Esdebitazione del sovraindebitato incapiente e debiti oggetto di accertamento giudiziale

01 Giugno 2026

È possibile inserire nella debitoria di una esdebitazione del debitore incapiente anche l'ammontare di un presunto debito ancora oggetto di accertamento giudiziale? Se questo debito dovesse essere accertato con sentenza successiva al deposito del ricorso ex art. 283, rientra tra i crediti inesigibili?

Si osserva subito che l’art. 283 d.lgs. n. 14/2019 (d.lgs. n. 14/2019) e la giurisprudenza più recente non offrono una soluzione al quesito posto.

L’art. 283 d.lgs. n. 14/2019, che disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ovvero del debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità nemmeno in prospettiva futura e che pertanto non può accedere ad una procedura di liquidazione del suo patrimonio (circostanza che in passato aveva portato ad escludere per tale debitore la possibilità di accedere a questo beneficio), gli consente di chiedere al Giudice, tramite l’OCC, una volta sola nel corso della sua vita, di accedere all’esdebitazione al ricorrere di determinati presupposti.

Non è questa la sede per una disamina dei presupposti e della procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (rinviando a tale riguardo al contributo “Sovraindebitamento: esdebitazione del sovraindebitato incapiente (CCII)” di R. Guidotti e A. Mariani pubblicato il 24 marzo 2026 su IUS Crisi di impresa), ma - per quanto di interesse al fine di rispondere al quesito posto – si osserva che la norma in questione afferma soltanto, al comma 3, che la domanda di esdebitazione deve contenere “l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute”.

Non è prevista una procedura di accertamento dello stato passivo formalizzata, come nel caso della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, e nemmeno una sorta di “ammissione dei crediti con riserva”, soluzione che potrebbe risolvere la questione sottoposta: d’altronde l’esdebitazione non è una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, sostanziandosi unicamente in un beneficio attribuito al debitore in presenza di alcuni requisiti.

La domanda di esdebitazione deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell’OCC, che – inter alia – dovrà esprimere, ai sensi dell’art. 283, comma 4, d.lgs. n. 14/2019, una “valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. Nella propria relazione l’OCC, così come indicato anche nel Quaderno “Liquidazione controllata, esdebitazione, debitore incapiente” della commissione crisi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma del giugno 2025, dovrà essere indicata anche la situazione debitoria di dettaglio, sulla base della documentazione del debitore.

Nessun riferimento nemmeno in tale documento alla ipotesi di un credito contestato, oggetto di accertamento giudiziale.

Nel silenzio della legge e dei commentatori, non resta che verificare la ratio sottesa alla normativa ed ipotesi analoghe.

Nell’ambito del concordato preventivo e del concordato minore, l’omologazione della proposta comporta effetti vincolanti nei confronti dei creditori, liberando contestualmente il debitore dall’obbligo di soddisfare i propri creditori per la porzione del debito eccedente quanto si è impegnato a soddisfare nella proposta. Si tratta di fatto di una importante deroga al principio di responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. e risulta motivato dal carattere negoziale della procedura, dalla volontà degli stessi creditori che hanno espresso, su base maggioritaria, il loro consenso alla proposta del debitore.

Tuttavia, tale effetto liberatorio è concesso dal legislatore al debitore anche al di fuori di un accordo con i creditori, nel caso di una procedura liquidatoria, al fine di potergli offrire una seconda possibilità: se concesso, tale beneficio comporta l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti all’esito della procedura ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 278 d.lgs. n. 14/2019 (d.lgs. n. 14/2019).

Se crediti preesistenti potessero, infatti, rimanere ancora esigibili verrebbe di fatto vanificata la “funzione restart” dell’esdebitazione.

Nel caso del sovraindebitamento dell’incapiente, ovvero in caso di assenza di procedura liquidatoria, in passato si escludeva l’effetto esdebitatorio, considerato un beneficio eccezionale che presuppone che il debitore abbia offerto ai suoi creditori tutto il suo patrimonio.

La norma di cui all’art. 283 d.lgs. n. 14/2019 consente oggi, in via del tutto eccezionale, al debitore che non ha alcuna utilità da offrire ai propri creditori (anche in prospettiva futura) di liberarsi dei propri debiti, una volta sola nella vita, al fine di consentirgli una seconda opportunità. A tale riguardo si consideri che l’OCC nella sua relazione deve valutare le cause della crisi, la diligenza impiegata dal debitore e le ragioni alla base della propria incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, gli atti eventualmente impugnati dai creditori, nonché la completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda, ed il Giudice, al fine della concessione del beneficio dell’esdebitazione, deve accertare la meritevolezza del debitore, ovvero – in estrema sintesi – l’assenza di dolo o colpa grave nel debitore nel causare la situazione di indebitamento.

Non si vede quindi per quale motivo si dovrebbe applicare una soluzione diversa per il credito anteriore non ancora accertato al momento del deposito della domanda di esdebitazione del debitore incapiente. Se il debitore è meritevole di tale beneficio, lo è riguardo a tutti i debiti pregressi, così che possa avere una seconda opportunità piena e non limitata da un debito del passato, così come accade nelle altre procedure sopra accennate.

Un argomento in tal senso si potrebbe rintracciare nella circostanza che l’art. 278, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 prevede espressamente che nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata (del sovraindebitato) nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado: non si vede come poter applicare un criterio diverso al caso del sovraindebitato incapiente, considerato che la ratio della applicazione della esdebitazione anche a colui che non ha nulla da offrire ai creditori è quella di consentirgli di ripartire, così come è offerto al sovraindebitato capiente e al soggetto in liquidazione giudiziale.

Considerata, quindi, la ratio in base alla quale è stato esteso l’istituto della liberazione dai debiti anche al soggetto che non ha nulla da offrire ai creditori e le sottese esigenze di equità e giustizia rispetto alle altre ipotesi di esdebitazione, si potrebbe ipotizzare di annoverare il credito in corso di accertamento al momento del deposito della domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente tra i crediti per la somma integrale, anche se contestata. Con l’effetto dell’esdebitazione e pertanto della inesigibilità integrale anche di tale credito.

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