Clausole “business warrant” nella compravendita di quote societarie

La Redazione
01 Giugno 2026

Il Tribunale calabrese si pronuncia sulla validità delle “clausole di garanzia” inserite in un contratto di compravendita di quote societarie ove non siano assistite dalla previsione di un “tetto massimo”.

Le “clausole di garanzia” ovvero “business warranties, sono determinazioni negoziali che, in un certo qual modo, “garantiscono” una vicenda prospettata come esistente al momento della definizione dell’operazione di compravendita di quote societarie (ossia una determinata consistenza patrimoniale della società, sulla base del cui valore fu determinato il prezzo di acquisto delle quote societarie) per l’ipotesi in cui, successivamente al perfezionamento del negozio di cessione, tale situazione dovesse mutare in peggio per il sopraggiungere di passività derivanti dallo svolgimento di attività gestionali poste in essere prima del trasferimento.

In particolare, nel caso di specie viene in rilievo la specifica tipologia di “business warranties” il cui effetto tipico è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione per un ammontare pari all’importo delle sopravvenienza passive a carico della società, le cui quote sono state cedute (price adjustment), ovvero di assicurarsi ex post (ossia dopo la corresponsione di un prezzo) un indennizzo, volto a compensare la perdita di valore delle quote societarie acquistate, quale conseguenza del sopravvenuto verificarsi di accadimenti negativi per il patrimonio sociale (indennity).

Secondo il Tribunale di Catanzaro, pronunciatosi sulla validità di suddette clausole ove non siano assistite dalla previsione di un “tetto massimo”, ha applicato il seguente principio:

«Data per condivisa la giurisprudenza che afferma l’applicabilità dell’art. 1938 c.c. anche alle garanzie aventi natura atipica, deve qualificarsi come affetta da nullità la clausola “business warrant” laddove risulti che la garanzia prestata dai soci della società non riporti un importo massimo garantito e sia estesa a tutte le eventuali sopravvenienze passive di qualsiasi natura e per qualsiasi importo, con il solo limite che avrebbero dovuto verificarsi prima di una certa data, anche se manifestatesi successivamente ad essa».

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