Sopravvenuta inidoneità fisica e obbligo di repechage

La Redazione
29 Maggio 2026

In caso di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni originarie, il datore di lavoro è tenuto a ricercare e assegnare mansioni compatibili ed equivalenti all’inquadramento posseduto; il demansionamento è consentito solo ove sia provata l’impossibilità di tale soluzione.

Ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 81/2008, qualora il lavoratore divenga inidoneo allo svolgimento delle precedenti mansioni per sopravvenute condizioni di salute, il datore di lavoro ha l’obbligo di adibirlo a nuove mansioni compatibili con il suo stato fisico e corrispondenti al medesimo livello di inquadramento. L’assegnazione a mansioni inferiori costituisce soluzione residuale ed è legittima soltanto quando risulti dimostrata l’impossibilità di individuare mansioni equivalenti. L’onere di tale prova grava sul datore di lavoro; in difetto, il demansionamento è illegittimo e fonte di responsabilità risarcitoria.

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