popolazione aziendale, posto che la prevalente valorizzazione del creditore rispetto al dipendente, soprattutto ove si tratti di soggetti non sovrapposti, è sempre stata cara all’ambito concorsuale, tanto da non permettere il dialogo tra le discipline giuslavoristica e fallimentare, ma tale tutela va approfondita declinando le caratteristiche tipiche della CNC.
L’impennata del ricorso allo strumento negli ultimi tre anni, considerato che, secondo unioncamere, le procedure si sono triplicate dal 2023 al 2025, oltre a promuoverne l’efficacia, obbliga a sensibilizzare gli operatori del diritto della crisi verso l’approfondimento dei risvolti anche nei confronti del personale in forza, così da governarlo adeguatamente.
Degna di segnalazione l’ulteriore investitura della CNC offerta dal Correttivo-ter, che ha agevolato il ricorso anche a situazioni di crisi e insolvenza, casi estranei alla prima ratio ispiratrice, finanche alla pendenza di un’istanza di liquidazione giudiziale. Ne deriva che ora come non mai gli operatori della crisi d’impresa si trovano al cospetto dello strumento principe per l’avvio di soluzioni risolutive della crisi e non solo preventive della stessa.
Composizione negoziata e assenza di deroghe
Il tema lavoristico rileva in quanto lo strumento qui commentato non offre alcuna deroga alla gestione del personale dipendente, e basterebbe questo lapidario assunto per giustificare un commento estremamente sintetico. Eppure, gli articoli del Codice della crisi a supporto della CNC si spingono a rafforzare la tutela del lavoratore subordinato con modalità quasi tautologica.
Indiscutibile la continuità del rapporto, non si vede infatti come potrebbe essere altrimenti stante l’assenza di finalità liquidatoria. L’art. 22, comma 1, lett. d) preme comunque per riaffermare come in CNC anche il trasferimento d’azienda risulta presidiato dalla tutela di cui all’art. 2112 c.c.
Anche in tema di valorizzazione dei crediti la regolamentazione della CNC offre al credito del dipendente tutela specifica, andando espressamente a prevedere all’art. 18, comma 1, l’esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive.
Nessuno spazio quindi per l’interprete nella ricerca di una gestione flessibile del personale ancorché finalizzata al rapido superamento della crisi. Le soluzioni possibili dovranno sempre tener conto del granitico mantenimento della stabilità dei rapporti di lavoro e dell’impossibilità di alleggerirne i crediti.
Tempi rapidi per affrontare la crisi, ma non per il diritto del lavoro
L’introduzione di questo strumento finalizzato ad una rapida composizione della crisi trova la sua ragione nell’art. 2086 c.c., il quale sancisce che «…L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale…».
Per rispettare il dettato normativo (“senza indugio”) non vi è dubbio che la celerità dell’intervento rappresenta un valore assoluto che, ahimè, mal si concilia con interventi che riguardino i dipendenti.
Ogni azione giuslavoristica, infatti, rispetta termini e procedure gravose, tutt’altro che brevi. La funzione protettiva dei lavoratori affidata al diritto del lavoro impone riflessioni e confronti diluiti nei tempi al fine di attenuare l’impatto collettivo, quindi sociale, ma anche individuale, quindi personale, di tutte le azioni individuate per alleggerire il peso del costo del lavoro per le aziende in perdita.
La CNC, con l’ambizione di non snaturare la natura in bonis dell’azienda, garantisce l’accesso a tutti gli ammortizzatori sociali attivabili a seconda delle specifiche caratteristiche e una volta soddisfatte le precise condizioni.
Ovviamente la particolarità di questa concessione, stante l’impossibile contrazione dei tempi di avvio, pone seri problemi di rispetto delle procedure e di esito del confronto sindacale, che mal si conciliano – appunto - con l’auspicabile speditezza dell’intervento.
L’autorizzazione è un obbligo, o forse no
Pur escludendo contaminazioni concorsuali, non può sottacersi quanto gli obblighi procedurali impongano comunque all’imprenditore che avvia la CNC una sorta di vigilanza esterna, dettata dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione del tribunale quale condizione necessaria al compimento di determinati atti.
Testualmente l’art. 22, comma 1, lett d), c.c.i.i. imporrebbe l’autorizzazione preventiva del tribunale in caso di trasferimento d’azienda o di un ramo di questa. Posto che la continuità indiretta, così come per le procedure di regolazione, anche nella CNC rappresenta un valido porto dove attraccare in caso di tempesta, il passaggio autorizzativo appare ultroneo perché potrebbe ostacolare l’interesse di possibili compratori trattandosi di passaggio, anche temporalmente, aggiuntivo ai vincoli procedurali che corredano le fasi preventive alla circolazione aziendale.
