Successioni: la Consulta boccia l’imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitaliziaFonte: Cort_Cost_89_2026.pdf
29 Maggio 2026
La Corte costituzionale – nella Sentenza n. 89/2026 depositata il 28 maggio 2026 – esamina la disciplina di determinazione della base imponibile della rendita vitalizia ai fini dell’imposta di successione, fondata sulla moltiplicazione dell’annualità per coefficienti ancorati al tasso legale di interesse. Il rinvio al prospetto del d.P.R. n. 131/1986 comporta che tali coefficienti varino inversamente rispetto al tasso: tanto più esso è basso, tanto più elevato è il moltiplicatore. Nel caso concreto, tale meccanismo ha prodotto una evidente anomalia: a fronte di una rendita annua di 18.000 euro, l’applicazione del coefficiente di 150 (derivante da un tasso dello 0,2%) ha determinato una base imponibile pari a circa 2,7 milioni di euro. Ciò implica un’imposizione immediata sproporzionata, tale da incidere su un valore meramente ipotetico, non coerente con l’effettivo arricchimento del beneficiario. La Corte muove dalla ricostruzione del principio di capacità contributiva, inteso non solo come esistenza di una base economica imponibile, ma anche come esigenza di coerenza tra presupposto e misura del tributo. In tale prospettiva, il giudizio di costituzionalità si traduce in una verifica della ragionevolezza del meccanismo impositivo e della sua adesione alla realtà economica. Applicando tali criteri, la Corte rileva che il sistema censurato diventa irrazionale quando i tassi di interesse scendono sotto l’unità: l’elevazione dei coefficienti conduce a valori del tutto sganciati dall’aspettativa di vita e, quindi, dalla durata effettiva della prestazione. Ne deriva una fictio economica che altera il presupposto dell’imposta, trasformandola in un prelievo potenzialmente eccedente il valore stesso del legato. Ulteriore profilo critico emerge dal confronto con l’usufrutto vitalizio, cui è applicato il medesimo prospetto dei coefficienti. In quel caso, però, l’annualità deriva da un capitale previamente ridotto dal tasso di interesse; nella rendita vitalizia, invece, l’importo è già determinato, e l’applicazione diretta del coefficiente produce effetti moltiplicativi distorsivi. L’equiparazione normativa tra istituti diversi risulta quindi priva di giustificazione logica. La Corte sottolinea inoltre come tale disciplina finisca per compromettere la funzione sociale del legato di rendita vitalizia, strumento tradizionalmente volto a soddisfare esigenze di solidarietà e assistenza post mortem. Un’imposizione abnorme ne svuota la utilità pratica, ostacolandone l’impiego. Alla luce di tali considerazioni, la disciplina è giudicata lesiva degli artt. 3 e 53 Cost., per manifesta irragionevolezza e per difetto di correlazione con la capacità contributiva. La soluzione individuata consiste nell’introdurre un limite minimo al tasso di interesse utilizzabile nel calcolo, fissato al 2,5%, già previsto dal legislatore nella riforma del 2024, ritenuto idoneo a ristabilire un rapporto non arbitrario tra base imponibile e realtà economica. La dichiarazione di illegittimità è estesa in via consequenziale alle norme analoghe e alla disciplina transitoria, in quanto anch’esse idonee a produrre i medesimi effetti distorsivi. |