Cancellazione della società e obbligazioni tributarie: notifica ed effetti nei confronti dei soci
Valentina Guarise
03 Giugno 2026
Lo scritto ricostruisce gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese con specifico riguardo alle obbligazioni tributarie, distinguendo tra società di persone e società di capitali e dedicando particolare attenzione al rapporto tra successione dei soci, notificazione degli atti impositivi e limiti della responsabilità patrimoniale.
Premessa
La cancellazione della società dal Registro delle imprese assume particolare rilievo anche in materia tributaria, poiché incide sia sulle modalità attraverso cui l’Amministrazione finanziaria può esercitare la pretesa impositiva, sia sull’individuazione dei soggetti chiamati a rispondere dei debiti fiscali rimasti insoddisfatti.
Il tema coinvolge, al tempo stesso, profili di diritto societario, processuale e tributario e impone di conciliare due esigenze di pari importanza: da un lato, la certezza degli effetti derivanti dall’estinzione della società quale soggetto di diritto; dall’altro, la tutela delle ragioni creditorie, che non possono essere pregiudicate dalla cessazione del soggetto originariamente titolare del rapporto obbligatorio.
Alla luce di tali premesse, occorre ricostruire gli effetti della cancellazione con specifico riguardo alle obbligazioni tributarie, distinguendo tra società di persone e società di capitali e dedicando particolare attenzione al rapporto tra successione dei soci, notificazione degli atti impositivi e limiti della responsabilità patrimoniale.
Gli effetti estintivi della cancellazione dal registro delle imprese
La cancellazione della società dal Registro delle imprese costituisce il momento al quale l’ordinamento ricollega il venir meno della società quale soggetto di diritto. Per le società di capitali, tale effetto trova espresso fondamento nell’art. 2495 c.c. ed è stato definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite con le sentenze 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062, che hanno attribuito alla cancellazione efficacia costitutiva, riconoscendole la capacità di determinare l’estinzione della società anche in presenza di rapporti giuridici non ancora definiti.
Per le società di persone, pur conservando l’iscrizione nel Registro delle imprese natura dichiarativa, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a conclusioni sostanzialmente analoghe, affermando che anche la cancellazione delle società personali determina, di regola, il venir meno della società, salvo prova della prosecuzione dell’attività.
Le Sezioni Unite, con le sentenze 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, hanno poi chiarito che l’estinzione della società non comporta l’estinzione dei rapporti obbligatori non definiti, ma dà luogo a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità proprio del tipo societario. Tale impostazione è stata da ultimo confermata da Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625, la quale ha ribadito che il debito gravante sugli ex soci non costituisce un’obbligazione nuova, ma coincide con il medesimo debito sociale originariamente facente capo alla società estinta.
Muovendo da tali premesse, occorre esaminare le conseguenze che la cancellazione produce nei confronti dei soci. Sebbene, in entrambi i casi, essi subentrino nei rapporti obbligatori ancora pendenti, profondamente diverso è il regime della loro responsabilità patrimoniale: nelle società di persone esso si conforma alle regole proprie del tipo sociale; nelle società di capitali, invece, incontra il limite rappresentato dalle somme e dalle altre utilità patrimoniali attribuite ai soci in sede di liquidazione. Procediamo con ordine.
La cancellazione dal registro delle imprese nelle società di persone
Nelle società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese non incide sul regime sostanziale di responsabilità dei soci, ma determina il venir meno della società quale autonomo soggetto di diritto. I debiti sociali non si estinguono e possono essere fatti valere nei confronti dei soci secondo le regole che disciplinavano la loro responsabilità durante la vita della società.
Tale conclusione si inserisce nella ricostruzione elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, successivamente ribadita daCass., Sez. Un., 12 febbraio 2025, n. 3625. Secondo tale orientamento, la cancellazione non determina l’insorgenza di una nuova obbligazione in capo ai soci, ma dà luogo a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale le obbligazioni sociali non soddisfatte si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità che già li caratterizzava durante la vita della società.
