Le indagini bancarie: profili di criticità
04 Giugno 2026
Le indagini bancarie come strumento di controllo Sebbene non vi sia una norma che disciplini l’accertamento bancario, tra i poteri istruttori riconosciuti all’amministrazione finanziaria vi sono le indagini bancarie. Esse consentono all’Ufficio di acquisire informazioni e dati, riguardanti un contribuente sottoposto ad accertamento, direttamente dagli Istituti bancari e di credito. In ragione di tale potere di indagine, l’Ufficio può richiedere alle banche, alle società Poste Italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, i cui poteri risultano subordinati all’autorizzazione del Direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Direttore regionale della stessa, relativamente alla Guardia di Finanza, del Comandante Regionale. È opportuno evidenziare che, al fine di limitare l’invasività dei sistemi di controllo posti in essere tramite indagini bancarie, si è tentato di introdurre strumenti maggiormente garantisti nei confronti del contribuente. Uno di questi strumenti è il cd. anonimetro, (in G.U. dell’ 1 luglio 2022 n. 152 è stato pubblicato il decreto 28 giugno 2022 del Ministero dell’Economia delle Finanze riguardante l’algoritmo antievasione), definito così in quanto analizza i dati contenuti nei conti correnti dei contribuenti in modo anonimo (i dati personali dei contribuenti sono sostituiti da codici alfanumerici) senza che emerga il collegamento con il titolare e con il fine di effettuare una analisi del rischio fiscale, analizzando i dati contenuti proprio nell’anagrafe dei conti correnti. Solo nell’ipotesi in cui emergano situazioni anomale, l’Agenzia delle Entrate potrà associare il dato alla persona, mentre i contribuenti che, alla fine del processo non saranno sottoposti a controlli fiscali, potranno contare sulla sicurezza della protezione dei propri dati e, appunto, sull’anonimato. L’anonimetro è espressione della evoluzione dei sistemi di controllo fondati sull’analisi del rischio fiscale che rafforzano il prototipo di amministrazione di risultato. L’Ufficio, infatti, preferisce concentrare le risorse umane e materiali verso le situazioni maggiormente a rischio. Le indagini bancarie nei confronti dei terzi: il punto della giurisprudenza Occorre, tuttavia, comprendere se il legislatore nel riconoscere la possibilità di richiedere agli istituti di credito e agli intermediari finanziari i dati contenuti nei rapporti con i propri clienti, abbia voluto estendere, sebbene implicitamente, il potere di effettuare le verifiche anche sui conti intestati a terzi. Sul punto la giurisprudenza, ormai da anni, si è espressa in senso favorevole. I giudici di legittimità hanno ammesso la possibilità di estendere le indagini bancarie trasferendo a carico dell’amministrazione l’onere di provare la riferibilità delle operazioni poste in essere dai terzi con il contribuente sottoposto ad accertamento. In particolare «in tema di accertamenti bancari, la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova della riferibilità del conto, pur se formalmente intestato a terzi, al contribuente, non occorrendo tuttavia necessariamente dimostrare che il conto sia utilizzato soltanto da quest’ultimo, posto che altrimenti la presunzione sarebbe limitata al solo caso di conto fittiziamente intestato» (Cassazione civile, sez. trib., 27 marzo 2026, n. 7389). La pronuncia in commento autorizza l’ufficio ad estendere i controlli ai conti correnti dei terzi, ritenendo sufficiente che l’Ufficio fornisca la prova della riferibilità del conto, senza ulteriore onere probatorio. Eppure la riforma fiscale ha introdotto l’onere della prova rafforzato, ovvero, si richiede uno sforzo argomentativo maggiore a carico dell’Ufficio che giustifichi il recupero erariale. È necessario, pertanto, che l’Ufficio adduca elementi ulteriori a sostegno della sua tesi, al fine di evitare di invadere la sfera giuridica di terzi. Soprattutto, nell’attuale digital era, caratterizzata da una moltitudine di dati da utilizzare in modo “ragionevole e proporzionato”. Tale estensione appare, inoltre, in contrasto con l’ultima sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo dell’8 gennaio 2026, la quale ha dichiarato la normativa di settore in tema di indagini bancarie priva delle garanzie minime da riconoscere al contribuente. In particolare, i giudici europei si sono soffermati sulla natura dell’autorizzazione alle indagini bancarie, altra criticità della disciplina, in quanto ha natura di provvedimento amministrativo (e, dunque, rilasciato dall’organo gerarchicamente superiore) e non da un organo terzo e imparziale (al quale spetterebbe il compito di accertare che lo strumento scelto sia proporzionato al fine da raggiungere come previsto all’art. 10 ter, l. n. 212/2000). Sarebbe, allora, preferibile, che venisse rilasciata un’autorizzazione ad hoc, da un organo terzo e imparziale, che legittimi il controllo sui conti correnti dei terzi e che consenta a questi ultimi di comprendere le ragioni che sono alla base dell’estensione del controllo. Merita, tuttavia, una riflessione l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione (ord. del 27 aprile 2026, n. 11368) che prescrive la necessità di allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie all’avviso di accertamento. Non è più sufficiente, allora, che gli Ufficio esibiscano l’autorizzazione, essendo, di converso, necessaria la sua allegazione all’avviso di accertamento di cui ne costituisce, pertanto, il presupposto. Appare chiaro che se l’autorizzazione in questione presenti dei profili di illegittimità, parimenti illegittimo sarà l’avviso di accertamento che su di essa si fonda secondo il principio della cd. “sequenza procedimentale”. In tal modo ed in controtendenza rispetto a precedenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. V Ordinanza, 26 gennaio 2023, n. 2398), si abbandona l’idea della autorizzazione come “atto interno e meramente organizzativo”, in favore della natura provvedimentale e di legittimazione all’esercizio dei poteri istruttori. L’autorizzazione, dunque, non rileva più esclusivamente nei rapporti interni tra gli Uffici, ma produce i suoi effetti verso l’esterno assumendo, così, una natura provvedimentale. Conclusioni Affinché l’utilizzo dello strumento delle indagini bancarie sia considerato “sostenibile” è necessario che siano rispettati i diritti e le garanzie dei contribuenti e dei terzi. Se è ammessa, dunque, l’estensione del controllo ai terzi è necessaria anche la previsione di una autorizzazione ad hoc, che contenga l’esplicazione delle ragioni sottese alla scelta di sottoporre a controllo anche i terzi. Quanto detto soprattutto in ragione del fatto che il presupposto d’imposta è maturato dal contribuente e non dai terzi, i quali sono estranei alla obbligazione tributaria. Senza tali “accorgimenti” le indagini bancarie saranno sempre considerate espressione di un potere autoritativo dell’Amministrazione Finanziaria, non conforme alla nuova prospettiva della cd. tax compliance, funzionale a stimolare l’adempimento spontaneo del contribuente. Cosi come formulata, invece, la disciplina sulle indagini bancarie appare fortemente innervata dall’esigenza di “gettito fiscale”, in linea con una concezione ormai superata di imposizione fiscale. La rivoluzione del rapporto tra fisco e contribuente inizia dal garantire i diritti di quest’ultimo che sarà indotto ad adempiere spontaneamente solo, laddove, la condotta dell’ufficio sia “sostenibile”. Soprattutto nella digital era che ridisegna il ruolo dei pubblici poteri, mutando i rapporti personali e sociali. |