La responsabilità per le obbligazioni societarie dopo la scissione: responsabilità sussidiaria tra scissa e beneficiarie

29 Maggio 2026

La Suprema Corte si occupa della tutela dei creditori della società che abbia operato una scissione delineando il criterio per l’individuazione del soggetto chiamato a rispondere dell’obbligazione, in base all’attribuzione patrimoniale del rapporto da cui originando il credito in sede di progetto di fusione e ripercorrendo i presupposti per la responsabilità sussidiaria solidale parziale di tutte le società coinvolte, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2506-quater c.c.

Massima

Nel caso di scissione societaria, delle obbligazioni sociali risponde la società a cui, in base al progetto di fusione, sia stato attribuito o in capo alla quale sia rimasto il rapporto patrimoniale da cui deriva l’obbligazione che il creditore fa valere. Ai sensi dell’art. 2506-quater, comma 3, c.c, tutte le società coinvolte nell’operazione scissione rispondono in via solidale e sussidiaria, nel caso di inadempimento della società chiamata a rispondere dell’obbligazione sorta anteriormente alla scissione, nei limiti del patrimonio loro assegnato in sede di scissione; ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione. Ove la scissione intervenga nel corso del giudizio, l’estensione del contraddittorio alle società beneficiarie nel giudizio di appello non costituisce una domanda nuova, ma un effetto processuale direttamente conseguente alla modificazione soggettiva prodotta dalla scissione che dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale.

Il caso

La Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto un contratto preliminare di compravendita sottoscritto tra il soggetto promissario acquirente  - ricorrente in cassazione - e una società, pronunciando la condanna di quest’ultima alla restituzione a favore del primo del doppio della caparra ricevuta e dichiarando inammissibili le domande che il promissario acquirente, nel corso del giudizio di impugnazione, aveva proposto nei confronti delle due società neo-costituite risultanti da una parziale scissione (avvenuta mentre pendeva il giudizio e non dichiarata) della società promittente venditrice, sul presupposto della loro responsabilità solidale con la società scissa, originaria debitrice. In particolare, nel caso di specie, in forza del progetto di scissione, il debito derivante dal preliminare era rimasto nel patrimonio della società scissa originaria debitrice e promittente venditrice, mentre il bene immobile oggetto del preliminare era stato trasferito ad una delle due società neo-costituite beneficiarie.

Le questioni

La sentenza in commento si occupa della tutela del creditore sociale nel caso di scissione con costituzione di nuove società, in particolare delle condizioni in presenza delle quali le società coinvolte nella scissione siano chiamate a rispondere in via solidale delle obbligazioni della originaria debitrice ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2506 quater c.c.. Viene affrontato anche il tema processuale di ammissibilità della domanda nuova nei confronti delle società coinvolte nella scissione, essendo questa intervenuta nel corso del giudizio.

Osservazioni

La Corte parte da una premessa generale in tema di scissione parziale, ricordando l’onere per la società scorporante di identificare puntualmente il patrimonio che viene conferito alla beneficiaria neo-costituita e quello che resta, invece, nella scissa, ai sensi dell’art. 2506-bis c.c. e ciò poiché, una volta eseguite le formalità pubblicitarie (che hanno lo scopo, come noto, di consentire ai creditori di presentare opposizione al progetto di scissione), delle obbligazioni risponde la società cui i relativi rapporti giuridici sono stati trasferiti per effetto della scissione, ai sensi del primo comma dell’art. 2506-quater c.c.. La sorte delle obbligazioni originariamente a capo della scissa quindi, può essere di essere assegnata (transitando nel patrimonio della beneficiaria) o di rimanere nel patrimonio della società originaria.

Alla regola per cui dell’obbligazioni inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponda il società cui la stessa sia stata attribuita (o presso la quale sia rimasta) vi è un’importante eccezione: il terzo comma dell’art. 2506-quater prevede una responsabilità solidale parziale e sussidiaria di tutte le società coinvolte nell’operazione straordinaria di scissione nel caso in cui la società che dovrebbe rispondere dell’obbligazione (per essere alla stessa stata attribuita la relativa posta patrimoniale) sia inadempiente, responsabilità limitata alla quota di patrimonio netto spettante alle beneficiarie al momento della scissione. Questo meccanismo di solidarietà scatta per effetto della scissione, tanto se la posta da cui origina l’obbligazione inadempiuta sia rimasta trattenuta nel patrimonio della scissa quanto nel caso in cui sia stata assegnata ad una società beneficiaria e ciò poiché lo scopo della norma è la tutela dei creditori, indipendente dal fatto che il debito originario sia rimasto o meno nel patrimonio della società scissa. Questo meccanismo di responsabilità solidale è cosa diversa dall’opposizione del creditore al progetto di fusione e prescinde dalla proposizione della stessa, anzi i due strumenti di tutela possono cumularsi tra loro nel caso in cui l’opposizione non sortisca effetto.