In ambito tributario, ne consegue che l’Agenzia delle Entrate, una volta intervenuta la cancellazione della società, può rivolgere la propria pretesa direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In tali ipotesi, diversamente da quanto accade per i soci di società di capitali, non occorre dimostrare che il socio abbia percepito somme o beni in sede di liquidazione, poiché la responsabilità trova fondamento nel regime legale proprio della società di persone e non nell’attribuzione di utilità patrimoniali conseguenti alla liquidazione.
La cancellazione, dunque, non attenua la garanzia dei creditori sociali né modifica l’estensione della responsabilità dei soci: essa determina soltanto il venir meno della società, lasciando sopravvivere il rapporto obbligatorio nei confronti dei soci secondo le regole proprie del tipo sociale.
La cancellazione dal registro delle imprese nelle società di capitali
Nelle società di capitali, la cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società, ma non comporta l’estinzione delle obbligazioni sociali non soddisfatte. Anche in tale ambito trova applicazione il fenomeno di tipo successorio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta si trasferiscono ai soci.
Diversamente da quanto accade nelle società di persone, la responsabilità degli ex soci non è generale e illimitata, ma incontra il limite previsto dall’art. 2495, comma 2, c.c., secondo cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.
La disposizione esprime l’esigenza di contemperare due principi di pari rilievo sistematico. Da un lato, l’estinzione della società non può tradursi in un pregiudizio per i creditori, i quali devono conservare la possibilità di soddisfare le proprie ragioni anche dopo la cancellazione. Dall’altro, deve essere preservata la regola della responsabilità limitata che caratterizza il tipo societario. Ne consegue che i soci non rispondono in quanto tali per l’intero debito sociale, ma soltanto entro il valore delle somme, dei beni e delle altre utilità patrimoniali loro attribuite in conseguenza della liquidazione.
Il riferimento normativo alle “somme riscosse” non è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso strettamente letterale. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito ha chiarito che il limite di responsabilità previsto dall’art. 2495, comma 2, c.c. deve essere determinato avendo riguardo non solo alle somme di denaro distribuite ai soci, ma anche ai beni, ai diritti e, più in generale, a qualsiasi utilità economicamente valutabile da essi acquisita in dipendenza della liquidazione (Cass. 8 novembre 2023, n. 31109). Sicché, quel che assume rilievo, in sostanza, è il beneficio patrimoniale concretamente conseguito dal socio in conseguenza dell’estinzione della società.
La qualità di socio al momento della cancellazione è sufficiente a radicare la legittimazione passiva, in quanto il socio subentra nella posizione della società estinta quale suo successore. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale. Ai fini dell’effettiva possibilità di ottenere soddisfazione nei confronti del socio, grava sul creditore – e, quindi, anche sull’Amministrazione finanziaria – l’onere di dimostrare che il socio abbia concretamente ricevuto somme, beni o altre utilità e di provarne il relativo valore, trattandosi di elemento costitutivo della responsabilità prevista dall’art. 2495, comma 2, c.c.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che, in mancanza di prova contraria, il valore delle utilità attribuite ai soci deve presumersi proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale, in conformità alla presunzione stabilita dall’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 (Cass. 17 marzo 2026, n. 5986).
Il socio è sempre legittimato a contraddire in quanto successore della società estinta; la concreta estensione della sua responsabilità costituisce, invece, una questione “di merito”, subordinata - in quanto tale - all’accertamento dell’effettiva percezione di utilità patrimoniali.
Ciò non esclude che il creditore conservi un interesse ad agire anche quando l’esistenza o l’entità dell’attivo distribuito non siano immediatamente accertabili. Come evidenziato dalla giurisprudenza, l’interesse a munirsi di un titolo può sussistere anche in funzione della possibile emersione di sopravvenienze attive o di beni non considerati nel bilancio finale di liquidazione.
In ambito tributario, tale ricostruzione implica che l’Amministrazione finanziaria possa notificare agli ex soci gli atti di accertamento e della riscossione relativi ai debiti della società estinta, in quanto essi assumono la posizione di successori della società. L’effettiva responsabilità patrimoniale del socio resta tuttavia circoscritta, nelle società di capitali, entro i limiti quantitativi previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c., secondo quanto sarà accertato in concreto.