Volendo paragonare tale aspetto al cambio di titolarità della comune azienda in bonis, ove l’operazione risulta non interessata da veti di soggetti terzi, il rischio concreto è che l’imprenditore in difficoltà che abbia individuato nell’operazione straordinaria la cura allo stato di tensione, opti per evitare l’avvio della composizione negoziata, procedendo autonomamente nella trattativa strumentale al trasferimento.
Qualora la prassi descritta dovesse diffondersi, il ricorso alla CNC diverrebbe una soluzione residuale. Sul punto, notevole importanza assume un recente orientamento giurisprudenziale che, in alcune pronunce di merito, qualifica come superflua l’autorizzazione preventiva, qualora si tratti di mero affitto e non di cessione.
Allo stesso modo la giurisprudenza assegna all’autorizzazione, in via interpretativa, il solo effetto derogatorio all’applicazione dell’art. 2560 c.c.
La deroga de qua rappresenta, infatti, per parte della dottrina prevalente, la giustificazione al veto del tribunale. È quasi unanime l’interpretazione che ritiene comunque possibile il trasferimento in assenza di passaggio autorizzativo, qualora non interessi la disapplicazione dell’art. 2560 c.c.
Pertanto: in caso di trasferimento preventivo rispetto all’avvio della CNC, così come in caso di affitto indipendentemente dal momento dell’attuazione, e in caso di trasferimento non interessato alla deroga dell’art. 2560 c.c., alcuna autorizzazione dovrà essere richiesta, mentre in caso di cessione di azienda (o ramo di questa) coinvolta dalla CNC, residua l’obbligo preventivo di autorizzazione.
Le relazioni sindacali e l’estensione degli obblighi informativi
L’interesse al confronto da parte delle OOSS risulta incrementale, tanto più la crisi si acuisce. Non potrebbe essere altrimenti, considerato il rischio di destabilizzazione dei rapporti di lavoro in tale situazione. Dal punto di vista delle relazioni sindacali, quindi, le consultazioniin tempo di crisi assumono valore essenziale.
Diversamente, dal punto di vista della composizione, il superamento della crisi e il rispetto degli interventi “senza indugio”, impongono scelte rapide ed esecuzioni puntuali.
Il legislatore della crisi (volutamente?) ha scelto di affrontare il tema del contrasto disciplinare nel modo meno conciliante possibile, proponendo infatti un aggravio procedurale proprio nel caso di ricorso alla CNC, tanto da inserire un obbligo di consultazione aggiuntivo, ma cedevole, rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dai CCNL per le aziende in bonis. Testualmente l’art 4, comma 3, c.c.i.i.prevede che: «…Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio…».
Al fine di attenuare l’impatto di tale previsione, che potrebbe risultare deflagrante tanto nei tempi di esecuzione, quanto nella pubblicità della condizione aziendale, il legislatore richiama un principio di riservatezza tipicamente aderente alle logiche concorsuali, ma totalmente contrastante con l’azione sindacale che governa le consultazioni.
L’obbligo di riservatezza nella gestione delle trattative pare un richiamo evasivo, considerato come le OOSS in caso di crisi utilizzino proprio come arma d’ingaggio l’emersione pubblica delle vertenze. Parlare di riservatezza di fronte al confronto sindacale che, al contrario, dovrebbe poggiare su principi di trasparenza e informazione, sembra davvero un ossimoro oltre che, nella sostanza, un obiettivo oltremodo utopistico.
Diversamente dalla previsione di confronto sindacale ad hoc, stante il tenore letterale, l’avvio preventivo delle liturgie ex art. 47, comma 1-bis, l. n. 428/1990 introdotto sempre dal Codice della crisi, non dovrà applicarsi ai casi di trasferimento di azienda soggetta alla CNC.
Tale attenuazione procedurale per gli acquirenti anche solo ipotetici, se da un lato evita il proliferare di trattative che potrebbero poi risultare sterili a fronte di spendita di tempo prezioso, dall’altro obbliga necessariamente a posticipare l’avvio della procedura ex art. 47, comma 1, L. 428/1990 al momento successivo all’aggiudicazione.
Conclusioni
Concludendo, senza timore di smentita, possiamo affermare che lo strumento della CNC, così come pare agevolare i profili organizzativi e finanziari delle aziende che intendono superare la tempesta, non pare altrettanto indulgente nei confronti dei passaggi resi obbligatori dai presidi giuslavoristici.
Una ratio chiara, che non semplifica le soluzioni percorribili, ma che rende oltremodo certo l’effetto che ogni passaggio potrà provocare sui rapporti di lavoro: nessun effetto, appunto.
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Sommario
Tempi rapidi per affrontare la crisi, ma non per il diritto del lavoro
L’autorizzazione è un obbligo, o forse no
Le relazioni sindacali e l’estensione degli obblighi informativi