Nel cassare la sentenza di appello, la Suprema Corte evidenzia che questa ha errato nel ritenere che delle obbligazioni derivanti dalle poste assegnate in sede di scissione risponda solo la società cui le poste sono state assegnate, potendo valere un siffatto assunto solo ove ad essere fatto valere sia un diritto di sequela su un immobile (ad esempio del creditore ipotecario, quindi caratterizzato da infungibilità), ma non è così, come nel caso di specie, in cui ad essere fatto valere è un diritto di credito pecuniario per definizione fungibile. Questo, benché sorto e rimasto in capo alla scissa può essere fatto valere nei confronti di tutte le società partecipanti all’operazione di scissione.

Dal punto di vista processuale, essendo la scissione intervenuta nel corso del giudizio, secondo la Suprema Corte deve esse consentita l’estensione della domanda, che non muta per petitum e causa petendi, alle società neo-costituite e che è un effetto processuale collegato agli effetti sostanziali della scissione stessa. Invero, la responsabilità solidale prevista dall’ultimo comma dell’art. 2506-quter c.c. ha quale antecedente logico, cui è legata da un rapporto di pregiudizialità, l’accertamento dell’inadempimento della società cui è stato assegnata la posta patrimoniale da cui origina l’obbligazione inadempiuta, dando così luogo, nel giudizio di impugnazione, a un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause.

Conclusioni

La Suprema Corte con la sentenza n. 32551/2025 in commento ha chiarito, sistematicamente, la disciplina della responsabilità nel caso in cui una società sia interessata da un’operazione di scissione.

Il creditore dovrà rivolgersi, in prima battuta, a quella tra le società coinvolte cui sia stato attribuito il rapporto patrimoniale da cui deriva il debito o alla società scissa se è rimasto alla debitrice originaria e solo in caso di inadempimento potrà far valere la responsabilità solidale parziale e sussidiaria di tutte le altre società, che rispondono quindi con beneficium ordinis e nei limiti del loro patrimonio. Al creditore è dato uno strumento di tutela patrimoniale che tende a neutralizzare gli effetti “parcellizzanti” del patrimonio della scissa ed evitare effetti pregiudizievoli, o eventualmente abusivi, per le ragioni creditorie.

Si tratta di un meccanismo di garanzia, concreta ed effettiva e di ciò vi è conferma nel profilo processuale: la domanda non è da intendersi come “nuova” ove sopravvenga la scissione rispetto all’introduzione del giudizio, ma dipendente e connessa rispetto a quella nei confronti della società tenuta al pagamento del debito. La Suprema Corre si premura di precisare che la responsabilità solidale prescinde dall’esperimento dell’opposizione alla scissione: e viene da dire che ne è, in certo qual modo, il rimedio postumo volto a neutralizzare parzialmente gli effetti patrimoniali della scissione.

La disciplina delineata dalla pronuncia in commento merita un’integrazione: il presupposto nel caso in esame è, appunto, la chiarezza dell’attribuzione del diritto patrimoniale che o resta alla scissa o è trasferito ad una società neo-costituita. Ebbene, nel caso in cui dal progetto di fusione l’attribuzione risulti incerta, l’art. 2506-bis c.c. prevede la responsabilità solidale per debiti non specificamente e chiaramente attribuiti in sede di scissione, nei limiti del valore del patrimoni netto trasferito. Sul punto si segnala il recente arresto del Tribunale di Roma del 27 gennaio 2026 in un caso in cui il rapporto controverso nasceva tra la scissa e la neocostituita, quest’ultima debitrice opponente all’ingiunzione della scissa per il debito da regresso (la scissa aveva pagato gli oneri si sanatoria di un immobile assegnato alla scissa). Il Tribunale, nel caso di specie, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto statuendo nel senso della non incertezza della attribuzione patrimoniale (in quel caso dell’immobile) in sede di fusione, ma ha ripercorso la regola di assegnazione legale suppletiva delle poste patrimoniali di cui all’art. 2506-bis c.c. che ha rilievo anche quale riparto interno tra le società interessate dalla scissione.

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