Nullità del licenziamento ritorsivo del whistleblower e onere probatorio del datore di lavoro

La Redazione
03 Giugno 2026

Il Tribunale di Milano dichiara nullo il licenziamento intimato a un lavoratore che aveva effettuato una segnalazione tramite il canale di whistleblowing aziendale. La contestazione disciplinare, fondata sul presunto abuso dello smart working, è ritenuta pretestuosa e collegata alla segnalazione effettuata.

In materia di whistleblowing, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, qualora il lavoratore abbia effettuato una segnalazione, si presume che gli atti pregiudizievoli successivamente adottati nei suoi confronti siano conseguenza della stessa, gravando sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni autonome e indipendenti. Deve pertanto essere dichiarato nullo il licenziamento disciplinare fondato su addebiti risultati insussistenti o pretestuosi, ove la contestazione segua a breve distanza temporale dalla segnalazione e sia accompagnata da ulteriori indici di ritorsività, quali l’estromissione dalle attività lavorative e l’assenza di effettiva applicazione della regola aziendale asseritamente violata.

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