La cancellazione della società non determina, pertanto, una responsabilità automatica e illimitata degli ex soci, ma comporta il trasferimento dei rapporti obbligatori ancora pendenti entro il limite del beneficio patrimoniale concretamente conseguito da ciascun socio in sede di liquidazione. Resta ferma, peraltro, l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni amministrative irrogate alla società, in applicazione del principio di personalità della responsabilità sanzionatoria tributaria (Cass. 17 marzo 2026, n. 5986).
È proprio tale limite a segnare la differenza fondamentale rispetto alle società di persone, nelle quali la responsabilità dei soci deriva direttamente dalla legge e non presuppone l’attribuzione di utilità patrimoniali conseguenti alla liquidazione.
La notificazione degli atti tributari dopo la cancellazione della società
A prescindere dal diverso regime di responsabilità che caratterizza le società di persone e le società di capitali, le regole che governano la notificazione degli atti tributari dopo la cancellazione della società sono, in linea di principio, le medesime. La distinzione tra i due modelli societari continua infatti a rilevare esclusivamente sul piano sostanziale, ai fini della determinazione dell’estensione della responsabilità patrimoniale degli ex soci, ma non incide sul principio processuale secondo cui, una volta intervenuta la cancellazione, la pretesa tributaria deve essere portata a conoscenza dei soggetti che, per effetto del fenomeno di tipo successorio delineato dalla giurisprudenza di legittimità, sono subentrati nei rapporti obbligatori ancora pendenti.
L’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese comporta, dunque, il venir meno del soggetto originariamente titolare del rapporto d’imposta, ma non determina l’estinzione del debito tributario né preclude all’Amministrazione finanziaria l’esercizio della propria pretesa. Salvo quanto previsto, ai soli fini tributari e contributivi, dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, che differisce in determinati casi gli effetti dell’estinzione, gli atti di accertamento e della riscossione devono essere portati a conoscenza degli ex soci, i quali, in qualità di successori della società estinta, assumono la posizione di legittimati passivi e sono pertanto posti in condizione di contestare la pretesa esercitando pienamente il proprio diritto di difesa.
Diversa è la posizione del liquidatore.
Questi non succede nei rapporti giuridici della società estinta e non assume, per ciò solo, la qualità di debitore del tributo. In altri termini, il liquidatore può essere fatto destinatario di autonome pretese risarcitorie, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, ma non ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass. 9085/2025 e Cass. 16362/2020).
Sul piano operativo, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che l’atto sia formalmente intestato nominativamente ai soci. È ritenuta valida anche la notificazione di un avviso di accertamento intestato alla società estinta, purché esso sia notificato agli ex soci e sia idoneo a rendere integralmente conoscibile la pretesa tributaria, consentendo loro di esercitare in modo effettivo il diritto di difesa (Cass. 18 marzo 2026, n. 6352; in senso conforme, Cass. 17 marzo 2026, n. 5986).
Tale principio opera anche quando non trovi applicazione il differimento quinquennale previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014. In tal senso si è espressa, recentemente, la Corte di Cassazione ad avviso della quale l’intervenuta estinzione della società e l’inapplicabilità della predetta disposizione non precludono all’Amministrazione finanziaria la possibilità di far valere il credito tributario nei confronti degli ex soci mediante regolare notificazione dell’avviso di accertamento relativo alla società estinta (per tutte, Cass. 18 marzo 2026, n. 6352) .
Ne consegue che la cancellazione della società non determina alcuna interruzione della pretesa tributaria, ma impone esclusivamente di individuare correttamente i destinatari degli atti e di rispettare le regole sostanziali che delimitano la responsabilità dei soggetti chiamati a rispondere del debito fiscale. La notificazione costituisce, pertanto, lo strumento processuale attraverso il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza dei soggetti che, sul piano sostanziale, sono subentrati nei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta.
Conclusioni
Pertanto, in conclusione, alla luce dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, ma non estingue i debiti tributari che si trasferiscono ai soci quali successori a titolo particolare (ed eventualmente al liquidatore per i profili di responsabilità propria). Tuttavia, nel far valere la propria pretesa nei confronti dei soci, l’Amministrazione finanziaria deve rispettare i limiti di responsabilità dei soci in base alla tipologia della società cancellata.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
La cancellazione dal registro delle imprese nelle società di persone
La cancellazione dal registro delle imprese nelle società di capitali
La notificazione degli atti tributari dopo la cancellazione della società