Sopravvenuta inidoneità fisica e obbligo di repechage
29 Maggio 2026
Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 81/2008, qualora il lavoratore divenga inidoneo allo svolgimento delle precedenti mansioni per sopravvenute condizioni di salute, il datore di lavoro ha l’obbligo di adibirlo a nuove mansioni compatibili con il suo stato fisico e corrispondenti al medesimo livello di inquadramento. L’assegnazione a mansioni inferiori costituisce soluzione residuale ed è legittima soltanto quando risulti dimostrata l’impossibilità di individuare mansioni equivalenti. L’onere di tale prova grava sul datore di lavoro; in difetto, il demansionamento è illegittimo e fonte di responsabilità risarcitoria. |