Validità della procura ad litem rilasciata dal direttore generale

05 Giugno 2026

È valida la procura ad litem rilasciata al difensore dal direttore generale di una società per azioni?

Il direttore generale è una figura organizzativa eventuale e non necessaria delle società, che può aggiungersi alla struttura minima composta dagli amministratori, dall’assemblea e dagli organi di controllo. Normalmente le società di maggiori dimensioni si dotano di questa ulteriore articolazione organizzativa la quale ha principalmente il compito di rendere operative le decisioni assunte dagli amministratori, oltre che funzioni di direzione interna, amministrativa o tecnica. Tale figura non è disciplinata dal codice civile - l’unica norma ad essa espressamente dedicata è l’art. 2396 c.c. il quale estende ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori - laddove il vecchio codice di commercio del 1882 dettava una disciplina più specifica allorché prevedeva la possibilità, all’art. 148, che «per patto sociale o per deliberazione dell’assemblea generale la parte esecutiva delle operazioni sociali sia attribuita a un direttore estraneo al consiglio di amministrazione». In generale, oggi la legge, oltre a disciplinarne la responsabilità - come sopra detto - ed a rendere il direttore generale destinatario di norme in tema di reati ed illeciti societari, non ne disciplina né rapporto, né durata, né cause di cessazione: la disciplina per tali aspetti va rinvenuta nel rapporto contrattuale esistente tra società e direttore, nonché nelle eventuali previsioni statutarie. Normalmente il direttore generale è un dipendente della società e come tale è sottoposto al potere direttivo, oltre che organizzativo e disciplinare, del datore di lavoro, ma se mancano tali requisiti alcuni autori ritengono instaurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (così in Memento Pratico, Società Commerciali, 2026, Lefebvre Giuffrè).

Nella pratica il direttore generale sostituisce l’organo amministrativo nell’attuazione delle scelte operative, pur non potendo essere delegato allo svolgimento della totalità delle sue funzioni, attesa la natura imperativa dell’art. 2380 bis c.c., secondo il quale la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori (così in Codice delle Società, diretto da Loredana Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre).

Può comunque accadere che si sommino nella stessa persona le funzioni di amministratore e quindi di gestione dell’impresa, con quelle di direttore generale relative all’esecuzione delle disposizioni impartite in merito a tale gestione. In tali casi si instaurano due distinti rapporti: rispettivamente di amministrazione e di lavoro subordinato (App. Venezia, 28 giugno 2022, n. 325 in Codice delle Società, diretto da Loredana Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.).

Va detto che alcuni autori hanno equiparato la figura del direttore generale con quella dell’institore di cui all’art. 2204 c.c., con relativo potere legale di rappresentanza, anche processuale; tuttavia, la giurisprudenza propende per la necessità di una specifica attribuzione, nello statuto, di tale potere al direttore generale il quale, a differenza dell’institore, potrebbe esserne privo (Cass. Lav., n. 11661/2006; Cass., Sez. III, n. 10096/2007; Cass., Sez. V, n. 18090/2004 in Codice delle Società, diretto da Loredana Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.).

Quanto al potere di rappresentanza verso l’esterno della società, e quindi anche in merito al potere di rilasciare valida procura ad litem, la giurisprudenza di legittimità esclude che il direttore generale abbia tale potere, a meno che non gli sia stato espressamente conferito o non inerisca alla natura propria dei compiti affidatigli. Invero, come ha sancito la suprema Corte (Cass. Civ., 13 febbraio 2011, n. 3848) «(...) il potere del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare valida procura ad litem) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e può altresì presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualità, quella di legale rappresentante della società, spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attività meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096)».

Inoltre, posto che sia in dottrina che in giurisprudenza si ammette la possibilità che al direttore generale siano conferiti poteri di rappresentanza anche per fatti concludenti, in particolare quando gli siano affidati compiti il cui svolgimento implichi necessariamente il potere rappresentativo (Cass., I, n. 10229/1997), in mancanza di tale attribuzione, espressa o tacita, è nulla la procura rilasciata dal direttore generale della società al difensore senza indicarne la qualità di legale rappresentante e senza dimostrare la fonte dei poteri rappresentativi, contestata da controparte (Cass. Lav., n. 14813/2003 in Codice delle Società, diretto da Loredana Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.).

In conclusione, secondo la giurisprudenza di legittimità, perché il direttore generale possa rilasciare al difensore una valida procura ad litem è necessario che tale potere gli sia stato espressamente attribuito da una norma statutaria o dall’organo amministrativo, o che tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. La procura alle liti è altresì valida se il direttore generale allega anche la qualità di legale rappresentante della società. In tale ultimo caso spetterà alla controparte processuale che la contesti fornire la prova contraria.

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